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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43385/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, sono infatti manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità (quanto alla valutazione di merito), in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2, ove la Corte di appello ha spiegato i motivi della conferma sul punto della sentenza di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 /2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] vanese Stefano 11ogini -------7-,-,,.... -,—r---, 1 r - E .', r '-)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, sono infatti manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità (quanto alla valutazione di merito), in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 2, ove la Corte di appello ha spiegato i motivi della conferma sul punto della sentenza di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 /2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] vanese Stefano 11ogini -------7-,-,,.... -,—r---, 1 r - E .', r '-)