CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29782/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22544-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente- avverso la sentenza n. 5147/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] E DELLA LOMBARDIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22544 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 22544/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che in controversia nell'ambito di attività di riscossione di tributi, sanzioni e interessi di cui a cartella di pagamento per Irpef e avviso di iscrizione ipotecaria, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l'appello dell'Ufficio. La CTR, preso atto della regolare notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria, non impugnata dal contribuente, ha ritenuto esaurito il potere di impugnazione, preso atto della necessità della notifica della comunicazione preventiva, nella fattispecie effettuata. L'Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c.. Considerato che: Con l'unico motivo si deduce violazione di legge art. 77 comma 2 bis dpr 602/1973 e art. 19 d.lgs. 546/92 sulla ammissibilità dell'impugnazione dell'atto di iscrizione ipotecaria in assenza della impugnazione dell'antecedente atto di preventiva comunicazione dell'iscrizione stessa. Il motivo è fondato. Questa Corte ha statuito che l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (Cass. n. 26129 del 02/11/2017). È stato altresì deciso che la natura tassativa dell'elencazione egli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19 (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1230 del 21/01/2020). La sentenza impugnata non si è adeguata agli indicati principi per cui va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giu