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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 07537/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4245/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 2983/2018depositata il 18/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA] per sentire affermare la responsabilità degli stessi nell’incidente stradale verificatosi allorché, alla guida del suo motoveicolo, transitava in via Piedigrotta aNapoli: assumeva che il veicolo terminava con la ruota anteriore in una buca ricoperta da brecciolino fresco, non visibile, che si apriva provocando la caduta dal motociclo cui conseguivano danni alla persona, in particolare la frattura della rotula e dello stiloide ulnare sinistro con successive cure riabilitative fisioterapiche.

Prospettando di aver riportato un danno biologico non inferiore a 20 punti di invalidità, oltre al danno morale, chiedeva che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni perché la presenza della buca non era visibile e riconoscibile dall’utente della strada che si trovava a transitare su di essa, che non poteva quindi far nulla per evitare l’incidente.

2. - Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, escludendo fosse stata fornita la prova dell’esistenza di un nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi della caduta, con conseguente danno alla persona, riconducendo la responsabilità della caduta alla condotta colposa della stessa danneggiata.

In particolare, a quanto emerge dalla sentenza d’appello, il tribunale affermava che “la collocazione della buca proprio sotto il margine del marciapiede, come ampiamente riscontrato dalle risultanze processuali, rilevava quale fattore sintomatico di una condotta colposa della stessa danneggiata che ha inciso in maniera determinante nella causazione dell’evento lesivo”.

3. -[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello , ma questo veniva rigettato.

La Corte d’appello affermava che le ricostruzioni della dinamica dei fatti fornite dalla stessa ricorrente in sede prima stragiudiziale e poi giudiziale non coincidessero completamente, in particolare che non fosse chiaro se si assumesse che la buca era ricolma di brecciolino preesistente e compatto oppure che la buca si apriva al passaggio del motociclo che vi sprofondava all’interno con la ruota anteriore.

Aggiungeva che la prova testimoniale, assunta su istanza della ricorrente, non confortava la sua ricostruzione dei fatti, secondo la quale il passaggio del motociclo si sarebbe svolto a bassa velocità, in salita, in una situazione di traffico sostenuto, avendo la teste dichiarato che la buca si trovava vicino al marciapiede e di fronte a un cantiere ma che la strada era libera e non vi erano auto davanti al motociclo.

Gli esiti delle risultanze istruttorie conducevano, nella ricostruzione della Corte d’appello, a ricondurre la causa del fatto a un difetto di prudenza e diligenza dell’attrice perché, come ritenuto dal primo giudice, essendosi verificato l’incidente su una strada completamente libera, in pieno giorno, su un tratto rettilineo, doveva addebitarsi all’attrice la scelta errata di transitare lungo il ciglio del marciapiede, in un tratto in cui il manto stradale si presentava sdrucciolevole e in cattive condizioni.

La Corte d’appello puntualizzava che era intervenuta l’acquisizione del rapporto della polizia stradale contenente alcuni rilievi successivi all’incidente, ma riteneva che esso non fornisse indicazioni risolutive, salvo che dallo stesso emergeva chiaramente la presenza della buca ai margini della strada in prossimità del marciapiede e quindi avvistabile anche da una certa distanza da parte di un guidatore attento in condizioni di traffico contenuto.

Quindi la Corte d’appello concordava con la valutazione del giudice di prime cure, secondo il quale la buca, pur esistente, era sita in prossimità del margine destro del marciapiede e la Battista avrebbe potuto agevolmente evitarla, non essendo gli spostamenti impediti dalla presenza di altri veicoli, spostandosi in altro punto della strada.

4. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2983\2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 18.6.2018.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] generale non ha depositato conclusioni scritte.

La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria.

5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, all’esito della quale il collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente va detto che il ricorso risulta sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], muniti di mandato alle liti anche disgiunto; benché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulti iscritto all’albo dei cassazionisti, e non sia pertanto abilitato a proporre la presente impugnazione (del che si darà avviso, con separata comunicazione, al Consiglio dell’Ordine), il ricorso risulta comunque ammissibile in quanto sottoscritto anche dall’altro difensore iscritto al predetto albo.

2. -Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata riforma della decisione di rigetto delle istanze istruttorie dalla stessa proposte, volte alla prosecuzione della prova orale con la escussione di un maggior numero di testi.

Lamenta che la sua domanda sia stata rigettata per carenza di prova sulla stessa verità dell’incidente oggetto di causa, pur avendo il primo giudice chiuso anzitempo l’istruttoria, precludendole di fornire la prova dei fatti.

3. -Con il secondo motivo si duole dell ’ omesso esame di documenti ed in particolare del contrasto della motivazione con la prova documentale e denuncia la sussistenza di una“violazione di legge ex articolo 360 numero 5”.

4. - Con il terzo motivo si duole della erronea e falsa applicazione di legge, in particolare degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. per“erronea affermazione in forma meramente presuntiva e perplessa della responsabilità per Battista contra alla responsabilità accertata per parte convenuta”.

5. - Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3e 4 c.p.c.

Manca la sommaria esposizione della sentenza impugnata nei suoi punti essenziali, relativi ai passaggi decisori rilevanti: il ricorso opera una sorta di parafrasi della stessa, in cui è riportato non il contenuto della sentenza impugnata, bensì il commentoad esso da parte della ricorrente, inidoneo a far comprendere il reale contenuto della decisione.

Il ricorso soffre inoltre di una inidonea tecnica redazionale, insufficiente a far comprendere l’effettiva portata delle censure.

Si sono riportati in parte tra virgolette i motivi di ricorso per farne emergere la palese inammissibilità e l’inidoneità degli stessi, per la poco rigorosa e atecnica formulazione, mancante della cifra espositiva minima del ricorso per cassazione idonea svolgere la funzione di contenere comprensibili ed autosufficienti censure di legittimità.

Si ricorda che il giudizio di legittimità, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, esige sostanzialmente che il giudice, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di esse senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che gli sia consentito a tal fine, anche ad evitare uno sbilanciamento nella parità dei mezzi difensivi a disposizione delle parti, sostituirsi alla parte per interpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese.

Il carente sviluppo argomentativo, inidoneo a far comprendere l’effettivo contenuto delle doglianze, ne comporta l’inammissibilità in quanto, diversamente opinando, le stesse dovrebbero essere ricostruite nel loro contenuto, attingendo al contenuto della sentenza e a mezzo di un apporto non meramente interpretativo ma di integrazione creativa delle difese formulate dalla parte che è precluso al collegio, perché comporterebbe la violazione del principio della parità delle armi.

6. - Anche se presi in esame singolarmente, in ogni caso, i motivi proposti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

La esposizione del primo motivo non consente, come detto, di comprendere appieno il contenuto e lo stesso significato della doglianza.

Solo a mezzo della lettura della sentenza si comprende che la ricorrente aveva ottenuto l’ammissione di alcuni capitoli di prova orale ed aveva indicato più di un teste, che all’udienza fissata per l’assunzione della prova testimoniale era presente solo un teste, che è stato ascoltato, e che il giudice di primo grado non ha ritenuto di rinviare per ascoltare gli altri, per poi rigettare la domanda dell’odierna ricorrente.

Null’altro è precisato con la opportuna precisione dalla ricorrente, che non richiama neppure efficacemente gli atti del giudizio di merito.

Neppure precisa la ricorrente se e come ha reagito coi dovuti tempi e modi all’ordinanza di chiusura dell’istruzione in primo grado o se ha dedotto la questione del non consentito espletamento di tutte le prove testimoniali ammesse con uno dei motivi di appello.

7. - Anche il secondo motivo è inammissibile: dalla formulazione di esso non emerge in modo univoco se si censuri una violazione di legge o un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La censura è appena comprensibile nel suo effettivo contenuto e neppure supportata da idonei riscontri: non precisa ma lascia solo intendere che il rapporto della polizia stradalesia entrato a far parte delle risultanze di causae che di esso non si sia tenuto alcun conto, ma non ne richiama la collocazione in atti.

Del pari inammissibile è quindi il secondo motivo, con cui la ricorrente, nel denunciare l’omesso esame del rapporto redatto dai pubblici ufficiali dopo il sinistro nella sua interezza, ha tuttavia omesso sia di indicare in quale fase processuale sia stato prodotto ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, sia di riportare nel ricorso il contenuto dei passaggi salienti del richiamato documento su cui argomenta, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.19.01.2023 n.1677).

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince inoltre con chiarezza che il rapporto sia stato esaminato e valutato nei suoi contenuti dal giudice di merito quale semplice mezzo istruttorio e che quegli , all ’ esito dell ’ esame d el rapporto , unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti, ha ritenuto la domanda infondata.

L’eventuale errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito –e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare –non è di per sé sindacabile in sede di legittimità (Cass. 22.11.2018 n. 30182).

8. -Con il terzo motivo la ricorrente si duole che, pur a fronte di una situazione dalla quale emergeva pianamente la responsabilità per custodia del Comune ed anche della società che eseguiva o aveva eseguito i lavori (non è chiarito se sulla stessa sede stradale o all’interno di un cantiere contiguo), sia stato ritenuto dirimente il comportamento imprudente e interruttivo del nesso causale tenuto dalla ricorrente, utente della strada, sulla base di elementi presuntivi costituiti dal fatto che la strada era libera, con poco traffico e con buona visibilità, e quindi che la ricorrente avrebbe ben potuto evitare la buca evitando di transitare accosto al margine destro della strada.

Il terzo motivo in sé è inammissibile, perché non contiene una efficace denuncia di alcuna violazione di legge, ma si duole soltanto dell’esito dell’apprezzamento in fatto.

Nella ricostruzione della corte d’appello, la Battista non ha dimostrato che la “cosa”, ovvero lo stato del fondo stradale, abbia costitutivo la causa efficiente del danno verificatosi e non la mera occasione dello stesso. il Giudice del merito ha escluso la sussistenza della responsabilità da parte del custode ritenendo che il fatto fosse da imputare “ad un difetto di prudenza e diligenza dell’attrice”ovvero alla condotta della stessa danneggiata, ritenuta espressione di un impulso causale autonomo nella determinazione del fatto dannoso a fronte di un pericolo ben visibile ed evitabile.

Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto, è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.300,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]ciascuna, e di euro 1.600,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,oltre, per ognuno dei controricorrenti, 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori.

Dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4245/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 2983/2018depositata il 18/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di Napoli e la [OSCURATO:SOCIETA] per sentire affermare la responsabilità degli stessi nell’incidente stradale verificatosi allorché, alla guida del suo motoveicolo, transitava in via Piedigrotta aNapoli: assumeva che il veicolo terminava con la ruota anteriore in una buca ricoperta da brecciolino fresco, non visibile, che si apriva provocando la caduta dal motociclo cui conseguivano danni alla persona, in particolare la frattura della rotula e dello stiloide ulnare sinistro con successive cure riabilitative fisioterapiche. Prospettando di aver riportato un danno biologico non inferiore a 20 punti di invalidità, oltre al danno morale, chiedeva che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni perché la presenza della buca non era visibile e riconoscibile dall’utente della strada che si trovava a transitare su di essa, che non poteva quindi far nulla per evitare l’incidente. 2. - Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, escludendo fosse stata fornita la prova dell’esistenza di un nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi della caduta, con conseguente danno alla persona, riconducendo la responsabilità della caduta alla condotta colposa della stessa danneggiata. In particolare, a quanto emerge dalla sentenza d’appello, il tribunale affermava che “la collocazione della buca proprio sotto il margine del marciapiede, come ampiamente riscontrato dalle risultanze processuali, rilevava quale fattore sintomatico di una condotta colposa della stessa danneggiata che ha inciso in maniera determinante nella causazione dell’evento lesivo”. 3. -[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello , ma questo veniva rigettato. La Corte d’appello affermava che le ricostruzioni della dinamica dei fatti fornite dalla stessa ricorrente in sede prima stragiudiziale e poi giudiziale non coincidessero completamente, in particolare che non fosse chiaro se si assumesse che la buca era ricolma di brecciolino preesistente e compatto oppure che la buca si apriva al passaggio del motociclo che vi sprofondava all’interno con la ruota anteriore. Aggiungeva che la prova testimoniale, assunta su istanza della ricorrente, non confortava la sua ricostruzione dei fatti, secondo la quale il passaggio del motociclo si sarebbe svolto a bassa velocità, in salita, in una situazione di traffico sostenuto, avendo la teste dichiarato che la buca si trovava vicino al marciapiede e di fronte a un cantiere ma che la strada era libera e non vi erano auto davanti al motociclo. Gli esiti delle risultanze istruttorie conducevano, nella ricostruzione della Corte d’appello, a ricondurre la causa del fatto a un difetto di prudenza e diligenza dell’attrice perché, come ritenuto dal primo giudice, essendosi verificato l’incidente su una strada completamente libera, in pieno giorno, su un tratto rettilineo, doveva addebitarsi all’attrice la scelta errata di transitare lungo il ciglio del marciapiede, in un tratto in cui il manto stradale si presentava sdrucciolevole e in cattive condizioni. La Corte d’appello puntualizzava che era intervenuta l’acquisizione del rapporto della polizia stradale contenente alcuni rilievi successivi all’incidente, ma riteneva che esso non fornisse indicazioni risolutive, salvo che dallo stesso emergeva chiaramente la presenza della buca ai margini della strada in prossimità del marciapiede e quindi avvistabile anche da una certa distanza da parte di un guidatore attento in condizioni di traffico contenuto. Quindi la Corte d’appello concordava con la valutazione del giudice di prime cure, secondo il quale la buca, pur esistente, era sita in prossimità del margine destro del marciapiede e la Battista avrebbe potuto agevolmente evitarla, non essendo gli spostamenti impediti dalla presenza di altri veicoli, spostandosi in altro punto della strada. 4. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre ora, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2983\2018 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 18.6.2018. Resistono con separati controricorsi il Comune di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] generale non ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria. 5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, all’esito della quale il collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Preliminarmente va detto che il ricorso risulta sottoscritto dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], muniti di mandato alle liti anche disgiunto; benché l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non risulti iscritto all’albo dei cassazionisti, e non sia pertanto abilitato a proporre la presente impugnazione (del che si darà avviso, con separata comunicazione, al Consiglio dell’Ordine), il ricorso risulta comunque ammissibile in quanto sottoscritto anche dall’altro difensore iscritto al predetto albo. 2. -Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata riforma della decisione di rigetto delle istanze istruttorie dalla stessa proposte, volte alla prosecuzione della prova orale con la escussione di un maggior numero di testi. Lamenta che la sua domanda sia stata rigettata per carenza di prova sulla stessa verità dell’incidente oggetto di causa, pur avendo il primo giudice chiuso anzitempo l’istruttoria, precludendole di fornire la prova dei fatti. 3. -Con il secondo motivo si duole dell ’ omesso esame di documenti ed in particolare del contrasto della motivazione con la prova documentale e denuncia la sussistenza di una“violazione di legge ex articolo 360 numero 5”. 4. - Con il terzo motivo si duole della erronea e falsa applicazione di legge, in particolare degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. per“erronea affermazione in forma meramente presuntiva e perplessa della responsabilità per Battista contra alla responsabilità accertata per parte convenuta”. 5. - Il ricorso è complessivamente inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3e 4 c.p.c. Manca la sommaria esposizione della sentenza impugnata nei suoi punti essenziali, relativi ai passaggi decisori rilevanti: il ricorso opera una sorta di parafrasi della stessa, in cui è riportato non il contenuto della sentenza impugnata, bensì il commentoad esso da parte della ricorrente, inidoneo a far comprendere il reale contenuto della decisione. Il ricorso soffre inoltre di una inidonea tecnica redazionale, insufficiente a far comprendere l’effettiva portata delle censure. Si sono riportati in parte tra virgolette i motivi di ricorso per farne emergere la palese inammissibilità e l’inidoneità degli stessi, per la poco rigorosa e atecnica formulazione, mancante della cifra espositiva minima del ricorso per cassazione idonea svolgere la funzione di contenere comprensibili ed autosufficienti censure di legittimità. Si ricorda che il giudizio di legittimità, impostato su filtri di carattere formale collegati alla tecnica di redazione del ricorso, esige sostanzialmente che il giudice, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l’oggetto della controversia, nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata, e sia dunque in grado di pronunciarsi su di esse senza dovere scrutinare autonomamente gli atti di causa e senza che gli sia consentito a tal fine, anche ad evitare uno sbilanciamento nella parità dei mezzi difensivi a disposizione delle parti, sostituirsi alla parte per interpretarne, completarne, svilupparne o renderne intelligibili le difese. Il carente sviluppo argomentativo, inidoneo a far comprendere l’effettivo contenuto delle doglianze, ne comporta l’inammissibilità in quanto, diversamente opinando, le stesse dovrebbero essere ricostruite nel loro contenuto, attingendo al contenuto della sentenza e a mezzo di un apporto non meramente interpretativo ma di integrazione creativa delle difese formulate dalla parte che è precluso al collegio, perché comporterebbe la violazione del principio della parità delle armi. 6. - Anche se presi in esame singolarmente, in ogni caso, i motivi proposti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La esposizione del primo motivo non consente, come detto, di comprendere appieno il contenuto e lo stesso significato della doglianza. Solo a mezzo della lettura della sentenza si comprende che la ricorrente aveva ottenuto l’ammissione di alcuni capitoli di prova orale ed aveva indicato più di un teste, che all’udienza fissata per l’assunzione della prova testimoniale era presente solo un teste, che è stato ascoltato, e che il giudice di primo grado non ha ritenuto di rinviare per ascoltare gli altri, per poi rigettare la domanda dell’odierna ricorrente. Null’altro è precisato con la opportuna precisione dalla ricorrente, che non richiama neppure efficacemente gli atti del giudizio di merito. Neppure precisa la ricorrente se e come ha reagito coi dovuti tempi e modi all’ordinanza di chiusura dell’istruzione in primo grado o se ha dedotto la questione del non consentito espletamento di tutte le prove testimoniali ammesse con uno dei motivi di appello. 7. - Anche il secondo motivo è inammissibile: dalla formulazione di esso non emerge in modo univoco se si censuri una violazione di legge o un vizio di motivazione della sentenza impugnata. La censura è appena comprensibile nel suo effettivo contenuto e neppure supportata da idonei riscontri: non precisa ma lascia solo intendere che il rapporto della polizia stradalesia entrato a far parte delle risultanze di causae che di esso non si sia tenuto alcun conto, ma non ne richiama la collocazione in atti. Del pari inammissibile è quindi il secondo motivo, con cui la ricorrente, nel denunciare l’omesso esame del rapporto redatto dai pubblici ufficiali dopo il sinistro nella sua interezza, ha tuttavia omesso sia di indicare in quale fase processuale sia stato prodotto ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, sia di riportare nel ricorso il contenuto dei passaggi salienti del richiamato documento su cui argomenta, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.19.01.2023 n.1677). Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince inoltre con chiarezza che il rapporto sia stato esaminato e valutato nei suoi contenuti dal giudice di merito quale semplice mezzo istruttorio e che quegli , all ’ esito dell ’ esame d el rapporto , unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite agli atti, ha ritenuto la domanda infondata. L’eventuale errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di merito –e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare –non è di per sé sindacabile in sede di legittimità (Cass. 22.11.2018 n. 30182). 8. -Con il terzo motivo la ricorrente si duole che, pur a fronte di una situazione dalla quale emergeva pianamente la responsabilità per custodia del Comune ed anche della società che eseguiva o aveva eseguito i lavori (non è chiarito se sulla stessa sede stradale o all’interno di un cantiere contiguo), sia stato ritenuto dirimente il comportamento imprudente e interruttivo del nesso causale tenuto dalla ricorrente, utente della strada, sulla base di elementi presuntivi costituiti dal fatto che la strada era libera, con poco traffico e con buona visibilità, e quindi che la ricorrente avrebbe ben potuto evitare la buca evitando di transitare accosto al margine destro della strada. Il terzo motivo in sé è inammissibile, perché non contiene una efficace denuncia di alcuna violazione di legge, ma si duole soltanto dell’esito dell’apprezzamento in fatto. Nella ricostruzione della corte d’appello, la Battista non ha dimostrato che la “cosa”, ovvero lo stato del fondo stradale, abbia costitutivo la causa efficiente del danno verificatosi e non la mera occasione dello stesso. il Giudice del merito ha escluso la sussistenza della responsabilità da parte del custode ritenendo che il fatto fosse da imputare “ad un difetto di prudenza e diligenza dell’attrice”ovvero alla condotta della stessa danneggiata, ritenuta espressione di un impulso causale autonomo nella determinazione del fatto dannoso a fronte di un pericolo ben visibile ed evitabile. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013e la parte ricorrente risulta soccombente: pertanto, è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.300,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]ciascuna, e di euro 1.600,00 in favore di [OSCURATO:SOCIETA].,oltre, per ognuno dei controricorrenti, 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori. Dà
Sentenza Cassazione n. 07537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris