CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 37703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 22/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi riguardi la pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. È stato articolato un unico motivo con si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. peri. 2. Il motivo è inammissibile perchè non consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., e, comunque, perché del tutto generico. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.