CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/08/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO ,0/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, accolta la proposta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal solo [OSCURATO:PERSONA], gli ha ridotto la pena, confermando nel resto l'affermazione di responsabilità per il reato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, compiuto in concorso dagli imputati (Taranto, 16/03/2022); ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Taranto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 Considerato, inoltre, che l'unico motivo da entrambi gli imputati sollevato (illogicità della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto) è, peraltro, del tutto generico. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]President