CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per aver cagionato lesioni personali guaribili in 25 giorni a [OSCURATO:PERSONA], lanciandogli una sedia. Fatto del 28 Maggio 2014. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione illogica anche per travisamento della prova. I giudici del merito avrebbero errato nell'individuare la persona offesa in [OSCURATO:PERSONA] e non nel padre di costui, [OSCURATO:PERSONA]. La difesa cita la testimonianza del Carabiniere intervenuto nell'immediatezza e sul luogo del fatto, che, nel corso del giudizio, aveva raccontato che sia il figlio che il padre gli riferirono che la sedia lanciata dall'imputato aveva colpito il secondo. I Giudici di merito avevano giustificato la discrasia nella relazione di servizio ( acquisita agli atti) e nella deposizione testimoniale con un errore compiuto dall'operante nel ricostruire l'evento; giustificazione che il ricorrente ritiene incongrua, poiché il teste si era riferito in entrambi i momenti all'anziano sig. [OSCURATO:PERSONA], riferendosi, quindi al padre. 1.1. Per altro verso la motivazione sarebbe illogica quanto alla valutazione del certificato medico attestante la frattura dell'omero, documento considerato dirirnente, poiché riferito a [OSCURATO:PERSONA] e di contenuto compatibile con la descrizione del fatto offerta dalla persona offesa. La difesa evidenzia l'assenza nel referto di tumefazioni o abrasioni, che sarebbe incompatibile con le conseguenze del lancio della sedia dal primo piano, e quindi, l'illogicità di motivazione. Si censura, altresì, la spiegazione data in sentenza riguardo alla distanza di sei giorni tra la data del fatto e quella del certificato medico, avendo i Giudici opinato, senza esperire alcun accertamento di carattere scientifico, che [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto di natura passeggera la difficoltà a muovere il braccio ed il dolore, quest'ultimo curabile con analgesici. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni e note spese, puntualizzando che la persona assistita è ammessa al gratuito patrocinio. La difesa dell'imputato ha depositato le conclusioni insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure versate in fatto e finalizzate a valorizzare una interpretazione alternativa delle prove assunte nel giudizio di merito. 1.La difesa deduce il vizio di travisamento della prova dichiarativa del teste Carabiniere intervenuto nell'immediatezza del fatto e della relazione di servizio a sua firma, elementi dai quali si desume che la persona colpita dalla sedia era [OSCURATO:PERSONA] e non il figlio, attuale parte civile.E' necessario allora ricordare che secondo la costante esegesi di questa Corte regolatrice si realizza il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando ci si riferisca ad un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la chiara difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cass. pen. sez. 5^, 93387/2013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133). 1.1. Nel caso in esame è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel corso del dibattimento di essere stato colpito dalla sedia lanciata dal giudicabile e la Corte territoriale ha collegato, in modo logicamente ineccepibile, la frattura subita dalla parte civile al colpo infertogli con la sedia, valorizzando, altresì, razionalmente il contenuto del certificato medico, attestante la frattura all'omero destro, giudicato coerente con la dinamica dell'episodio raccontata dalla persona offesa. La testimonianza del Carabiniere intervenuto subito dopo l'episodio ma non presente ad esso, e la relazione di servizio, alla luce del delineato quadro probatorio, sono state ritenute, con ragionamento plausibile, frutto di un errore dovuto alla concitazione del momento in cui l'operante era intervenuto. Resta,escluso,pertanto, il dedotto travisamento della prova testimoniale, che i Giudici di appello hanno semplicemente giudicato non utile alla ricostruzione del fatto per le ragioni accennate ma che hanno bene inteso nel suo significato. 1.2. Per altro verso è stata data una spiegazione non illogica anche del ritardo col quale [OSCURATO:PERSONA] si era recato in Ospedale, come da questi riferito in udienza, avendo dichiarato di aver sottovalutato le conseguenze dell'impatto con l'oggetto caduto dall'alto. Priva di ogni senso critico la lamentela della difesa, che ha ipotizzato la necessità di un accertamento oggettivo e scientifico sul punto mentre la giustificazione resa si è razionalmente imperniata sulla chiara testimonianza della persona offesa, che aveva fornito una spiegazione logica al ritardo col quale era andato a farsi curare. 1.3. Va, infine, osservato che il motivo di ricorso è fondato su una Ipotesi in astratto non inverosimile, avendo fatto riferimento ad una diversa origine della frattura subita da [OSCURATO:PERSONA] verificatasi nel periodo tra il 28 Maggio ed il 3 Giugno ed usata strumentalmente dalla parte civile per lucrare il risarcimento del danno nei confronti del'innputato; tuttavia tale affermazione resta nel campo delle mere congetture, in quanto completamente sganciata da ogni concreta acquisizione processuale ed è già stata giudicata poco plausibile dalla Corte territoriale. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve essere condannato, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che sono liquidate come da dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt 82 e 83 dpr115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Deciso il 25.10.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]