CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42742/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha per l'inammissibilità. r RILEVATO-[OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/2/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 15/12/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a più condotte di estorsione (consumata e tentate) e di ricettazione. Secondo la conforme ricostruzione del fatto recepita dai giudici del merito, a seguito del furto di quattro autovetture i relativi proprietari ricevevano subito dopo telefonate provenienti da una cabina telefonica con le quali la medesima persona chiedeva all'interlocutore denaro in cambio della restituzione del mezzo rubato; e l'imputato veniva individuato quale l'autore delle telefonate in questione . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; la condanna si fonda su indizi incerti, rappresentati da una perizia fonica che non ha offerto certezze e da una perizia fisiognomica che ha dato esiti di sola compatibilità semplice. La Corte territoriale si è limitata a considerare la sommatoria degli elementi, senza valutarli adeguatamente in relazione alla inidoneità a raggiungere prova certa di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. E' stato ulteriormente precisato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette I valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del- cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu oculi', dovendo il sindacato di le gittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incon gruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099) Il motivo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. 1.1. Nel caso in esame, il giudice di merito ha adeguatamente affermato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dal fatto che la voce registrata di quest'ultimo (allorchè effettuava le telefonate alle persone offese da una cabina telefonica) è stata riconosciuta dal Sov. [OSCURATO:PERSONA], la cui intuizione investigativa è stata poi validata dalle risultanze della perizia fonica a cura del dr. [OSCURATO:PERSONA] disposta dal primo giudice; e, a fronte del giudizio di compatibilità espresso in perizia, il tecnico, ascoltato in giudizio, ha precisato che la sua valutazione è sostanzialmente di identità tra la voce dell'imputato e quella rilevata nelle registrazioni audio. A tali risultanze si è aggiunto l'esito della perizia fisiognomica disposta dalla Corte d'appello, che pure ha portato ad un giudizio di compatibilità tra le imma gini di colui che ha effettuato le telefonate di cui si è detto e la fisionomia dell'imputato. E dunque, le conclusioni raggiunte dai giudici del merito circa l'affermazione di responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incon gruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impu gnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. E così è nella fattispecie. 2. Alla inammissibilità del ricorso conse gue la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene e qua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021 \[OSCURATO:PERSONA]