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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 17186/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8190/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3047/2017 depositata il 28/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Ravenna da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese accertarsi la simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 17.9.1985, concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, dato atto del diritto dell’attrice di agire in surroga di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.2900 c.c., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla consegna dell’immobile.

L’attrice espose di aver acquistato nel dicembre 2003 il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. pari a £ 9,033.441.387 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società controllata dalla SICALF, di cui [OSCURATO:PERSONA] era uno dei soci ed aveva prestato fideiussione in favore della banca. [OSCURATO:PERSONA] era deceduto e [OSCURATO:PERSONA] era l’unico erede che aveva accettato l’eredità. [OSCURATO:PERSONA] espose che, diventata titolare del credito aveva interesse a recuperare quanto sottratto dal padre alle ragioni di credito dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ovvero l’immobile che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al figlio [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell’inerzia di [OSCURATO:PERSONA].

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] si costituì al termine dell’istruttoria ed eccepì la prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Ravenna dichiarò la prescrizione dei diritti conseguenti alle domande di simulazione e della domanda di surrogazione.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 28.12.2017 riformò la sentenza di primo grado solo in relazione al regolamento delle spese e confermò la decisione con diversa motivazione.

In primo luogo, rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta.

Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto la domanda di simulazione in surroga di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] sicchè valevano nei suoi confronti le limitazioni previste dall’art. 1417 c.c. per la prova della simulazione proposta dalla parte, che non poteva essere data attraverso la prova per testi o per presunzioni ma attraverso la controdichiarazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi; Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

In prossimità dell’udienza [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta in proprio e non in qualità di creditrice surrogante di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, l’esercizio dell’azione in via autonoma risulterebbe in modo chiaro dalla lettura dell’atto di citazione in cui l’attrice avrebbe fatto espresso riferimento all’esercizio sia dell’azione surrogatoria che dell’azione di simulazione.

Il motivo è fondato.

Dall’esame dell’atto di citazione, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale e correttamente trascritto dalla ricorrente, in conformità con quanto previsto dall’art.366 , comma 1, n.6 c.p.c., risulta che [OSCURATO:PERSONA], propose domanda di simulazione in via autonoma rispetto alla domanda di surrogazione.

Nel primo motivo di ricorso è riportata pag. 4 dell’atto di citazione, laddove viene menzionata la domanda di simulazione dell’atto di compravendita dell’immobile di via Si rolo e subito dopo si dice testualmente che “talune domande” sono proposte dall’attrice in qualità di creditrice surrogante di [OSCURATO:PERSONA].

Questa impostazione risulta confermata nelle conclusioni dell’atto di citazione,in cui vengono riportate le domande “ in via principale ” e “ in via subordinata” e in entrambi i casi sono distinte nella lettera a) e nella lettera b): nella prima si invoca la simulazione assoluta (in via principale) o relativa (in via subordinata) del citato atto di compravendita; nella seconda, “dato atto del diritto della signora MariaLuisa Lanari di agire in via di surroga del signor [OSCURATO:PERSONA] aisensi e per gli effetti di cui all’art. 2900, cod. civ., per ottenere immediatamente la restituzione dell’immobile de quo ”, si chiede appunto “condannare il signor [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione immediata dell’immobile de quo e delle sue pertinenze … ”.

Dunque,solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, cheha una sua connotazione autonoma, distinta d all’art. 2900 c.c.

Sebbene la rilevazione e l’interpretazionedel contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa è sindacabile in cassazione qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del "petitum", con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, che va prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. ( Cassazione civile sez.

III, 10/06/2020, n.11103) In tali casi, essendo dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato ( in Cassazione civile sez.

I, 30/07/2015, n.16164, la Corte di cassazione, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).

E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in surroga di [OSCURATO:PERSONA] e non in via autonoma.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.

P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legit timità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8190/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3047/2017 depositata il 28/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta innanzi al Tribunale di Ravenna da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiese accertarsi la simulazione assoluta o, in via subordinata, la simulazione relativa dell’atto di compravendita del 17.9.1985, concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, dato atto del diritto dell’attrice di agire in surroga di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.2900 c.c., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla consegna dell’immobile. L’attrice espose di aver acquistato nel dicembre 2003 il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. pari a £ 9,033.441.387 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società controllata dalla SICALF, di cui [OSCURATO:PERSONA] era uno dei soci ed aveva prestato fideiussione in favore della banca. [OSCURATO:PERSONA] era deceduto e [OSCURATO:PERSONA] era l’unico erede che aveva accettato l’eredità. [OSCURATO:PERSONA] espose che, diventata titolare del credito aveva interesse a recuperare quanto sottratto dal padre alle ragioni di credito dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ovvero l’immobile che [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto al figlio [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell’inerzia di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] si costituì al termine dell’istruttoria ed eccepì la prescrizione del diritto. Il Tribunale di Ravenna dichiarò la prescrizione dei diritti conseguenti alle domande di simulazione e della domanda di surrogazione. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 28.12.2017 riformò la sentenza di primo grado solo in relazione al regolamento delle spese e confermò la decisione con diversa motivazione. In primo luogo, rigettò l’eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ritenne che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto la domanda di simulazione in surroga di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA] sicchè valevano nei suoi confronti le limitazioni previste dall’art. 1417 c.c. per la prova della simulazione proposta dalla parte, che non poteva essere data attraverso la prova per testi o per presunzioni ma attraverso la controdichiarazione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi; Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. In prossimità dell’udienza [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di simulazione proposta in proprio e non in qualità di creditrice surrogante di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, l’esercizio dell’azione in via autonoma risulterebbe in modo chiaro dalla lettura dell’atto di citazione in cui l’attrice avrebbe fatto espresso riferimento all’esercizio sia dell’azione surrogatoria che dell’azione di simulazione. Il motivo è fondato. Dall’esame dell’atto di citazione, consentito in ragione del vizio dedotto, avente carattere processuale e correttamente trascritto dalla ricorrente, in conformità con quanto previsto dall’art.366 , comma 1, n.6 c.p.c., risulta che [OSCURATO:PERSONA], propose domanda di simulazione in via autonoma rispetto alla domanda di surrogazione. Nel primo motivo di ricorso è riportata pag. 4 dell’atto di citazione, laddove viene menzionata la domanda di simulazione dell’atto di compravendita dell’immobile di via Si rolo e subito dopo si dice testualmente che “talune domande” sono proposte dall’attrice in qualità di creditrice surrogante di [OSCURATO:PERSONA]. Questa impostazione risulta confermata nelle conclusioni dell’atto di citazione,in cui vengono riportate le domande “ in via principale ” e “ in via subordinata” e in entrambi i casi sono distinte nella lettera a) e nella lettera b): nella prima si invoca la simulazione assoluta (in via principale) o relativa (in via subordinata) del citato atto di compravendita; nella seconda, “dato atto del diritto della signora MariaLuisa Lanari di agire in via di surroga del signor [OSCURATO:PERSONA] aisensi e per gli effetti di cui all’art. 2900, cod. civ., per ottenere immediatamente la restituzione dell’immobile de quo ”, si chiede appunto “condannare il signor [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione immediata dell’immobile de quo e delle sue pertinenze … ”. Dunque,solo la domanda di restituzione dell’immobile risulta fondata sull’art. 2900 c.c., non la domanda di simulazione assoluta o relativa, cheha una sua connotazione autonoma, distinta d all’art. 2900 c.c. Sebbene la rilevazione e l’interpretazionedel contenuto della domanda sia attività riservata al giudice di merito, essa è sindacabile in cassazione qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente alla individuazione del "petitum", con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, che va prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c. ( Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11103) In tali casi, essendo dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato ( in Cassazione civile sez. I, 30/07/2015, n.16164, la Corte di cassazione, rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito). E’ quindi viziata dal vizio di omessa pronuncia la sentenza impugnata che ha deciso sulla domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in surroga di [OSCURATO:PERSONA] e non in via autonoma. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legit timità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell
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