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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1977

Cassazione n. 37258/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1977 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di • legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, generiche e manifestamente infondate; Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite, anche recenti, quali elementi che, ragionevolmente, denotano la sua incapacità di controllare il proprio comportamento e,, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e ostativi a formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere rtre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1977 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di • legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, generiche e manifestamente infondate; Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite, anche recenti, quali elementi che, ragionevolmente, denotano la sua incapacità di controllare il proprio comportamento e,, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e ostativi a formulare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere rtre
Sentenza Cassazione n. 37258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris