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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25882/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 1215-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente -

372. avverso la sentenza n. 5625/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Com.

MARCELLO 1ARIA FRACANZANI.

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che in sede rescissoria ha accolto l'appello del contribuente, sulla base di documenti non offerti in sede di invito a presentarsi presso l'Ufficio, perché invito non specifico nelle sue conseguenze, in quanto non ricevuto per mancanza di ritiro del relativo plico notificato.

Il ricorso è affidato a tre motivi cui replica la parte contribuente, svolgendo tempestivo controricorso.

In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. violazione degli articoli 383, 384 e 394 c.p.c., laddove la CTR in sede rescissoria ha dichiarato di attenersi al principio espresso da questa Corte, tuttavia valutando nuovamente la documentazione tardivamente prodotta, sull'assunto che il contribuente non aveva avuto la notizia precisa dell'invito e delle sue conseguenze.

Nel giudizio rescindente questa Corte, con ordinanza n. 22992/2016, ha statuito l'illegittimità dell'assunto per cui "la mancata risposta del contribuente nella fase precontenziosa non poteva implicare la perdita in capo a questi del proprio diritto di difesa".

Inoltre, ha espressamente inficiato la complessiva valutazione del materiale probatorio così formato, donde ne è precluso l'utilizzo nel giudizio rescissorio. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01215 sez.

MT - ud. 08-06-2022 -2- caso in esame la CTR ha posto a fondamento del proprio giudizio l'apporto probatorio del contribuente che questa Corta aveva (già) dichiarato inutilizzabile, donde il motivo è fondato e merita accoglimento.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, relativo alla conoscenza legale o reale dell'invito a presentarsi presso gli uffici finanziari o a produrre documenti, con il preciso avviso che quanto non prodotto in quella sede non potrà essere presentato in seguito.

Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente.

Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, nonché violazione di giudicato interno sceso sulle modalità di notifica dell'invito a presentarsi.

Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.

In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi.

PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1215-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 372. avverso la sentenza n. 5625/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Com. MARCELLO 1ARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che in sede rescissoria ha accolto l'appello del contribuente, sulla base di documenti non offerti in sede di invito a presentarsi presso l'Ufficio, perché invito non specifico nelle sue conseguenze, in quanto non ricevuto per mancanza di ritiro del relativo plico notificato. Il ricorso è affidato a tre motivi cui replica la parte contribuente, svolgendo tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. violazione degli articoli 383, 384 e 394 c.p.c., laddove la CTR in sede rescissoria ha dichiarato di attenersi al principio espresso da questa Corte, tuttavia valutando nuovamente la documentazione tardivamente prodotta, sull'assunto che il contribuente non aveva avuto la notizia precisa dell'invito e delle sue conseguenze. Nel giudizio rescindente questa Corte, con ordinanza n. 22992/2016, ha statuito l'illegittimità dell'assunto per cui "la mancata risposta del contribuente nella fase precontenziosa non poteva implicare la perdita in capo a questi del proprio diritto di difesa". Inoltre, ha espressamente inficiato la complessiva valutazione del materiale probatorio così formato, donde ne è precluso l'utilizzo nel giudizio rescissorio. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01215 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- caso in esame la CTR ha posto a fondamento del proprio giudizio l'apporto probatorio del contribuente che questa Corta aveva (già) dichiarato inutilizzabile, donde il motivo è fondato e merita accoglimento. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, relativo alla conoscenza legale o reale dell'invito a presentarsi presso gli uffici finanziari o a produrre documenti, con il preciso avviso che quanto non prodotto in quella sede non potrà essere presentato in seguito. Il motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente. Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, nonché violazione di giudicato interno sceso sulle modalità di notifica dell'invito a presentarsi. Anche questo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo. In conclusione, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza merita cassazione con rinvio al giudice d'appello perché si uniformi ai prefati principi. PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio
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