Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:T:2001:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0353 - IT
Avis juridique important
|
62000B0353
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2001. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo. - Procedimento sommario - Atto del [OSCURATO:PERSONA] - Decadenza di un mandato parlamentare per effetto dell'applicazione della legge nazionale - Ricevibilità - Fumus boni iuris - Urgenza - Ponderazione degli interessi. - [OSCURATO:PERSONA]353/00 R.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00125
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1. Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità - Ricevibilità del ricorso principale - Irrilevanza - Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1, primo comma)
2. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Atto emanato dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] a nome di quest'ultimo
(Art. 230 CE; atto relativo all'elezione dei rappresentanti al [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, art. 12, n. 2)
3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - «Fumus boni iuris» - Danno grave e irreparabile - Atto del [OSCURATO:PERSONA] europeo che pronuncia la decadenza dal mandato di uno dei suoi membri
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione di un atto del [OSCURATO:PERSONA] che pronuncia la decadenza del mandato di uno dei suoi membri - Ponderazione degli interessi contrapposti
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA]
1. La questione della ricevibilità del ricorso principale non deve essere esaminata, in via di principio, nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il merito della causa. Può non di meno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, a favore della ricevibilità di tale ricorso.
( v. punto 58 )
2. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di costoro. Invece, la forma con cui tali atti o decisioni sono adottati resta, in linea di massima, irrilevante, ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento. La circostanza che un atto sia stato emanato non dal [OSCURATO:PERSONA] bensì dal suo presidente a nome del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudica la possibilità per il ricorrente di contestarne la validità, sempreché l'atto produca effetti giuridici obbligatori.
( v. punto 61 )
3. L'argomento secondo cui il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di decadenza del mandato di uno dei propri membri, basato sull'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, non si limita ad una fattispecie di potere puramente vincolato, non è affatto infondato e non può, prima facie, essere disatteso. L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che il richiedente dei provvedimenti provvisori subisca un danno grave ed irreparabile. Incombe al richiedente medesimo dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno siffatto. Atteso che la durata del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] è limitata a cinque anni e che la decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] derivante da un atto adottato da quest'ultimo rende impossibile l'ulteriore assolvimento delle funzioni di deputato europeo, appare evidente che, nel caso in cui il detto atto venisse annullato dal giudice di merito, il pregiudizio subìto dal ricorrente, in difetto di sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, sarebbe irreparabile.
( v. punti 63, 85, 95-96 )
4. Quando, nell'ambito di una domanda di sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'urgenza procede alla ponderazione dei diversi interessi contrapposti, deve accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del giudice di merito consentirebbe il rovesciamento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale dovesse essere respinto.
Benché sia incontestabilmente nell'interesse generale che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] sia conforme al diritto comunitario, è parimenti nell'interesse generale che i membri del medesimo possano svolgere le funzioni loro attribuite dai propri elettori per tutta la durata dei rispettivi mandati, salvo che questi ultimi non cessino nel rispetto delle norme della legge applicabile. L'interesse generale del [OSCURATO:PERSONA] a che venga mantenuta l'applicazione della decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] sopravvenuta per effetto della legge nazionale non può prevalere, date tutte le conseguenze sfavorevoli che gliene derivano, sull'interesse specifico del detto parlamentare ad essere reintegrato nel proprio seggio del [OSCURATO:PERSONA] ed a poter nuovamente svolgere le funzioni pubbliche ivi afferenti sino alla decisione del giudice di merito nella causa principale, salvo che il [OSCURATO:PERSONA] non prenda atto di tale decadenza nel rispetto delle norme previste dal diritto comunitario. Per quanto importante sia l'interesse della Repubblica francese al rispetto della sua normativa in materia elettorale da parte del [OSCURATO:PERSONA], tale interesse resta di natura generale e non può prevalere sull'interesse specifico ed immediato del parlamentare interessato.
( v. punti 100-104 )
[OSCURATO:PERSONA] causa T-353/00 R,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], residente a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dall'avv. F. Wagner,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto dalla
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. D. Wibaux e G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione dal presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
1 L'art. 5 TUE così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA], la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente Trattato».
2 Ai sensi dell'art. 189, primo comma, CE, dell'art. 20 CA, e dell'art. 107 EA, il [OSCURATO:PERSONA] europeo è «composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella [OSCURATO:PERSONA]».
3 L'art. 190, n. 4, CE, l'art. 21, n. 3, CA, e l'art. 108, n. 3, EA prevedono che il [OSCURATO:PERSONA] elabori un progetto volto a permettere l'elezione dei propri membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati stessi. L'art. 7, n. 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (in prosieguo: l'«atto del 1976»), precisa che l'elaborazione del progetto di procedura elettorale uniforme ricade nelle responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. A tutt'oggi, nessun sistema uniforme è stato emanato, malgrado le proposte fatte in tal senso dal [OSCURATO:PERSONA].
4 A termini dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, i membri del [OSCURATO:PERSONA] «sono eletti per un periodo di cinque anni».
5 L'art. 6 dell'atto del 1976 elenca, al n. 1, le cariche incompatibili con lo status di rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] e dispone, al successivo n. 2, che ogni Stato membro può «fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo 2», che così recita:
«Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».
6 A termini dell'art. 11 dell'atto del 1976:
«Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».
7 L'art. 12 dell'atto del 1976 dispone quanto segue:
«1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.
2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa il [OSCURATO:PERSONA] europeo che ne prende atto.
In tutti gli altri casi, il [OSCURATO:PERSONA] europeo constata la vacanza e ne informa lo Stato membro».
8 L'art. 7 del regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento») è intitolato «verifica dei poteri». A termini del n. 4 di tale articolo:
«4. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.
Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il [OSCURATO:PERSONA] può pronunciarsi».
9 L'art. 8, n. 6, del regolamento così recita:
«Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:
- in caso di dimissioni: la data in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;
- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto del (...) 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione».
10 Le funzioni del presidente del [OSCURATO:PERSONA] sono disciplinate dall'art. 19 del regolamento, che così dispone:
«1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del [OSCURATO:PERSONA] e per assicurarne il buon svolgimento.
2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.
3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.
4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere».
11 L'art. 19, n. 1, del regolamento è stato oggetto di interpretazione, conformemente all'art. 180 del regolamento medesimo, nel senso che:
«Tra tali poteri rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto dall'art. 130, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del [OSCURATO:PERSONA] prima di procedere».
La normativa francese
12 A termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle [OSCURATO:PERSONA] europee (JORF 8 luglio 1977, pag. 3579; in prosieguo: la «legge del 1977»):
«All'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle [OSCURATO:PERSONA] europee si applicano gli artt. LO 127-LO 130-1.
L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo. L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto».
13 Ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge del 1977:
«Il candidato collocato su una lista in posizione immediatamente successiva all'ultimo candidato eletto è chiamato a sostituire il rappresentante eletto sulla lista stessa il cui seggio divenga vacante per qualsivoglia motivo».
14 L'art. 25 della legge del 1977 dispone quanto segue:
«L'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle [OSCURATO:PERSONA] europee può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Consiglio di Stato in sede contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.
Il ricorso non ha effetti sospensivi».
I fatti e il procedimento
15 Il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], veniva eletto membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo il 13 giugno 1999.
16 Con sentenza 23 novembre 1999, la Cour de cassation (sezione penale) francese respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza 17 novembre 1998 della Cour d'appel di Versailles, con cui era stata dichiarata la sua colpevolezza per violenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima era evidente o conosciuto dall'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo comma, n. 4, del codice penale francese. Per tale reato, il ricorrente veniva condannato a tre mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a franchi francesi (FRF) 5 000 di ammenda. A titolo di pena complementare, veniva disposta l'interdizione dai diritti di cui all'art. 131-26, n. 2, del codice penale, limitata all'eleggibilità, per la durata di un anno.
17 A seguito di tale condanna penale ed in considerazione dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, il [OSCURATO:PERSONA] ministro del governo francese accertava, con decreto 31 marzo 2000, che «l'ineleggibilità [del ricorrente] poneva fine al suo mandato di rappresentante presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo».
18 Il decreto 31 marzo 2000 veniva notificato al ricorrente con lettera 5 aprile 2000 del segretario generale del Ministero degli Affari esteri francese. In tale lettera si precisava che il ricorrente poteva esperire ricorso avverso il decreto medesimo dinanzi al Conseil d'État francese entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della sua notificazione.
19 Con lettera non datata, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, significava al ricorrente che le autorità francesi le avevano ufficialmente trasmesso (apparentemente in data 25 aprile 2000 mediante lettera della Rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea) la pratica relativa alla decadenza del ricorrente medesimo dal mandato di deputato presso il [OSCURATO:PERSONA]. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] faceva presente al ricorrente che avrebbe proceduto «[alla comunicazione della pratica] nella seduta plenaria del 3 maggio [2000]», e che, ai sensi dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento, «sarebbe stata adita la commissione competente».
20 Il resoconto della seduta plenaria del 3 maggio 2000, nella parte riguardante la voce intitolata «Mandato del sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]», così recita:
«Il presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo (...) dichiara di aver trasmesso la pratica alla commissione giuridica (...) ai sensi dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento. La commissione giuridica si riunirà domani alle ore 9:00».
21 La commissione giuridica e per il mercato interno (in prosieguo: la «commissione giuridica») procedeva alla verifica dei poteri del sig. [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle riunioni svoltesi il 4, 15 e 16 maggio 2000 a porte chiuse.
22 Dal verbale della riunione del 4 maggio 2000 si desume che la commissione giuridica rinviava ad una successiva riunione l'esame degli elementi del fascicolo che le avrebbero eventualmente consentito di adottare una decisione. Dal verbale della riunione 15 maggio 2000 emerge che la presidente della commissione medesima, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proponeva che la decisione del [OSCURATO:PERSONA] si limitasse «alla formalità di prenderne o non prenderne atto». Tuttavia, tale «proposta di raccomandazione al presidente del [OSCURATO:PERSONA]» veniva «respinta con 15 voti a favore e 13 contrari». La discussione veniva ripresa il giorno seguente e nel verbale della riunione del 16 maggio si legge unicamente che la commissione «conferma la decisione del giorno precedente».
23 In occasione della seduta plenaria del 18 maggio 2000, la presidente del [OSCURATO:PERSONA], dopo aver rammentato di aver chiesto il parere della commissione giuridica in merito alla comunicazione effettuata dalle autorità francesi in ordine alla decadenza del mandato del ricorrente, dava lettura della lettera ricevuta, in data 17 maggio 2000, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], redatta nei termini seguenti:
«[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
nel corso della riunione del 16 maggio 2000, la commissione giuridica e per il mercato interno ha ripreso l'esame della situazione dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. La commissione è consapevole che il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro della Repubblica francese, che è stato notificato all'onorevole [OSCURATO:PERSONA] in data 5 aprile 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese in data 22 aprile 2000, è divenuto esecutivo. Tuttavia, la commissione ha evidenziato che, come del resto menzionato nella lettera di notifica inviata all'interessato, costui medesimo ha la facoltà di presentare presso il Consiglio di stato un ricorso che può essere accompagnato da una domanda di sospensione dell'effetto esecutivo del decreto.
Tenuto conto della decisione presa il giorno precedente di non raccomandare fin d'ora che il [OSCURATO:PERSONA] prenda formalmente atto del decreto che interessa l'onorevole [OSCURATO:PERSONA], la commissione ha esaminato le varie possibilità per dar seguito alla questione. A sostegno di tale decisione, come precedente da seguire è stato evocato il caso dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA], il che comporta che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenderà formalmente atto del decreto di cessazione di mandato soltanto al momento della decorrenza prevista per il ricorso presso il Consiglio di stato, oppure, eventualmente, in seguito a una decisione di quest'ultimo».
La Presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava, poi, che era sua intenzione seguire «il parere della commissione giuridica».
24 In occasione del dibattito tra vari membri del [OSCURATO:PERSONA] che faceva seguito a tale dichiarazione, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] faceva presente, in particolare, «che [era] il [OSCURATO:PERSONA] che prende atto, non la sua presidente».
25 Come emerge dal verbale di tale seduta plenaria, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] riteneva, in esito al dibattito, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunciasse sul parere della commissione giuridica - si associasse alla posizione espressa dal sig. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui non si doveva procedere ad alcuna votazione in assenza, in particolare, di una proposta formale della detta commissione. La presidente del [OSCURATO:PERSONA] concludeva nel senso che, in assenza di «una vera proposta della commissione giuridica», tale posizione costituisse la «migliore soluzione per tutti».
26 Il 5 giugno 2000 il ricorrente chiedeva, con ricorso al Conseil d'État, l'annullamento del decreto 31 marzo 2000.
27 Con lettera 9 giugno 2000, indirizzata ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Ministro degli Affari esteri e Viceministro per gli Affari europei del governo francese, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quanto segue:
«In esito al parere della nostra [commissione giuridica], mi sembra opportuno, in considerazione del carattere irreversibile della decadenza del mandato, che il [OSCURATO:PERSONA] europeo prenda formalmente atto del decreto [del 31 marzo 2000] solamente alla scadenza dei termini di ricorso [dinanzi al] Consiglio di Stato ovvero, eventualmente, a seguito di una decisione di quest'ultimo».
28 Con lettera 13 giugno 2000, il sig. [OSCURATO:PERSONA] informava la presidente del [OSCURATO:PERSONA] che il governo francese contestava formalmente la posizione del [OSCURATO:PERSONA], espressa in occasione della seduta del 18 maggio precedente, di non prendere atto della scadenza del mandato del ricorrente pronunciata con il decreto 31 marzo 2000. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevava che, con tale posizione, il [OSCURATO:PERSONA] violava l'atto del 1976 e che il motivo dedotto non poteva giustificare tale violazione. [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi invitato a prendere atto della decadenza «entro il più breve termine possibile».
29 La presidente del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva, con lettera 16 giugno 2000, che il [OSCURATO:PERSONA] «avrebbe preso atto della scadenza del mandato [del ricorrente] una volta che [il decreto 31 marzo 2000] sarebbe divenuto definitivo», cosa non ancora avvenuta. La presidente giustificava tale posizione richiamandosi al precedente del sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché all'esigenza della certezza del diritto.
30 Il 6 ottobre 2000 il Conseil d'État respingeva il ricorso del ricorrente.
31 Una lettera dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], datata 12 ottobre 2000, veniva trasmessa al [OSCURATO:PERSONA], il 17 ottobre 2000, dalla rappresentanza permanente della Repubblica francese presso l'Unione europea. I due Ministri insistevano sul fatto che il governo francese aveva sempre «fermamente contestato» la posizione del [OSCURATO:PERSONA] di voler attendere la decisione del Conseil d'État in merito al ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto 31 marzo 2000, posizione che il governo francese aveva considerato quale violazione della «lettera e dello spirito dell'atto del 1976». I due Ministri dichiaravano, inoltre:
«Ci attendiamo che il [OSCURATO:PERSONA] si conformi al diritto comunitario prendendo atto, con il suo voto, della decadenza del sig. [OSCURATO:PERSONA] entro il più breve tempo possibile».
32 Il 20 ottobre 2000, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] informava il sig. [OSCURATO:PERSONA], per iscritto, di aver ricevuto, il giorno precedente, la «comunicazione ufficiale delle autorità competenti della Repubblica francese» del rigetto da parte del Consiglio di Stato del ricorso dal medesimo proposto avverso il decreto 31 marzo 2000 e che, conformemente al regolamento ed all'atto del 1976, «[essa] avrebbe preso atto del decreto [31 marzo 2000] in occasione della ripresa della seduta plenaria, il 23 ottobre» seguente.
33 Il ricorrente rispondeva con lettera 23 ottobre 2000. Egli esponeva alla presidente del [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza del Conseil d'État 6 ottobre 2000 era stata pronunciata solamente da due sottosezioni riunite mentre, trattandosi del mandato di un deputato europeo, l'art. 25 della legge del 1977 esigeva che tale decisione fosse presa dal plenum. Il ricorrente faceva parimenti presente di voler proporre ricorso di grazia al presidente della Repubblica francese nonché un ricorso presso la Corte europea per i diritti dell'uomo. Conseguentemente, chiedeva la convocazione di una nuova riunione della commissione giuridica e che venisse consentita l'audizione del medesimo e dei suoi avvocati.
34 In occasione della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000, il ricorrente e altri deputati del suo partito politico si richiamavano, nell'ambito del punto dell'ordine del giorno intitolato «dichiarazioni del presidente», a pretese irregolarità commesse dalle autorità francesi nel corso del procedimento da cui era scaturita la sentenza del Consiglio di Stato 6 ottobre 2000. Essi chiedevano che il [OSCURATO:PERSONA] non prendesse atto della decadenza di cui trattasi, quanto meno non prima che la questione venisse nuovamente sottoposta alla commissione giuridica.
35 Come risulta dal verbale dei dibattiti della detta seduta del 23 ottobre 2000, nell'ambito del punto dell'ordine del giorno intitolato «comunicazione di notifica della decadenza del mandato dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA]», la presidente del [OSCURATO:PERSONA] procedeva, anzitutto, alla seguente dichiarazione:
«Onorevoli colleghi, vi comunico di aver ricevuto, giovedì 19 ottobre 2000, dalle autorità competenti della Repubblica francese, la notifica ufficiale di una sentenza, in data 6 ottobre 2000, con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dall'onorevole [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] ministro francese del 31 marzo 2000 inteso a porre fine al suo mandato di rappresentante al [OSCURATO:PERSONA] europeo.
Vi informo che da allora ho ricevuto copia della richiesta di grazia a favore dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA] presentata al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] dagli onorevoli Charles de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».
36 La presidente dava poi la parola alla presidente della commissione giuridica, che dichiarava quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] Presidente, a seguito della deliberazione del 15-16 maggio, la commissione giuridica e per il mercato interno ha stabilito di raccomandare la sospensione dell'annuncio in Plenaria della constatazione dell'avvenuto decadimento del mandato dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA]. Lo ribadisco, la nostra commissione ha raccomandato la sospensione di tale annuncio sino allo scadere dei termini a disposizione dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato francese o per la deliberazione di questo organo. E sto citando testualmente la lettera in data 17 maggio di cui lei, signora Presidente, ha dato lettura in Plenaria.
Il Consiglio di Stato, come lei ha detto, ha respinto il ricorso e detta reiezione ci è stata comunicata nelle forme dovute. In questo modo, non sussiste più alcuna ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'Atto del 20 settembre 1976.
La richiesta di grazia che lei menziona, signora Presidente, non modifica questo stato di cose dal momento che non si tratta di un ricorso giurisdizionale. Come il suo stesso nome sta a indicare, la grazia è un atto del Capo dello Stato, atto privo di effetti sulla decisione del governo francese, che ai sensi della raccomandazione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] giuridica va annunciata in Plenaria».
37 La presidente del [OSCURATO:PERSONA] dichiarava quindi:
«Pertanto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'Atto del 20 settembre 1976 che verte sull'elezione dei rappresentanti al [OSCURATO:PERSONA] europeo a suffragio universale diretto, il [OSCURATO:PERSONA] europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato dell'onorevole [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]».
38 La presidente invitava, quindi, il sig. [OSCURATO:PERSONA] a lasciare l'aula e sospendeva la seduta per facilitarne l'uscita.
39 Con nota 23 ottobre 2000 il direttore generale della direzione generale dell'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], segretario generale del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti, di adottare i provvedimenti necessari affinché dagli uffici occupati dal ricorrente, a Strasburgo ed a Bruxelles, venissero rimossi gli oggetti personali del medesimo entro, rispettivamente, il 27 ottobre ed il «31» novembre 2000.
40 Con lettera 27 ottobre 2000 la presidente del [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al Ministro degli Affari esteri francese per informarlo che il [OSCURATO:PERSONA] europeo aveva preso atto del decreto 31 marzo 2000 e chiedeva al medesimo di «comunicare, ai sensi dell'art. 12, n. 1, dell'[atto del 1976], il nome della persona chiamata a succedere nel seggio vacante [del ricorrente]».
41 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera 13 novembre 2000 dichiarando che «la sig.ra [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe] succedere [al ricorrente] a nome della lista del Fronte nazionale per le elezioni europee».
42 Come risulta dal verbale della seduta plenaria del [OSCURATO:PERSONA] del 17 novembre 2000, il vicepresidente sig. [OSCURATO:PERSONA], che presiedeva la seduta, informava il [OSCURATO:PERSONA] che le competenti autorità francesi avevano designato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] quale membro dell'assemblea in sostituzione del ricorrente «con effetto a decorrere dal 13 novembre 2000».
43 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre seguente, il ricorrente proponeva ricorso ai fini dell'annullamento della decisione contenuta nella dichiarazione della presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 23 ottobre 2000 (in prosieguo: l'«atto impugnato»).
44 Con separato atto, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente proponeva al giudice del procedimento sommario domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
45 Con lettera 14 dicembre 2000, la Repubblica francese chiedeva di intervenire, ai sensi dell'art. 37 del protocollo dello statuto CE della Corte di giustizia nonché ai sensi delle disposizioni dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, a sostegno del convenuto nel presente procedimento sommario.
46 L'intervento della Repubblica francese veniva formalmente ammesso in occasione dell'audizione svoltasi dinanzi al giudice del procedimento sommario in data 15 dicembre 2000.
47 In risposta ad una richiesta presentata dal giudice del procedimento sommario all'istituzione convenuta in occasione dell'audizione delle parti, il direttore generale della direzione generale delle finanze e del controllo finanziario del [OSCURATO:PERSONA] certificava, con attestazione del 18 dicembre 2000, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva «beneficiato delle indennità di viaggio, di soggiorno, e di tutte le altre indennità previste (...) sino al termine del proprio mandato». Veniva parimenti certificato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] gode di una pensione «della Caisse de pensions de l'Assemblée nationale» dal 21 ottobre 2000 e di una indennità di fine mandato dal 1° novembre 2000. Il direttore generale dichiarava, inoltre, che «la metà dell'indennità per spese generali è versata per un periodo di tre mesi a decorrere dal 1° novembre 2000» e che «l'indennità di segretariato può essere versata per un periodo di tre mesi qualora ricorrano sempre le condizioni previste (...) relative alle spese ed alle indennità dei deputati».
48 Con lettera 5 gennaio 2001, le autorità francesi confermavano, anche in questo caso in risposta ad una richiesta formulata dal giudice del procedimento sommario in occasione dell'audizione delle parti, di aver continuato a versare la retribuzione del ricorrente sino al 24 ottobre 2000.
In diritto
49 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
50 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Tali requisiti sono cumulativi, con la conseguenza che una domanda di sospensione dell'esecuzione va respinta quando uno di essi faccia difetto (ordinanze del presidente del Tribunale 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3397, punto 22, e 2 maggio 2000, causa T-17/00 R, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2085, punto 37). Il giudice del procedimento sommario procede parimenti, se del caso, alla ponderazione degli interessi coinvolti (ordinanze [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citate supra, rispettivamente, punti 22 e 37).
In ordine alla ricevibilità
Argomenti delle parti
51 Il ricorrente sostiene la ricevibilità del proprio ricorso. Richiamandosi principalmente alla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1339), egli ricorda che il ricorso di annullamento può essere diretto avverso gli atti del [OSCURATO:PERSONA] destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Benché emanato dalla presidente del [OSCURATO:PERSONA], l'atto impugnato si presenterebbe sotto forma di una comunicazione con cui il [OSCURATO:PERSONA] prenderebbe atto della notifica da parte delle autorità francesi della dichiarazione della decadenza del mandato del ricorrente. Avendo manifestamente ricoperto la carica di deputato europeo sino all'emanazione dell'atto impugnato, tale atto lo riguarderebbe direttamente e individualmente.
52 L'atto impugnato sarebbe definitivo e produrrebbe effetti giuridici al di fuori della sfera puramente interna del [OSCURATO:PERSONA]. L'atto produrrebbe effetti giuridici in quanto, dichiarando la decadenza del mandato del ricorrente, modificherebbe in misura rilevante la situazione giuridica del medesimo (v. sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9).
53 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di provvedimenti urgenti debba essere respinta, atteso che il ricorso nella causa principale, al quale tale domanda si riallaccia, sarebbe manifestamente irricevibile. In occasione dell'audizione, la Repubblica francese ha fatto propria la tesi del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'irricevibilità del ricorso nella causa principale.
54 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'irricevibilità del ricorso nella causa principale derivi dall'assenza di competenza comunitaria quando l'incompatibilità o l'ineleggibilità dei propri membri sia conseguenza della legge nazionale. [OSCURATO:PERSONA] si richiama, anzitutto, al principio secondo cui le [OSCURATO:PERSONA] europee godono solamente di attribuzioni limitativamente determinate dai Trattati e, facendo riferimento all'art. 5 TUE, afferma che, al pari delle altre istituzioni comunitarie, il [OSCURATO:PERSONA] non può legittimamente agire al di là dei propri poteri. In assenza di un sistema uniforme di elezione dei deputati europei, l'atto del 1976 costituirebbe l'unico testo normativo comunitario attualmente in vigore in materia di diritto parlamentare e sarebbe fondato sul mantenimento delle disposizioni nazionali poste a disciplina dell'elezione dei membri del [OSCURATO:PERSONA].
55 Per quanto attiene alle vacanze derivanti dall'applicazione delle disposizioni nazionali relative alle incompatibilità con il mandato di parlamentare europeo, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe, a termini dell'art. 12, n. 2, primo comma, dell'atto del 1976, a prendere atto dell'applicazione delle pertinenti disposizioni nazionali. [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica francese, fa quindi valere che l'atto impugnato sarebbe privo di qualsiasi conseguenza giuridica, atteso che, nella specie, il potere esclusivo in materia spetterebbe, ai sensi dell'art. 5 della legge del 1977, al [OSCURATO:PERSONA] ministro francese. L'atto recante pregiudizio al ricorrente sarebbe dunque il decreto 31 marzo 2000 e non l'atto impugnato. In sintesi, il ricorrente, proponendo ricorso dinanzi al giudice comunitario, sarebbe incorso in un errore di giurisdizione, in quanto sarebbe il giudice nazionale a dover conoscere della controversia, cosa che il Conseil d'État avrebbe già fatto respingendo il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto 31 marzo 2000.
56 In occasione dell'audizione, la Repubblica francese, sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA], ha peraltro descritto il potere del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'emanazione dell'atto impugnato nel senso di un potere «più che vincolato», atteso che tale atto rivestirebbe il carattere di una formalità di natura puramente amministrativa. In assenza di alcun atto del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 230 CE, tanto il ricorso nella causa principale quanto la presente domanda di provvedimenti urgenti sarebbero, a loro parere, manifestamente irricevibili.
Giudizio del giudice dell'urgenza
57 Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 104, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto «è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato tale atto in un ricorso dinanzi al Tribunale». Tale regola non risponde a una mera formalità, ma implica che il ricorso nel merito, al quale la domanda di sospensione è collegata, possa essere effettivamente preso in esame dal Tribunale.
58 Secondo costante giurisprudenza, la questione della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice di merito non deve essere esaminata, in via di principio, nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il merito della causa. Può non di meno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, nel senso della ricevibilità di tale ricorso (ordinanze del presidente della Corte 11 giugno 1985, causa 146/85 R, Diezler e a./CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1805, punto 3; 6 ottobre 1986, causa 221/86 R, Gruppo delle destre europee/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2969, punto 19; 27 gennaio 1988, causa 376/87 R, Distrivet/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 209, punto 21, e 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4475, punto 37; ordinanze [OSCURATO:PERSONA] e de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citate supra, punti 59 e 44).
59 L'art. 230, primo comma, CE prevede che la Corte di giustizia eserciti il controllo di legittimità, in particolare, sugli atti del [OSCURATO:PERSONA] destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Tale disposizione è diretta a consentire l'assoggettamento al sindacato del giudice comunitario degli atti emanati dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del Trattato CE che potrebbero invadere la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni ovvero oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 25).
60 [OSCURATO:PERSONA] specie, il ricorso principale pone in discussione la legittimità di un «atto» sotto forma di «dichiarazione» della presidente del [OSCURATO:PERSONA], del 23 ottobre 2000, dichiarazione con cui quest'ultima avrebbe preso atto, a nome del [OSCURATO:PERSONA], della decadenza del mandato del ricorrente. Secondo il ricorrente, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti dei propri poteri, in quanto l'atto contestato avrebbe potuto essere emanato solamente dal [OSCURATO:PERSONA] stesso. [OSCURATO:PERSONA] non nega che la constatazione della decadenza del mandato del ricorrente rientri nei propri poteri, bensì sostiene, sostanzialmente, che, trattandosi di un potere «più che vincolato», tale constatazione poteva essere effettuata, come nella specie, sotto forma di dichiarazione, in quanto l'atto impugnato non costituirebbe un vero e proprio «atto» ai sensi dell'art. 230 CE.
61 Si deve anzitutto osservare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica dei medesimi e che, invece, la forma con cui tali atti o decisioni sono adottati resta, in linea di massima, irrilevante, ai fini della possibilità di impugnarli con un'azione di annullamento (sentenza IBM/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 9, ordinanza della Corte 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2917, punto 12, e sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C-147/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4723, punto 25). Ne consegue che la circostanza che l'atto impugnato sia stato emanato non dal [OSCURATO:PERSONA] bensì dalla sua presidente a nome del medesimo non pregiudica la possibilità per il sig. [OSCURATO:PERSONA] di contestarne la validità, sempreché l'atto produca effetti giuridici obbligatori.
62 Si deve rilevare, ad un primo esame, che tale ipotesi ricorre nella specie.
63 In primo luogo, non è possibile, prima facie, respingere l'argomento del ricorrente secondo cui sarebbe inconcepibile interpretare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento di decadenza dal mandato di uno dei propri membri quale fattispecie di potere puramente vincolato. Infatti, non può escludersi che il [OSCURATO:PERSONA] disponga, quanto meno, del potere di verificare il rispetto della procedura prevista dalla legge nazionale applicabile nella specie nonché, eventualmente, dei diritti fondamentali del membro del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi. Inoltre, tale potere sembrerebbe derivare dal tenore dell'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento, che prevede non solo che il presidente del [OSCURATO:PERSONA] chieda di essere regolarmente informato sullo stato di tale procedura di decadenza, bensì anche il deferimento della questione alla commissione giuridica in modo che il [OSCURATO:PERSONA] possa pronunciarsi sulla proposta della commissione medesima.
64 Inoltre, solamente l'esame nel merito può consentire di valutare in maniera adeguata la tesi dedotta dal ricorrente in via di subordine secondo cui, da un lato, il [OSCURATO:PERSONA], anche qualora il suo potere dovesse essere considerato vincolato, resterebbe obbligato, in quanto autorità amministrativa, a pronunciarsi nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento, segnatamente quello di consultare la commissione giuridica su ogni richiesta - come quella in esame - effettuata da uno Stato membro, e, dall'altro, l'atto emanando produrrebbe effetti giuridici specifici.
65 In terzo luogo, non si può dubitare del fatto che l'atto impugnato riguardi il ricorrente tanto individualmente quanto direttamente. Per quanto rivesta la forma di dichiarazione della presidente del [OSCURATO:PERSONA] con cui questa prende atto della notifica, da parte delle autorità francesi, della dichiarazione di decadenza del mandato del ricorrente, l'oggetto dell'atto consiste chiaramente nel dare esecuzione a tale decadenza.
66 Si deve inoltre rilevare che l'atto impugnato ha prodotto effetti giuridici specifici per il ricorrente, per quanto attiene tanto allo svolgimento dei suoi compiti di parlamentare quanto alla sua situazione personale. Così, in primo luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto svolgere le sue funzioni di membro del [OSCURATO:PERSONA], partecipando anche ai dibattiti nelle sedute plenarie sino a quella del 23 ottobre 2000, data di emanazione dell'atto impugnato. In secondo luogo, dalla corrispondenza intercorsa tra la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ed il governo francese, il 27 ottobre e il 13 novembre 2000, nonché dal verbale della seduta plenaria del 17 novembre 2000, emerge che la vacanza del seggio del ricorrente è cessata solo a decorrere dal 13 novembre 2000. All'audizione, il [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ai quesiti posti dal giudice dell'urgenza, ha affermato che la data del 13 novembre 2000 era stata prescelta per ragioni pratiche, atteso che il governo francese non aveva indicato date nella lettera 13 novembre 2000. Sembra quindi evidente che, malgrado l'interpretazione dell'art. 12 dell'atto del 1976 sostenuta dall'istituzione convenuta e dall'interveniente, la decadenza del mandato del ricorrente è divenuta effettiva non prima dell'emanazione dell'atto impugnato.
67 Infine, per quanto attiene agli effetti dell'atto impugnato sulla situazione personale del ricorrente, è pacifico (v. supra, punti 47 e 48) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha potuto beneficiare sino al 23 ottobre 2000 di tutte le indennità a carico del [OSCURATO:PERSONA], indennità normalmente percepite da un deputato europeo che partecipi ai lavori dell'istituzione a Bruxelles e a Strasburgo, e che la retribuzione di deputato europeo gli è stata corrisposta dalle autorità francesi sino al 24 ottobre 2000.
68 La presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere quindi dichiarata ricevibile.
Sul fumus boni iuris
Argomenti delle parti
69 Il ricorrente deduce una serie di motivi relativi alla pretesa illegittimità «esterna» ed «interna» dell'atto impugnato. Nell'ambito delle osservazioni orali ha parimenti eccepito la violazione della propria immunità parlamentare.
70 Occorre anzitutto esaminare il motivo relativo alla pretesa illegittimità «esterna» dell'atto impugnato nella parte in cui la procedura seguita ai fini della sua emanazione non sarebbe stata regolare.
71 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il rispetto dei requisiti di forma costituirebbe una formalità sostanziale, ai sensi del principio generale del rispetto del diritto di difesa (v. sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661). [OSCURATO:PERSONA] specie, la commissione giuridica non avrebbe proceduto né alla sua audizione né a quella dei suoi avvocati anteriormente alla ratifica del decreto 31 marzo 2000 in occasione della seduta plenaria del 23 ottobre 2000.
72 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la presidente del [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi sull'atto impugnato a nome dell'istituzione, avrebbe violato un potere proprio del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Con riguardo alla decadenza del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] derivante dall'applicazione della legge nazionale, l'art. 19 del regolamento non attribuirebbe al presidente del [OSCURATO:PERSONA] il potere di prenderne atto. Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pronunciarsi, mediante votazione in seduta plenaria, su proposta della commissione giuridica, ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento.
73 Infine, anche ammesso che il potere del [OSCURATO:PERSONA] sia vincolato, tale limitazione non avrebbe potuto impedire al medesimo di pronunciarsi sulla richiesta delle autorità francesi.
74 All'audizione il ricorrente ha sottolineato che tale conclusione appariva avvalorata dalla condotta seguita dall'istituzione convenuta nello scambio di corrispondenza intercorso con le autorità francesi che ha fatto seguito al diniego iniziale del [OSCURATO:PERSONA] di prendere atto del decreto 31 marzo 2000.
75 Secondo il ricorrente, sussisterebbe pertanto il requisito relativo al fumus boni iuris.
76 L'istituzione convenuta, sostenuta dalla Repubblica francese, contesta che tale requisito possa ritenersi soddisfatto alla luce degli argomenti dedotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA].
77 [OSCURATO:PERSONA] fa anzitutto valere che il ricorso principale sarebbe manifestamente infondato, in quanto diretto all'annullamento di un atto giuridico non emanato da un organo comunitario, bensì da un'autorità nazionale; solo le autorità francesi sarebbero competenti a pronunciarsi sulla decadenza del mandato del ricorrente, come avrebbero fatto conformemente alle rispettive norme nazionali. Conseguentemente, la comunicazione effettuata dalla presidente il 23 ottobre 2000 avrebbe costituito solamente una mera formalità amministrativa. Il fatto di aver preso atto del decreto 31 marzo 2000 non avrebbe richiesto alcun ruolo attivo da parte del [OSCURATO:PERSONA]. Il 23 ottobre 2000 non avrebbe avuto luogo alcuna votazione, in quanto si sarebbe trattato di comunicare l'informazione di cui trattasi in occasione della seduta plenaria.
78 L'istituzione convenuta contesta inoltre che la procedura seguita, particolarmente la circostanza che la commissione giuridica non sia stata adita una seconda volta, sia in contrasto con l'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento. Tale disposizione non riguarderebbe la situazione in cui, come nella specie, venga presentata domanda di nuova convocazione della commissione giuridica successivamente al termine della procedura nazionale di cui trattasi. L'oggetto di tale disposizione consisterebbe unicamente nel consentire di seguire i procedimenti nazionali che possano condurre alla decadenza di un mandato e di effettuare un'analisi puramente tecnica ad uso del [OSCURATO:PERSONA].
79 Peraltro, la procedura seguita dinanzi alla commissione giuridica nelle riunioni del 4, 15 e 16 maggio 2000 non avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente. In primo luogo, gli ordini del giorno delle riunioni della detta commissione sarebbero pubblici e, in secondo luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esprimere personalmente la propria posizione nel corso delle riunioni stesse.
80 In ogni caso, sarebbe stato inutile adire la commissione giuridica una seconda volta, atteso che questa si era già pronunciata in termini definitivi sulla questione della decadenza del mandato del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] fa valere al riguardo che dalla lettera indirizzata in data 17 maggio 2000 dalla presidente della commissione giuridica alla presidente del [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che la detta commissione avrebbe raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di non prendere atto della decadenza del mandato del ricorrente se non alla scadenza dei termini di ricorso avverso il decreto 31 marzo 2000 dinanzi al Conseil d'État o, eventualmente, in esito alla decisione di quest'ultimo.
Il giudizio del giudice dell'urgenza
81 Si deve anzitutto rilevare che il ricorrente formula, in realtà, tre censure nell'ambito del motivo relativo alla illegittimità «esterna» dell'atto impugnato, nel senso dell'incompetenza della presidente del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'emanazione del detto atto, della mancanza di una proposta della commissione giuridica nonché dell'affermazione secondo cui il potere del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, quanto meno totalmente, vincolato.
82 Si deve parimenti osservare che il [OSCURATO:PERSONA], rispondendo ai quesiti posti all'udienza, ha fatto presente che, a termini dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, incombeva al medesimo e non al presidente prendere atto delle vacanze risultanti dall'applicazione della legge nazionale. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre confermato che tale potere non era stato delegato al proprio presidente.
83 L'istituzione convenuta sostiene che, con l'atto impugnato, il presidente del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a comunicare informazioni relative alla decadenza del mandato parlamentare del ricorrente, informazioni già trasmesse dalle competenti autorità francesi. Atteso che l'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 non attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] alcun margine di discrezionalità né alcun potere di verifica - ad eccezione di un potere puramente formale - quanto al seguito da dare alle comunicazioni effettuate in base alla disposizione medesima dagli Stati membri, sarebbe stato inutile chiedere al [OSCURATO:PERSONA] di procedere al voto in occasione della seduta plenaria di cui trattasi. Ciò premesso, la trasmissione delle informazioni effettuata dalla presidente, senza obiezioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA], varrebbe come presa d'atto, da parte del [OSCURATO:PERSONA] medesimo, della decadenza notificata.
84 Si deve pertanto rilevare che, nonostante l'interpretazione letterale dell'atto del 1976 sottesa a tale analisi, gli argomenti dedotti dal ricorrente sono lungi dall'apparire privi di qualsiasi fondamento.
85 Si deve ricordare, in primo luogo, come già rilevato in merito alla ricevibilità della presente domanda (v. supra, punto 63), che l'argomento del ricorrente secondo cui il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] previsto dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 non si limiterebbe ad una pura formalità amministrativa non può essere respinto.
86 Tale valutazione è avvalorata, nella specie, dalla condotta del [OSCURATO:PERSONA], che non si è limitato a verificare la regolarità formale della notifica effettuata dalla Repubblica francese. La presidente del [OSCURATO:PERSONA] non ha infatti chiesto che il [OSCURATO:PERSONA] prendesse atto del decreto 31 marzo 2000 a seguito della notifica del medesimo da parte del governo francese il 25 aprile 2000, e ciò nonostante il fatto che tale decreto fosse munito, nel diritto francese, di efficacia esecutiva. Al contrario, nella seduta plenaria del 3 maggio 2000, la presidente ha dichiarato di essersi avvalsa della possibilità attribuitale dall'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento al fine di sottoporre la questione alla commissione giuridica. [OSCURATO:PERSONA] seduta plenaria del 18 maggio 2000, a seguito di un intervento in tal senso della presidente, il [OSCURATO:PERSONA] non ha votato sulla questione della decadenza del mandato del ricorrente. Successivamente, la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha difeso tale posizione allorché le autorità francesi hanno chiesto, con lettera 13 giugno 2000, che il [OSCURATO:PERSONA] prendesse atto della decadenza notificata «entro i termini più brevi possibili». [OSCURATO:PERSONA] propria lettera 16 giugno 2000, la presidente ha giustificato il diniego contestato richiamandosi, in particolare, al fatto che il decreto 31 marzo 2000 non fosse ancora definitivo nonché all'esigenza della certezza del diritto, in considerazione degli effetti irreversibili di una dichiarazione di decadenza.
87 Tale reazione sembra indicare, prima facie, che il [OSCURATO:PERSONA] non si ritenesse tenuto a prendere atto, quanto meno immediatamente, del decreto 31 marzo 2000. Infatti, la presidente della commissione giuridica aveva sottolineato nella propria lettera 17 maggio 2000, di cui la presidente del [OSCURATO:PERSONA] ha dato lettura nel corso della seduta del 18 maggio 2000, che il ricorso esperibile dal ricorrente dinanzi al Conseil d'État poteva essere accompagnato da una «domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto». Orbene, malgrado tale efficacia esecutiva, il [OSCURATO:PERSONA] non ha preso atto del decreto 31 marzo 2000 se non a seguito del rigetto, da parte del Conseil d'État in data 6 ottobre 2000, del ricorso proposto dal ricorrente.
88 In secondo luogo, senza che sia necessario, ai fini dell'esame della presente domanda di provvedimenti provvisori, determinare in dettaglio quale avrebbe dovuto essere la procedura che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto seguire nell'esercizio del potere che, secondo il ricorrente, spetta al medesimo ai sensi dell'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, è sufficiente rilevare che è pacifico che nessuna votazione ha avuto luogo nelle sedute plenarie del 18 maggio e del 23 ottobre 2000 in merito alla questione della decadenza del mandato del ricorrente, benché la presidente del [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato, in occasione della seduta del 18 maggio, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse competente in materia. L'argomento del convenuto, secondo cui l'atto impugnato dovrebbe essere considerato quale semplice comunicazione di informazioni che non avrebbe sollevato alcuna obiezione da parte del [OSCURATO:PERSONA], non può consentire, prima facie, di respingere l'affermazione del ricorrente secondo cui tale dichiarazione avrebbe dovuto essere invece soggetta a votazione al fine di soddisfare il requisito imposto dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] deve «prenderne atto».
89 In terzo luogo, quanto all'argomento del ricorrente secondo cui, in caso di decadenza di un mandato parlamentare, sarebbero obbligatorie, prima che il [OSCURATO:PERSONA] prenda posizione, sia la sottoposizione della questione alla commissione giuridica sia la proposta da parte della medesima, emerge chiaramente dai verbali delle riunioni delle dette commissioni del 4, 15 e 16 maggio 2000 nonché dalla dichiarazione fatta dalla presidente nella seduta plenaria del 23 ottobre 2000 che la detta commissione non ha formulato alcuna proposta che potesse essere soggetta a votazione. Ciò premesso, alla luce delle disposizioni dell'art. 7, n. 4, del regolamento, non si può escludere, quanto meno al momento, che il procedimento da cui è scaturita l'emanazione dell'atto impugnato presentasse un vizio di forma sostanziale tale da determinarne l'annullamento.
90 Ne consegue che il motivo relativo alla illegittimità «esterna» dell'atto impugnato presenta carattere serio.
91 Si deve, pertanto, rilevare che il requisito relativo al fumus boni iuris è soddisfatto, senza necessità di esaminare se gli altri motivi dedotti dal ricorrente presentino stesso carattere.
Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi
Argomenti delle parti
92 Il ricorrente sostiene che, in difetto di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, subirebbe pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto sarebbe privato del proprio mandato e, conseguentemente, impedito a perseguire i compiti di cui è stato investito dai propri elettori. Il danno si sarebbe del resto verificato a seguito dell'emanazione dell'atto impugnato.
93 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il requisito relativo all'urgenza non ricorra nella specie. Non esisterebbe alcun fondamento normativo che consenta di ripristinare lo status quo ante, atteso che la decadenza del mandato del ricorrente deriverebbe dalle sentenze pronunciate dai giudici francesi e dal decreto 31 marzo 2000.
94 Quanto alla ponderazione degli interessi in causa, secondo il [OSCURATO:PERSONA] occorrerebbe valutare comparativamente, da un lato, l'interesse del ricorrente ad essere reintegrato nel proprio status di membro del [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, l'interesse del [OSCURATO:PERSONA] a disporre di una compagine legalmente composta, quello della Repubblica francese diretto a far rispettare la propria normativa in materia elettorale, quello del successore del ricorrente ad avere certezza quanto al proprio status di membro del [OSCURATO:PERSONA] nonché il rispetto della divisione dei poteri tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, vale a dire, quindi, l'interesse pubblico comunitario.
Valutazione del giudice dell'urgenza
95 Secondo costante giurisprudenza, l'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che il richiedente dei provvedimenti provvisori subisca un danno grave ed irreparabile. Incombe al richiedente medesimo dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno siffatto (ordinanze del Tribunale 16 luglio 1999, causa T-143/99 R, Hortiplant/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2451, punto 18, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 103).
96 [OSCURATO:PERSONA] specie, atteso che la durata del mandato di un membro del [OSCURATO:PERSONA] è limitata a cinque anni (art. 3, n. 1, dell'atto del 1976) e che la decadenza del mandato del ricorrente derivante dall'atto impugnato rende impossibile l'ulteriore assolvimento delle funzioni di deputato europeo, appare evidente che, nel caso in cui l'atto impugnato venisse annullato dal giudice di merito, il pregiudizio subìto dal ricorrente, in difetto di sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso, sarebbe irreparabile.
97 Inoltre, il danno ha iniziato a prodursi, in quanto la decadenza contestata del mandato del ricorrente è efficace dal 23 ottobre 2000, mentre il seggio è stato ricoperto a decorrere dal 13 novembre successivo.
98 Ne consegue che il requisito relativo all'urgenza è soddisfatto nella specie.
99 Nell'ambito della valutazione in questa sede, spetta ancora al giudice dell'urgenza procedere alla ponderazione, da un lato, dell'interesse del ricorrente all'ottenimento del provvedimento provvisorio richiesto e, dall'altro, dell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica francese, in quanto Stato membro sulla cui legge nazionale si fonda la decadenza di cui trattasi, alla conservazione dell'atto impugnato.
100 Nell'ambito di una siffatta valutazione degli interessi in gioco, spetta al giudice del procedimento sommario accertare se l'eventuale annullamento dell'atto impugnato da parte del giudice di merito consentirebbe il rovesciamento della situazione che si sarebbe verificata in caso di esecuzione immediata di tale atto e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale dovesse essere respinto (ordinanze del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, RTE e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1141, punto 15, e del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-41/97 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-447, punto 42, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata supra, punto 112).
101 [OSCURATO:PERSONA] specie, benché sia incontestabilmente nell'interesse generale che la composizione del [OSCURATO:PERSONA] sia conforme al diritto comunitario, è parimenti nell'interesse generale che i membri del medesimo possano svolgere le funzioni loro attribuite dai propri elettori per tutta la durata dei rispettivi mandati, salvo che questi ultimi non cessino nel rispetto delle norme della legge applicabile.
102 E' pacifico che la decadenza del mandato parlamentare del ricorrente è divenuta efficace dal 23 ottobre 2000, con tutte le conseguenze sfavorevoli che al medesimo sono derivate. Peraltro, quanto più a lungo il ricorrente resterà nell'impossibilità di svolgere il mandato conferitogli in esito allo scrutinio elettorale del 13 giugno 1999, di cui restano ancora circa tre anni e mezzo, tanto più il danno subìto, per sua natura irreversibile, diventerà rilevante.
103 Ciò premesso, l'interesse generale del [OSCURATO:PERSONA] a che venga mantenuta l'applicazione della decadenza del mandato del ricorrente sopravvenuta per effetto della legge nazionale non può prevalere sull'interesse specifico del ricorrente ad essere reintegrato nel proprio seggio del [OSCURATO:PERSONA] ed a poter nuovamente svolgere le funzioni pubbliche ivi afferenti sino alla decisione del giudice di merito nella causa principale, salvo che il [OSCURATO:PERSONA] non prenda atto di tale decadenza nel rispetto delle norme previste dal diritto comunitario.
104 Peraltro, per quanto importante sia l'interesse della Repubblica francese al rispetto della sua normativa in materia elettorale da parte del [OSCURATO:PERSONA], conformemente ai poteri riconosciuti, a suo parere, agli Stati membri ai sensi degli artt. 7, n. 2, e 12, n. 2, dell'atto del 1976, tale interesse resta di natura generale e non può prevalere sull'interesse specifico ed immediato del ricorrente.
105 Quanto all'interesse del successore del ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA], a non avere incertezze quanto al suo status di membro del medesimo, si deve rilevare che non compete all'istituzione convenuta far valere l'interesse di una persona che, a differenza della Repubblica francese, è completamente terza rispetto al procedimento di decadenza contestato nel merito. Inoltre, il preteso interesse della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], benché specifico, non può prevalere sul preminente ed antecedente interesse del ricorrente. In ogni caso, in una lettera letta dal ricorrente in occasione dell'audizione e la cui autenticità non è stata contestata né dal [OSCURATO:PERSONA] né dalla Repubblica francese, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che avrebbe esercitato le proprie funzioni subordinatamente alla riserva delle emanande decisioni giudiziarie, tra cui quella relativa al presente procedimento sommario, cosa che, d'altronde, non sorprende atteso che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] faceva parte in Francia, nell'ambito dello scrutinio elettorale del giugno 1989, della stessa lista elettorale.
106 Si deve infine osservare che l'argomento del [OSCURATO:PERSONA] relativo alla pretesa assenza di fondamento normativo che consentirebbe al ricorrente di essere reintegrato nel proprio seggio nelle more della pronuncia sul merito appare del tutto infondato. Dal connotato di serietà del motivo dedotto dal ricorrente - relativo all'individuazione dei limiti del potere del [OSCURATO:PERSONA] qualora venga richiesto al medesimo di prendere atto di una decadenza derivante dall'applicazione della legge nazionale - emerge che, in assenza di regolare decisione del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale richiesta, non si può ritenere conclusa la procedura richiesta, nella specie, affinché la decadenza del mandato del ricorrente sia validamente pronunciata. Pertanto, il seggio del ricorrente non è mai divenuto vacante e non sussiste alcun ostacolo alla sua reintegrazione nel [OSCURATO:PERSONA] ed alla ripresa delle sue funzioni parlamentari.
107 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che ricorrono tutte le condizioni necessarie ai fini della concessione della sospensione dell'esecuzione.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così dispone:
1) L'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui costituisce una decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo con cui il medesimo ha preso atto della decadenza del mandato di membro del [OSCURATO:PERSONA] europeo del ricorrente, è sospesa.
2) Le spese sono riservate.