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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 30678/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8800 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: maria- [OSCURATO:EMAIL]) domiciliat a presso la Cancelleriadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliat a presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.6; inesistenzanotificacartella pagamento– ulteriori sta- tuizionisulcontenuto – obiter– principio di diritto –controricorrente – avversola sentenza n. 8981 / 48 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Campania depositata il 16 . 1 0 .201 5 , non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niaveniva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 598 / 9 /1 2 con la quale il giudice rigettato i l ricors o proposto dalla contribuente av- verso la cartella di pagamento 071 2012 0009050743, notificata il 10.2.2012e relativa al periodo d’imposta 2008.

Con tale atto l’Amministrazione finanziaria le richiedeva il paga- mentodi sanzioni e interessi dovuti a seguito di liquidazione, ai sensi degliartt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72, della dichia- razionemod. unico 2009.

Il giudice di prime cure, a fronte della contestata legittimità della notifica della cartella, della decadenza dall’azione impositiva e del mancatoinvio del l’ avviso di liquidazione dell’imposta , rigettava il ri- corso.Il giudice ritene va che, a norma dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973,la notifica potesse essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come concretamente av- venuto,mentre ogni altro eventuale vizio di notifica era stato sanato con la presentazione del ricorso, per raggiungimento dello scopo.

Quantoalla dedotta decadenza, osservava che l’art. 1 , comma 5 - bis , deld.l. n. 106 del 2005 , conv. in legge n. 156 del 2005 , consentiva chela notifica avvenisse entro il 31 dicembre del terzo anno succes- sivoa quello di presentazione della dichiarazione, termine rispettato.

Conriferimento al mancato invio della comunicazione di irregolarità, ilvizio era inammissibile perché doveva essere dedotto nei confronti dell’Agenziadelle Entrate che, viceversa, non era stata evocata in giudizio.

Alcontrario, il giudice d’appello riteneva che la notifica della cartella, effettuatadirettamente dall’agente della riscossione a mezzo posta esenza invio della relata di notifica , fosse da considerarsi inesistente perchéeffettuata da soggetto non identificabile .

Il giudice argomen- tavaanche circa l’illegittimità della cartella per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, vizio di motivazione e incomple- tezzadell’atto notificato.

Riteneva infine che fosse illegittima l’iscri- zionea ruolo e la notifica diretta della cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73e 54 bis d.P.R. 633/72 in assenza di atto presupposto, un avvisodi liquidazione dell’imposta mai notificato .

Avversotale sentenza l’ agente della riscossione ha proposto ricorso perCassazione, articolato in tre censur e , al quale il contribuente ha replicato con controricorso .

Entrambe le parti illustrano le proprie prospettazionicon memorie ex art.380 bis1 cod. proc. civ..

Consideratoche: 1.In via preliminare , vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente .

1.1. In primo luogo, ex art. 360 bis, n n . 1 e 2 c od . p roc . c iv . , la sentenzasarebbe stata pronunziata risolvendo questioni di diritto in modoconforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassa- zione. 1.2.Viene inoltre prospettata l’improcedibilità - inammissibilità del ri- corso,per mancato deposito degli atti e documenti invocati a soste- gnodel ricorso in violazione del cd. principio dell'autosufficienza.

1.3. È quindi eccepita l’i nammissibilità del ricorso per violazione dell'art.360, primo comma n. 5 cod. proc. civ., perché il ricorso si limiterebbea fornire una diversa ricostruzione dei fatti, in contrasto conquelli accertati nella sentenza impugnata. 2.Le eccezioni non possono trovare accoglimento, dal momento che inricorso v engono prospettat e plurime violazion i di legge e non cen- suremotivazionali .

Alla base delle censure non vi è dunque una di- versa ricostruzione fattuale, e sono sintetici ma chiari gli elementi relativialle precedenti fasi processuali e alle difese delle part i , fermo restandoche il ricorso è completo ai fini dei depositi di cui all’art.368 cod.proc. civ. prescritti per la procedibilità .

Infine, la questione della conformitàdella decisione alla giurisprudenza consolidata di legitti- mitàdev’essere valutata unitamente alla disamina delle singole cen- sure.

3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ. , viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 26 d.

P .

R . 602/1973e succ. mod., 60 d.

P .

R . 600/73, 140, 148 e 149 cod. proc. civ., con riferimento al capo della decisione che stabilisce: « la car- tellaè illegittima per inesistenza della notifica effettuata da un sog- getto non identificabile in palese violazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/73».

4. Il motivo non è inammissibile, ed è fondato.

La decisione della CTR non è conforme al diritto vivente ed è eccentrica rispetto alla consolidatagiurisprudenza della Sezione quinta civile della Corte di cassazione (cf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15746 del 19/09/2012; Cass.,Sez. 5, Sentenza n.11708 del 27/05/2011) .

Si deve ribadire che l a cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da partedel concessionario mediante raccomandata con avviso di rice- vimento.In qu e l caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizionepostale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'uffi- cialepostale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegnadella corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento darestituite la mittente .

Tale consolidato insegnamento è stato di- sattesodalla CTR che ha invece ritenuto necessario l’invio della ul- terioreraccomandata a/r .

N on pertinente è la giurisprudenza citata dal giudice , in particolare la sentenza della Sezione seconda della Cortedi Cassazione n.19730 del 2016, relativa alla notifica ex lege n.890del 1992 e non ex art.26 d.P.R. n.602 del 1973 , come peraltro affermatoin fatto dallo stesso giudice d’appello, mentre il provvedi- mentoattribuito alla Corte n.21275 del 2012 - pure citato dalla CTR -risulta essere un decreto di estinzione non pertinente.

5. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione a gli art t . 7 Legge 212/2000,36 ter , comma 4 , D. L. 248/07 convertito dalla Legge n. 31 del 2008, 116 cod. proc. civ. e all’ordinanza n. 377/2008 della CorteCostituzionale con riferimento alle statuizioni della CTR , ulte- riorialla inesistenza della notifica della cartella, circa il responsabile delprocedimento e la motivazione dell’atto impugnato . 6.Il motivo è inammissibile. 6.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che i l giudice di appello, pur avendo dichia- ratol’inesistenza della notificazione della cartella impugnata ha co- munqueproceduto a censurarne il contenuto sotto i profili della man- cata indicazione del responsabile del procedimento dell’atto, dell a suanon completezza materiale perché all’interno del plico notificato mancherebberoun paio di pagine e della incompletezza della moti- vazionedella cartella . 6.2.In diritto, si rammenta che già Cass. Sez.

L, ordinanza n. 29529 del11/10/2022, in tema di impugnazione, ha stabilito che allorché il giudicedi appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, cosìprivandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato ilmerito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni re- stanopuramente ipotetiche e virtuali , deve ritenersi inammissibile il ricorsoin cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine allamotivazione di merito svolta ad abundantiam .Specularmente, la Corte ha affermato che allorquando il giudice, dopoavere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa oun motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relativeargomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della deci- sione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soc- combentenon ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo te- nutaa censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. 3, ordi- nanzan. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass. Sez. 1, ordi- nanzan. 11675 del 16/06/2020). 6.3.I principi sopra richiamati trova no applicazione anche nella pre- sentefattispecie, con la precisazione secondo la quale, una volta che il giudice abbia dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento (statuizione dalla ricorrente puntualmente impugnata nelcaso di specie con il primo motivo) , fatto antecedente logico, è unobiter l’ulteriore ragionamento compiuto dal medesimo giudice in merito al contenuto dell’atto stesso , nel caso l’indicazione del re- sponsabile del procedimento, la sua completezza e la motivazione dellacartella.

6.4. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto : « In tema di cartella di pagamento, allorquando il giudice, dopo avereaccolto un motivo di appello dichiarando inesistente la notificadell’atto, abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito del contenuto della cartella, le relative argomenta- zioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccom- bente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenutaa censurare soltanto la logica antecedente statuizione sulla inesistenza della notificazione, che è la vera ragione delladecisione.». 7.Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione a gli art t . 102 , 331 cod. proc. civ. e 14 del d .lgs. 546/1992da parte della sentenza impugnata nella parte in cui il giu- dice ha ritenuto che nella fattispecie l’agente della riscossione non potesseprocedere direttamente con iscrizione a ruolo ed emissione dicartella di pagamento .

8. La questione riguarda la stessa legittimità dell’iscrizione a ruolo del credito erariale ed emissione di cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73e 54 bis d.P.R. 633/72 in assenza di atto presupposto , ed è a sua volta logicamente antecedente alla questione della notifica dellacartella di pagamento e perciò è suscettibile di censura in sede dilegittimità, non trattandosi di un obiter ma di una vera e propria ratiodecidendi che l’agente della riscossione ha un interesse attuale adimpugnare.

Il mezzo di impugnazione non è dunque inammissibile edè fondato perché il ragionamento del giudice è contrario alla con- solidatagiurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez . 5, Sentenza n. 9872del 05/05/2011 ; v anche , tra le molte, Cass. Sez . 5, Sen- tenzan. 5129 del 28/02/2017 ).

In materia tributaria, l'impugna- zionedella cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di con- trolloautomatizzato ai sensi dell'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973,non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo , come nel caso dispecie, sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella pro- priadichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe l'irre- trattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, hanno naturadi dichiarazioni di scienza, e perciò sono ritrattabili in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione.

Del resto, l 'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligodel contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procederead iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rile- vanti della dichiarazione .

Conseguentemente, è errata la sentenza impugnataanche nella parte in cui sancisce una sorta di automaticità tra la mancata notificazione d i un previo avviso di liquidazione dell’impostae l’ illegittimità della cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73 e54 bis d.P.R. 633/72 . 9.In accoglimento dei motivi primo e terzo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va dunque riformata e alla sua cassazione segueil rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione aiprofili e per la liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8800 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: maria- [OSCURATO:EMAIL]) domiciliat a presso la Cancelleriadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])ed elettivamente domiciliat a presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.6; inesistenzanotificacartella pagamento– ulteriori sta- tuizionisulcontenuto – obiter– principio di diritto –controricorrente – avversola sentenza n. 8981 / 48 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledella Campania depositata il 16 . 1 0 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- niaveniva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n. 598 / 9 /1 2 con la quale il giudice rigettato i l ricors o proposto dalla contribuente av- verso la cartella di pagamento 071 2012 0009050743, notificata il 10.2.2012e relativa al periodo d’imposta 2008. Con tale atto l’Amministrazione finanziaria le richiedeva il paga- mentodi sanzioni e interessi dovuti a seguito di liquidazione, ai sensi degliartt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72, della dichia- razionemod. unico 2009. Il giudice di prime cure, a fronte della contestata legittimità della notifica della cartella, della decadenza dall’azione impositiva e del mancatoinvio del l’ avviso di liquidazione dell’imposta , rigettava il ri- corso.Il giudice ritene va che, a norma dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973,la notifica potesse essere effettuata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come concretamente av- venuto,mentre ogni altro eventuale vizio di notifica era stato sanato con la presentazione del ricorso, per raggiungimento dello scopo. Quantoalla dedotta decadenza, osservava che l’art. 1 , comma 5 - bis , deld.l. n. 106 del 2005 , conv. in legge n. 156 del 2005 , consentiva chela notifica avvenisse entro il 31 dicembre del terzo anno succes- sivoa quello di presentazione della dichiarazione, termine rispettato. Conriferimento al mancato invio della comunicazione di irregolarità, ilvizio era inammissibile perché doveva essere dedotto nei confronti dell’Agenziadelle Entrate che, viceversa, non era stata evocata in giudizio. Alcontrario, il giudice d’appello riteneva che la notifica della cartella, effettuatadirettamente dall’agente della riscossione a mezzo posta esenza invio della relata di notifica , fosse da considerarsi inesistente perchéeffettuata da soggetto non identificabile . Il giudice argomen- tavaanche circa l’illegittimità della cartella per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, vizio di motivazione e incomple- tezzadell’atto notificato. Riteneva infine che fosse illegittima l’iscri- zionea ruolo e la notifica diretta della cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73e 54 bis d.P.R. 633/72 in assenza di atto presupposto, un avvisodi liquidazione dell’imposta mai notificato . Avversotale sentenza l’ agente della riscossione ha proposto ricorso perCassazione, articolato in tre censur e , al quale il contribuente ha replicato con controricorso . Entrambe le parti illustrano le proprie prospettazionicon memorie ex art.380 bis1 cod. proc. civ.. Consideratoche: 1.In via preliminare , vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla controricorrente . 1.1. In primo luogo, ex art. 360 bis, n n . 1 e 2 c od . p roc . c iv . , la sentenzasarebbe stata pronunziata risolvendo questioni di diritto in modoconforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassa- zione. 1.2.Viene inoltre prospettata l’improcedibilità - inammissibilità del ri- corso,per mancato deposito degli atti e documenti invocati a soste- gnodel ricorso in violazione del cd. principio dell'autosufficienza. 1.3. È quindi eccepita l’i nammissibilità del ricorso per violazione dell'art.360, primo comma n. 5 cod. proc. civ., perché il ricorso si limiterebbea fornire una diversa ricostruzione dei fatti, in contrasto conquelli accertati nella sentenza impugnata. 2.Le eccezioni non possono trovare accoglimento, dal momento che inricorso v engono prospettat e plurime violazion i di legge e non cen- suremotivazionali . Alla base delle censure non vi è dunque una di- versa ricostruzione fattuale, e sono sintetici ma chiari gli elementi relativialle precedenti fasi processuali e alle difese delle part i , fermo restandoche il ricorso è completo ai fini dei depositi di cui all’art.368 cod.proc. civ. prescritti per la procedibilità . Infine, la questione della conformitàdella decisione alla giurisprudenza consolidata di legitti- mitàdev’essere valutata unitamente alla disamina delle singole cen- sure. 3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ. , viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 26 d. P . R . 602/1973e succ. mod., 60 d. P . R . 600/73, 140, 148 e 149 cod. proc. civ., con riferimento al capo della decisione che stabilisce: « la car- tellaè illegittima per inesistenza della notifica effettuata da un sog- getto non identificabile in palese violazione dell’art. 26 del d.P.R. 602/73». 4. Il motivo non è inammissibile, ed è fondato. La decisione della CTR non è conforme al diritto vivente ed è eccentrica rispetto alla consolidatagiurisprudenza della Sezione quinta civile della Corte di cassazione (cf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15746 del 19/09/2012; Cass.,Sez. 5, Sentenza n.11708 del 27/05/2011) . Si deve ribadire che l a cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da partedel concessionario mediante raccomandata con avviso di rice- vimento.In qu e l caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizionepostale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'uffi- cialepostale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegnadella corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento darestituite la mittente . Tale consolidato insegnamento è stato di- sattesodalla CTR che ha invece ritenuto necessario l’invio della ul- terioreraccomandata a/r . N on pertinente è la giurisprudenza citata dal giudice , in particolare la sentenza della Sezione seconda della Cortedi Cassazione n.19730 del 2016, relativa alla notifica ex lege n.890del 1992 e non ex art.26 d.P.R. n.602 del 1973 , come peraltro affermatoin fatto dallo stesso giudice d’appello, mentre il provvedi- mentoattribuito alla Corte n.21275 del 2012 - pure citato dalla CTR -risulta essere un decreto di estinzione non pertinente. 5. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., viene prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione a gli art t . 7 Legge 212/2000,36 ter , comma 4 , D. L. 248/07 convertito dalla Legge n. 31 del 2008, 116 cod. proc. civ. e all’ordinanza n. 377/2008 della CorteCostituzionale con riferimento alle statuizioni della CTR , ulte- riorialla inesistenza della notifica della cartella, circa il responsabile delprocedimento e la motivazione dell’atto impugnato . 6.Il motivo è inammissibile. 6.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che i l giudice di appello, pur avendo dichia- ratol’inesistenza della notificazione della cartella impugnata ha co- munqueproceduto a censurarne il contenuto sotto i profili della man- cata indicazione del responsabile del procedimento dell’atto, dell a suanon completezza materiale perché all’interno del plico notificato mancherebberoun paio di pagine e della incompletezza della moti- vazionedella cartella . 6.2.In diritto, si rammenta che già Cass. Sez. L, ordinanza n. 29529 del11/10/2022, in tema di impugnazione, ha stabilito che allorché il giudicedi appello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, cosìprivandosi della potestas iudicandi , abbia comunque esaminato ilmerito dell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni re- stanopuramente ipotetiche e virtuali , deve ritenersi inammissibile il ricorsoin cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine allamotivazione di merito svolta ad abundantiam .Specularmente, la Corte ha affermato che allorquando il giudice, dopoavere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa oun motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relativeargomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della deci- sione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soc- combentenon ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo te- nutaa censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. 3, ordi- nanzan. 27388 del 19/09/2022; conforme a Cass. Sez. 1, ordi- nanzan. 11675 del 16/06/2020). 6.3.I principi sopra richiamati trova no applicazione anche nella pre- sentefattispecie, con la precisazione secondo la quale, una volta che il giudice abbia dichiarato inesistente la notifica di una cartella di pagamento (statuizione dalla ricorrente puntualmente impugnata nelcaso di specie con il primo motivo) , fatto antecedente logico, è unobiter l’ulteriore ragionamento compiuto dal medesimo giudice in merito al contenuto dell’atto stesso , nel caso l’indicazione del re- sponsabile del procedimento, la sua completezza e la motivazione dellacartella. 6.4. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto : « In tema di cartella di pagamento, allorquando il giudice, dopo avereaccolto un motivo di appello dichiarando inesistente la notificadell’atto, abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito del contenuto della cartella, le relative argomenta- zioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, cosicché la parte soccom- bente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenutaa censurare soltanto la logica antecedente statuizione sulla inesistenza della notificazione, che è la vera ragione delladecisione.». 7.Il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la v iolazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione a gli art t . 102 , 331 cod. proc. civ. e 14 del d .lgs. 546/1992da parte della sentenza impugnata nella parte in cui il giu- dice ha ritenuto che nella fattispecie l’agente della riscossione non potesseprocedere direttamente con iscrizione a ruolo ed emissione dicartella di pagamento . 8. La questione riguarda la stessa legittimità dell’iscrizione a ruolo del credito erariale ed emissione di cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73e 54 bis d.P.R. 633/72 in assenza di atto presupposto , ed è a sua volta logicamente antecedente alla questione della notifica dellacartella di pagamento e perciò è suscettibile di censura in sede dilegittimità, non trattandosi di un obiter ma di una vera e propria ratiodecidendi che l’agente della riscossione ha un interesse attuale adimpugnare. Il mezzo di impugnazione non è dunque inammissibile edè fondato perché il ragionamento del giudice è contrario alla con- solidatagiurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. Sez . 5, Sentenza n. 9872del 05/05/2011 ; v anche , tra le molte, Cass. Sez . 5, Sen- tenzan. 5129 del 28/02/2017 ). In materia tributaria, l'impugna- zionedella cartella esattoriale, emessa in seguito a procedura di con- trolloautomatizzato ai sensi dell'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973,non è preclusa dal fatto che l'atto impositivo , come nel caso dispecie, sia fondato sui dati evidenziati dal contribuente nella pro- priadichiarazione, in quanto tale conclusione presupporrebbe l'irre- trattabilità delle dichiarazioni del contribuente che, invece, hanno naturadi dichiarazioni di scienza, e perciò sono ritrattabili in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza o di valutazione. Del resto, l 'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligodel contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procederead iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 - bis del d.P.R. n. 600del 1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rile- vanti della dichiarazione . Conseguentemente, è errata la sentenza impugnataanche nella parte in cui sancisce una sorta di automaticità tra la mancata notificazione d i un previo avviso di liquidazione dell’impostae l’ illegittimità della cartella ex a r t t . 36 bis d.P.R. 600/73 e54 bis d.P.R. 633/72 . 9.In accoglimento dei motivi primo e terzo, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va dunque riformata e alla sua cassazione segueil rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione aiprofili e per la liquidazione delle
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