CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 6 maggio 2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cento di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione: 2.1. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione per l'omessa esclu- sione dell'aumento per la recidiva. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggra- vante. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti specifici, fattori ritenuti indicativi di una elevata propen- sione a delinquere. Il ricorrente si limita a contestare la presunta carenza motivazionale, aspetto però di per sé è inidoneo a confutare le argomentazioni illustrate dai giudici di merito, e non formula censure, deducibili in sede di legittimità, idonee a disarticolare il per- corso motivazionale sopra sintetizzato. 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli- cando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sinda- cato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pen- nelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Alla luce dei predetti principi, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale specificato che le circostanze attenuanti generiche non potessero essere ritenute prevalenti sull'aggravante in ragione dei gravi precedenti penali e della pericolosità delle con- dotte criminose (commesse ai danni dei conducenti di ben quattro tir posteggiati nell'area di sosta) a fronte del solo corretto comportamento processuale al momento dell'arresto ed in occasione dell'udienza di convalida. 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Amm