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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17799/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in EGITTO avverso la sentenza in data 11/12/2024 del GIP del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/12/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

1. Con un unico motivo deduce l’omessa motivazione circa la configurabilità dell’attenuante del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..

Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 – 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in EGITTO avverso la sentenza in data 11/12/2024 del GIP del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 11/12/2024, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. 1. Con un unico motivo deduce l’omessa motivazione circa la configurabilità dell’attenuante del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.. Questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare che «in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena» (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117 – 01). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 17799/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris