Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12510/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 maggio 2025, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, sospesa a termini e condizioni di legge, di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 367cod. pen. perché, con falsa denuncia, presentata il 16 agosto 2018, sosteneva di non essere intestataria di alcuni veicoli per i quali le veniva ingiunto il pagamento di alcune multe, ingenerando, così, indagini per accertare la titolarità dei veicoli presso l'A.C.I., accertamento risultato impossibile perché la relativa documentazione era stata trasmessa al macero.

2. Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia:

2.1. violazione di legge (artt. 63, 190, 190-bis, 495 cod. proc. pen.) perché, ai fini del giudizio di responsabilità, sono state utilizzate, disponendone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento come corpo del reato, le sommarie informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'opposizione difensiva all'udienza dell'8 marzo 2024;

2.2. violazione di legge (art. 367 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per essere stati ritenuti sussistenti l'elemento materiale e psicologico del reato non essendo stato possibile accertare la effettiva titolarità delle autovetture da parte dell'imputata perché la relativa documentazione era stata distrutto.

I giudici di merito avevano valorizzato, per inferirne la titolarità da parte dell'imputata, una dichiarazione del padre, relativa ad una delle autovetture, che ne attestava la disponibilità di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA], disponibilità, tuttavia, inidonea ad inferirne anche la intestazione.

Il fatto denunciato, inoltre, non era idoneo ad integrare la falsa denuncia perché non conferente con la finalità dell'imputata di evitare il pagamento di una multa;

2.3. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la ritenuta sussistenza di abitualità, correlata al numero dei veicoli, ai quali la ricorrente aveva, tuttavia, fatto riferimento nell'unica denuncia presentata;

2.4. violazione di legge (art. 99, cod. pen.) e motivazione apparente per l'applicazione della recidiva, ritenuta sussistente nonostante la risalenza, all'anno 2011, dei precedenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

2. E' fondato con rilievo assorbente ai fini della sussistenza del fatto il primo motivo di ricorso.

I Giudici del merito, ai fini del giudizio di responsabilità, hanno valorizzato il verbale delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2018 attraverso il 2quale aveva disconosciuto di essere proprietaria dei veicoli a lei intestati e per i quali era stata raggiunta dall'avviso di pagamento di multe, di importo rilevante.

In particolare, il Tribunale, nonostante l'opposizione del difensore dell'imputata, ha ritenuto che detto verbale potesse essere acquisito al fascicolo per il dibattimento perché corpo del reato, richiamando il precedente di questa Corte, in realtà inconferente perché relativo alla originaria denuncia di reato inesistente.

Costituisce, infatti, corpo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. il verbale di denuncia in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 02).

Tale utilizzabilità non può, invece, estendersi al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria che riguardi le affermazioni relative al fatto già costituente oggetto delle indagini (cfr. Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846 - 01).

La dichiarante, essendo già emersi a suo carico indizi di reato, avrebbe dovuto essere sentita, fin dall'inizio, in qualità di persona sottoposta ad indagini e, pertanto, le sue dichiarazioni non sono, da un lato, equiparabili alla denuncia e, dall'altro, sono inficiate da inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte di appello dovrà, pertanto, riesaminare le risultanze di prova per verificare se, espunto detto verbale dalle risultanze di prova, sussista la prova del reato di simulazione di reato, riferito al veicolo o ai veicoli (e a quali veicoli) che sarebbero stati intestati alla ricorrente e di cui la predetta, con la denuncia, aveva disconosciuto la proprietà sostenendo che si trattava di intestazioni fittizie operate presso l'A.C.I.

3. Un accertamento rilevante anche ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della recidiva.

L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa "per la pluralità dei veicoli dei quali è stata falsamente disconosciuta la titolarità da parte dell'imputata" mentre la mancata esclusione della recidiva è stata motivata con riferimento allo spessore criminologico collegato alla commissione dei "reati contestati", e, quindi, evocando una pluralità di denunce presentate o, comunque, riferibili all'imputata. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al motivo di ricorso sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 maggio 2025, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, sospesa a termini e condizioni di legge, di un anno di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 367cod. pen. perché, con falsa denuncia, presentata il 16 agosto 2018, sosteneva di non essere intestataria di alcuni veicoli per i quali le veniva ingiunto il pagamento di alcune multe, ingenerando, così, indagini per accertare la titolarità dei veicoli presso l'A.C.I., accertamento risultato impossibile perché la relativa documentazione era stata trasmessa al macero. 2. Con i motivi di ricorso la ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge (artt. 63, 190, 190-bis, 495 cod. proc. pen.) perché, ai fini del giudizio di responsabilità, sono state utilizzate, disponendone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento come corpo del reato, le sommarie informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'opposizione difensiva all'udienza dell'8 marzo 2024; 2.2. violazione di legge (art. 367 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per essere stati ritenuti sussistenti l'elemento materiale e psicologico del reato non essendo stato possibile accertare la effettiva titolarità delle autovetture da parte dell'imputata perché la relativa documentazione era stata distrutto. I giudici di merito avevano valorizzato, per inferirne la titolarità da parte dell'imputata, una dichiarazione del padre, relativa ad una delle autovetture, che ne attestava la disponibilità di fatto da parte della [OSCURATO:PERSONA], disponibilità, tuttavia, inidonea ad inferirne anche la intestazione. Il fatto denunciato, inoltre, non era idoneo ad integrare la falsa denuncia perché non conferente con la finalità dell'imputata di evitare il pagamento di una multa; 2.3. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la ritenuta sussistenza di abitualità, correlata al numero dei veicoli, ai quali la ricorrente aveva, tuttavia, fatto riferimento nell'unica denuncia presentata; 2.4. violazione di legge (art. 99, cod. pen.) e motivazione apparente per l'applicazione della recidiva, ritenuta sussistente nonostante la risalenza, all'anno 2011, dei precedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. 2. E' fondato con rilievo assorbente ai fini della sussistenza del fatto il primo motivo di ricorso. I Giudici del merito, ai fini del giudizio di responsabilità, hanno valorizzato il verbale delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2018 attraverso il 2quale aveva disconosciuto di essere proprietaria dei veicoli a lei intestati e per i quali era stata raggiunta dall'avviso di pagamento di multe, di importo rilevante. In particolare, il Tribunale, nonostante l'opposizione del difensore dell'imputata, ha ritenuto che detto verbale potesse essere acquisito al fascicolo per il dibattimento perché corpo del reato, richiamando il precedente di questa Corte, in realtà inconferente perché relativo alla originaria denuncia di reato inesistente. Costituisce, infatti, corpo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. il verbale di denuncia in cui si affermi falsamente un delitto mai avvenuto, con conseguente piena utilizzabilità delle affermazioni ivi contenute ai fini della prova degli elementi costitutivi del reato stesso, non operando il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 - 02). Tale utilizzabilità non può, invece, estendersi al verbale di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria che riguardi le affermazioni relative al fatto già costituente oggetto delle indagini (cfr. Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ricciardi, Rv. 243846 - 01). La dichiarante, essendo già emersi a suo carico indizi di reato, avrebbe dovuto essere sentita, fin dall'inizio, in qualità di persona sottoposta ad indagini e, pertanto, le sue dichiarazioni non sono, da un lato, equiparabili alla denuncia e, dall'altro, sono inficiate da inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello dovrà, pertanto, riesaminare le risultanze di prova per verificare se, espunto detto verbale dalle risultanze di prova, sussista la prova del reato di simulazione di reato, riferito al veicolo o ai veicoli (e a quali veicoli) che sarebbero stati intestati alla ricorrente e di cui la predetta, con la denuncia, aveva disconosciuto la proprietà sostenendo che si trattava di intestazioni fittizie operate presso l'A.C.I. 3. Un accertamento rilevante anche ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della recidiva. L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa "per la pluralità dei veicoli dei quali è stata falsamente disconosciuta la titolarità da parte dell'imputata" mentre la mancata esclusione della recidiva è stata motivata con riferimento allo spessore criminologico collegato alla commissione dei "reati contestati", e, quindi, evocando una pluralità di denunce presentate o, comunque, riferibili all'imputata. 3 P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12510/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris