CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05430/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 872/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] M aio , con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , sito in Roma, via C. Fea, -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] C. Alessandrini, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2 -controricorrente - Regione Campania, in persona de l Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, sito in Roma, via Poli, 29 Oggetto: estinzione -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4819 /201 9 , depositata il 4 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2019 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di accertamento della illegittimità della delibera dell’assemblea della [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]. del 12 gennaio 2011 con la quale era stato revocato il C onsiglio di Amministrazione da loro composto per assenza di giusta causa e di condanna della società medesima, in solido con la Regione Campania, al risarcimento dei conseguenti danni, in relazione sia ai compensi non percepiti, sia alla perdita di chance professionali, sia alla lesione dell’immagine personale e professionale; - la Corte di appello ha riferito che a fondamento delle loro domande gli odierni ricorrenti avevano allegatoche: in data 15 dicembre 2009 erano stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]., società interamente partecipata dalla Regione Campania, con delibera assembleare emanata in conformità con il coevo provvedimento di designazione del Presidente della Giunta regionale; con successiva delibera assembleare del 25 gennaio 2010 era stata confermata tale nomina, era stata deliberata l’indennità di funzione ed era stata stabilita la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dall’effettivo insediamento (intervenuto il 12 gennaio 2010); in data 12 gennaio 2011l’assemblea della società aveva deliberato la cessazione dell’organo amministrativo e la loro sostituzione con altri componenti senza valida giustificazione;- ha, quindi, disatteso il gravame evidenziando che la contestata delibera assembleare trovava fondamento nella legge regionale Campania n. 7 del 20 10 – ritenuta priva dei denunciati vizi di illegittimità costituzionale – che aveva disposto la cessazione dal mandatodei consiglieri delle società partecipate in carica; -il ricorso è affidato a sei motivi; -resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA] e la Regione Campania; -il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - in data 10 gennaio 2024 i ricorrent i deposita no atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio, seguito dalla relativa dichiarazione di accettazione delle controricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dairicorrenti, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estint