CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14668/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di CATANZARO;parti civili:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e SirianniDaniela, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore Generalee riportandosi alla memoria depositata in cancelleria;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha conclusoinsistendo per l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 5 giugno 2025 la Corte d’Appello di Catanzaroconfermava la sentenza emessa il 17 ottobre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole deldelitto di estorsione continuata pluriaggravata in danno delle lavoratrici eproprie dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condannato alle penedi legge.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato contestato di avere costretto, medianteminaccia di licenziamento, le persone offese ad accettare retribuzioni per illavoro prestato inferiori rispetto a quanto pattuito e riportato in busta paga ecomunque ad accettare un trattamento retributivo deteriore rispetto a quelloconvenuto, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con corrispondentedanno per le persone offese.2. Avverso tale sentenza proponeva un primo ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo; il [OSCURATO:PERSONA] proponeva anche un secondo ricorso percassazione con il quale articolava due motivi di doglianza, dei quali il primorecava la trascrizione integrale del primo ricorso; nell’esposizione che segue,pertanto, si farà riferimento solo a tale ultimo ricorso.3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 629 cod. pen. e viziodipalese illogicità della motivazione in relazione alla erronea applicazione deiprincipi enucleati dalla giurisprudenza in materia di estorsione in ambito dirapporto di lavoro.Deduceva che la Corte d’Appello aveva correttamente richiamatol’orientamento giurisprudenziale secondo il quale non integrava il delitto diestorsione la condotta del datore di lavoro che al momento dell’assunzioneavesse prospettato al dipendente l’alternativa tra la rinunzia a parte dellaretribuzione indicata in busta paga e la perdita dell’opportunità di lavoro,distinguendola dall’ipotesi in cui la minaccia di licenziamento finalizzata alpagamento di uno stipendio ridotto fosse intervenuta nella fase esecutiva delcontratto.Assumeva che, a fronte di tale corretta premessa, la Corte territoriale avevatravisato la portata applicativa di tale orientamento, ritenendo la sussistenzadel reato nonostante avesse riconosciuto che fin dall’origine fra l’imputato e lepersone offese erano state pattuite retribuzioni inferiori a quelle risultanti nellabusta paga.Assumeva in particolare che le frasi proferite dall’imputato all’indirizzo delledue dipendenti erano finalizzate a ottenere non una nuova e deterioreregolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro bensì il rispettodell’accordo originario.Concludeva sul punto affermando che la rilevata discrepanza fra laretribuzione pattuita e quella (superiore) risultante dalle buste paga costituivaquestione attinente alla fase iniziale di costituzione del rapporto di lavoro, e chel’inadempimento o il ritardo nel pagamento della retribuzione effettivamentepattuita, pure accertati dalla Corte di merito, concernevano l’aspetto, di naturaprettamente civilistica, relativo all’inadempimento contrattuale.4. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 190, 495 e 603cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, assumendo che la Corte territoriale avevareso una motivazione meramente apparente, omettendo di verificare ladecisività delle prove dedotte in relazione alla richiesta istruttoria avanzata dalladifesa avente ad oggetto l’acquisizione presso l’INPS della documentazionerelativa alla percezione dell’indennità di disoccupazione da parte delle personeoffese nonché prova testimoniale con la teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva lavoratoquale dipendente dell’imputato.Assumeva in particolare che la prima delle due prove richieste era idonea adincidere sul giudizio di attendibilità delle persone offese e che la secondacostituiva una voce contraria a quella delle medesime, voce quest’ultima cheriteneva essere stata architettata, di concerto fra le vittime, ai dannidell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del principio richiamato,che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nonintegra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, al momentodell'assunzione, prospetti agli aspiranti dipendenti l'alternativa tra la rinunzia aparte della retribuzione e la perdita dell'opportunità di lavoro, in quanto, pursussistendo un ingiusto profitto per il primo, costituito dal conseguimento diprestazioni d'opera sottopagate, ciò non significa che l'ottenimento di unimpiego rechi un danno ai lavoratori rispetto alla preesistente situazione didisoccupazione (v., ex multis, Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024 Rv. 285934 –01).Ha, in particolare, richiamato le dichiarazioni delle persone offese, cheavevano concordemente riferito di aver scoperto solo successivamenteall’assunzione che le loro buste paga riportavano importi maggiori rispetto aquelli pattuiti e corrisposti, e avevano anche affermato chele retribuzionivenivano loro corrisposte sempre con ritardo e mai per l’intero, bensì tramitesemplici acconti, fino ad arrivare all’ultimo periodo durante il quale le lavoratricinon avevano percepito alcuna somma.Dopo aver richiamato puntualmente gli elementi di fatto considerati, laCorte di merito ha congruamente osservato che le minacce di proferite dalPanella, lungi dal prospettare l’alternativa fra la mancata assunzione e larinunzia a parte della retribuzione, in realtà erano intervenute nel corso delrapporto di lavoro e si erano concretate nella prospettazione del licenziamentoper il caso in cui le lavoratrici non avessero consentito a rinunciare alle sommeloro spettanti a titolo di retribuzione ma non ancora corrisposte, costituendotale rinuncia un ingiusto profitto per il datore di lavoro con pari danno per lelavoratrici, con conseguente integrazione di tutti gli elementi costitutivi deldelitto di estorsione, che nelle imputazioni risultava contestato esattamente neitermini indicati.Resta, pertanto, esclusa la contestata violazione di legge.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte d’Appello, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta superfluità della rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale sollecitata dalla difesa, avendo ritenuto la richiesta di provatestimoniale meramente esplorativa in quanto avente ad oggetto circostanze –precisamente la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo di lavoro, la condotta dalmedesimo tenuta nei confronti delle dipendenti e la gestione economica degliesercizi commerciali - “già ampiamente affrontate nel corso dell’istruttoria diprimo grado”, e avendo altresì ritenuto superflua l’acquisizione didocumentazione presso l’INPS, trattandosi nel caso di specie “didocumentazione inerente ai contributi versati per le persone offese, quindi deltutto irrilevante rispetto alla condotta contestata” (v. pag. 7 del provvedimentoimpugnato).Il ricorso non si confronta in alcun modo con i suddetti argomenti spesi dalgiudice di secondo grado.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. L’imputato,inoltre, in quanto soccombente, deve essere condannato alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], spese che devono essere liquidate in complessivi euro3.167,00, oltre accessori di legge, e, di quelle sostenute dalla parte civile FazioBetina [OSCURATO:PERSONA] che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileSirianni [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori dilegge e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro3.686,00.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]