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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 41648/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso, stante l’intervenuta rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermavail decreto del 6 febbraio 202 5 , con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva dispostoil seques tro preventivo delle quote societarie e de l complesso aziendale della societàRotfer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in r elazione a violazioni della normativa a mbientale riferibili all’indagatoGianni Altobelli, domin u s di fatto della predetta impresa .

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, laRotfer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite il suo difensoredi fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, c on il qualela difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, contestando la legittimità della cautela reale.

3. Con dichiarazionepervenuta il 24 luglio 202 5 , la [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente rinunciato al ricorso, evidenziando che nelle more, ossia il 9 luglio 2025, è stato emesso dal P.M., a seguito di istanza difensiva, decreto di revoca del sequestro preventivo.

4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna dellaricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile alla parte ricorrente ( ad esempio quando , come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo revocato), quest’ultim a , anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannatasolo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso, stante l’intervenuta rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermavail decreto del 6 febbraio 202 5 , con cui il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva dispostoil seques tro preventivo delle quote societarie e de l complesso aziendale della societàRotfer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in r elazione a violazioni della normativa a mbientale riferibili all’indagatoGianni Altobelli, domin u s di fatto della predetta impresa . 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino, laRotfer [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tramite il suo difensoredi fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motiv o, c on il qualela difesa ha dedotto l’erronea applicazione degli art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 53 del d. lgs. n. 231 del 2001, contestando la legittimità della cautela reale. 3. Con dichiarazionepervenuta il 24 luglio 202 5 , la [OSCURATO:PERSONA] ha ritualmente rinunciato al ricorso, evidenziando che nelle more, ossia il 9 luglio 2025, è stato emesso dal P.M., a seguito di istanza difensiva, decreto di revoca del sequestro preventivo. 4. Orbene, alla luce di tale rituale rinuncia, il ricorso proposto nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna dellaricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile alla parte ricorrente ( ad esempio quando , come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato sia stato nel frattempo revocato), quest’ultim a , anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannatasolo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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