CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 34096/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], come sopra identificatoCrisci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/01/2026 della Corte d'assise d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilitàdei ricorsi;Udito il sostituto processuale del difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito per l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e chiesto il rigetto diquello del PG.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 19 gennaio 2026 la Corte di assise di appello di Napoli,sul l ’appel lo presentato dagl i imputati - r iqual i f icando in omicidiopreterintenzionale (art. 584 cod. pen.) il fatto che era stato contestato al capo A)come omicidio volontario (art. 575 cod. pen.) - ha rideterminato in 11 anni e 5mesi di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pertale reato, e per quello di cui all’art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B),confermando per il resto la sentenza del Tribunale di Avellino del 10 dicembre2024.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso il Procuratoregenerale di Napoli e l’imputato [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di seguito descrittinei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso del Procuratore generale di NapoliCon il primo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto che il reato di cui al capo A) integrasse unomicidio preterintenzionale, anziché un omicidio volontario, in quanto la stessanon ha considerato che il coltello con cui è stata colpita la vittima aveva unalama a doppio filo che ha squassato la coscia verso l’interno, che la rapiditàdell’azione era compatibile anche con il dolo di morte, che la vittima rimase inpiedi, ma non camminò, si appoggio alla ringhiera, collassò e gli imputati non lasoccorsero.Con il secondo motivo deduce violazione di legge, sempre nella parte in cuila sentenza impugnata ha ritenuto che il reato in questione integrasse unomicidio preterintenzionale, e non un omicidio volontario, in quantodeporrebbero per il dolo di morte la circostanza che gli autori del reato si sianorecati alla spedizione punitiva muniti di armi, la ferocia dell’aggressione, laveemenza del fendente, l’aver schiaffeggiato la vittima dopo il fatto, la presenzadi un complice in auto con le portiere aperte che doveva favorire la fuga.2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] CrisciCon unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto non vi sarebbe alcun elemento oggettivo che dimostri che l’imputato haconcorso nel commettere il reato, essendovi dubbi anche sulla sua presenza sulluogo dei fatti.3. Con memoria scritta il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA],avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso del PG.Con memoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso del P.G.4. La difesa dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la discussione orale.Nell’udienza di discussione le parti hanno concluso come in intestazione.Considerato in dirittoI ricorsi sono inammissibili.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il cui esame è preliminare sul piano logico, riguardandoa monte la responsabilità, e non la qualificazione giuridica, è inammissibile.Il ricorso deduce che non vi è alcun elemento oggettivo che dimostri che èstato il ricorrente a commettere il reato in concorso con l’altro imputato.Il motivo è inammissibile perchè non era stato presentato in appello;nell’atto di appello, infatti, il ricorrente aveva contestato soltanto la qualificazionegiuridica del fatto, ma non la responsabilità.Il motivo incorre, pertanto, nella causa di inammissibilità prevista dall’art.606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricorso èinammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.In ogni caso, il motivo è anche inammissibile per mancanza di specificità(Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, inmotivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823)perché, limitandosi alla mera deduzione della mancanza di elementi di prova acarico senza ulteriore specificazione, non contiene una critica articolata alpercorso logico delle decisioni di merito che, in modo puntuale, hanno spiegato,invece, quali sono gli elementi di prova attraverso cui si è pervenutiall’identificazione del ricorrente quale soggetto coinvolto nell’azione criminosa.2. È inammissibile anche il ricorso del Procuratore generale di Napoli.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché nellasostanza sovrapponibili (il primo è presentato come vizio di motivazione, ilsecondo come violazione di legge, ma sono dedicati entrambi alla questione dellaqualificazione giuridica del fatto di cui al capo A), deducono anzitutto che lasentenza avrebbe motivato la decisione sull’assunto che l’unica coltellata è statainferta alla vittima attingendo la parte esterna della coscia, in cui non vi sonoorgani vitali, senza considerare che, come emerge dalla consulenza autoptica, ilcoltello aveva una lama a doppio filo che ha squassato la coscia verso l’internoarrivando a ledere perciò l’arteria femorale. L’argomento è inammissibile perchési risolve in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie da cui lasentenza ha tratto il giudizio di responsabilità non consentita in sede dilegittimità (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; Sez. 3, n.17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747), non facendo emergere fratture nel percorso logico delladecisione, che ha tenuto conto della circostanza in questione, che emerge dapag. 4 della decisione ma, in modo non manifestamente illogico, l’ha ritenutanon decisiva per ricostruire l’esistenza o meno del dolo dell’evento-morte negliautori del reato.In sentenza la direzione finalistica della volontà è stata ricavata, all’internodi una articolata ricostruzione fattuale, dall’unicità del colpo di arma da taglio,dall’aver attinto lo stesso la parte bassa del corpo della vittima, dalla mancataprosecuzione dell’azione lesiva, tutti elementi dell’azione che, pur non essendo diper sé decisivi nella valutazione dell’esistenza del dolo dell’evento del reato,restituiscono nel complesso una motivazione che, all’interno della menzionataricostruzione, risulta priva di fratture logiche e che rientra nei limiti del prudenteapprezzamento del fatto da parte del giudice del merito.Il ricorso deduce, ancora, che la sentenza sarebbe viziata perché hasostenuto che la rapidità con cui è stata condotta l’azione deponeva per lavolontà di una mera spedizione punitiva, ma che tale circostanza sarebbecompatibile, in realtà, anche con il dolo dell’evento-morte, ma l’argomento èinammissibile perché si risolve anch’esso in una richiesta di rivalutazione delleevidenze probatorie da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità;infatti, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza “conseguealla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o deicanoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza diconnessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso diinferenza tra le stesse e le conclusioni” (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep.2017, Sanfilippo, Rv. 271636), ma non alla mera possibilità di una diversainterpretazione di uno stesso elemento di prova, non rientrando tra lecompetenze del giudice di legittimità stabilire se il giudice di merito abbiaproposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione(Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01).Il ricorso deduce anche che la sentenza sarebbe viziata perché ha sostenutoche l’assenza del dolo di morte si ricaverebbe anche dal fatto che, dopo esserestata colpita con il coltello, la vittima rimase in piedi e camminò e, ciònonostante, gli imputati non la raggiunsero di nuovo per finirla, atteso che, inrealtà, la vittima rimase sì in piedi, ma non camminò, e si appoggiò alla ringhieraper poi subito collassare, ma l’argomento è inammissibile per difetto diautosufficienza perché deduce un travisamento della prova per invenzione senzaallegare o trascrivere l’elemento di prova da cui si dovrebbe ricavare l’esistenzadel travisamento (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, rv. 270071; Sez.4, n. n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del01/03/2013, Natale, rv. 256723).Il ricorso deduce, altresì, che la sentenza sarebbe viziata perché lacircostanza che gli imputati, pur avendo visto la vittima cadere per terra, non laabbiano soccorsa sarebbe ulteriore indice del dolo di morte, ma l’argomento èinammissibile, perché, pur se nell’accertamento del dolo dell’evento-morte, puòessere rilevante anche il comportamento successivo al reato (v. Sez. 1, n. 30466del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014, per una fattispecie in tema di delittotentato), nel caso in esame la deduzione si fonda su una circostanza del fatto (ilmancato soccorso ad una persona che loro stessi avevano volontariamentecolpito) che non ha sufficiente capacità dimostrativa per poter renderemanifestamente illogica la decisione del giudice del merito.Il ricorso deduce che la sentenza sarebbe viziata, perchè nel complessodeporrebbero per il dolo di morte la circostanza che gli autori del reato si sianorecati alla spedizione punitiva muniti di armi, la ferocia dell’aggressione, laveemenza del fendente, l’aver schiaffeggiato la vittima dopo il fatto, la presenzadi un complice in auto con le portiere aperte che doveva rendere più veloce lafuga, ma l’argomento è inammissibile perché non fa emergere fratture logichenella decisione (l’essersi recati alla spedizione con armi è compatibile anche conla mera volontà di offendere; la ferocia dell’aggressione e la veemenza delfendente sono solo un’aggettivazione di elementi di fatto valutati dal giudice delmerito; l’aver schiaffeggiato la vittima non è un elemento dimostrativo del dolodi morte, ma di una volontà di schernire la vittima; la presenza di un complicealla guida di un’auto con le portiere aperte è elemento certamente dimostrativodella preordinazione di un piano di fuga, che, però, è compatibile anche con lacommissione di un reato meno grave o con la volontà di sottrarsi all’eventualereazione della vittima) e si risolve, in definitiva, in una richiesta di rivalutazionedelle evidenze probatorie, da cui la sentenza ha tratto il giudizio diresponsabilità.In definitiva, il ricorso è inammissibile.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delprocedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del P.G. Dichiara inammissibile il ricorso di CrisciSalvatore e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]