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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 00539/2026

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 15672 del 27/03/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 15672, emessa in data 27/03/2025, si prospetta un errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nell'omesso rilievo della maturata prescrizione del reato alla data della sentenza della Cassazione; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, conclusioni che tuttavia non rilevano in questa sede, stante il procedimento seguito; rilevato che, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, che va ribadita, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez.

U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250528-01; nello stesso senso, successivamente, Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065-01); ritenuto che, nel caso di specie, contrariamente all'assunto difensivo, l'esclusione della ricorrenza della causa estintiva del reato è frutto di valutazioni giuridiche e apprezzamento di fatto, avendo verificato la Corte che la recidiva, contestata e ritenuta, fosse stata qualificata come reiterata ed infraquinquennale, di talchè il termine massimo di prescrizione era pari ad anni dieci, mentre il riferimento all'aumento della pena base, per effetto della recidiva, pari alla metà, costituiva una semplice constatazione dell'indicazione dell'entità del trattamento sanzionatorio che il giudice del merito aveva dato in motivazione, che non corrispondeva, però, alla pena indicata nel dispositivo; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), e ciò consente la trattazione con procedura de plano del ricorso ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 15672 del 27/03/2025 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 15672, emessa in data 27/03/2025, si prospetta un errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte, consistito nell'omesso rilievo della maturata prescrizione del reato alla data della sentenza della Cassazione; lette le conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, conclusioni che tuttavia non rilevano in questa sede, stante il procedimento seguito; rilevato che, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, che va ribadita, è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250528-01; nello stesso senso, successivamente, Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Rv. 279065-01); ritenuto che, nel caso di specie, contrariamente all'assunto difensivo, l'esclusione della ricorrenza della causa estintiva del reato è frutto di valutazioni giuridiche e apprezzamento di fatto, avendo verificato la Corte che la recidiva, contestata e ritenuta, fosse stata qualificata come reiterata ed infraquinquennale, di talchè il termine massimo di prescrizione era pari ad anni dieci, mentre il riferimento all'aumento della pena base, per effetto della recidiva, pari alla metà, costituiva una semplice constatazione dell'indicazione dell'entità del trattamento sanzionatorio che il giudice del merito aveva dato in motivazione, che non corrispondeva, però, alla pena indicata nel dispositivo; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), e ciò consente la trattazione con procedura de plano del ricorso ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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