CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 29674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord deducendo violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, anche prescindendo dalla contestazione suppletiva dell'aggravante dell'art. 625 n. 7) c.p. effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 24 aprile 2023 e ritenuta tardiva dal giudicante, erroneamente ha ritenuto non contestata in fatto la destinazione dell'energia sottratta al pubblico servizio, posto che l'aggravante in questione ha natura oggettiva e non valutativa, mentre gli elementi integranti la relativa fattispecie erano stati compiutamente descritti nell'imputazione. Conseguentemente il reato doveva ritenersi procedibile d'ufficio anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 624 c.p. dal d.lgs. n. 150 del 2022 ed erroneamente il Tribunale ne avrebbe invece affermato l'improcedibilità per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti atteso che la suddetta aggravante ha natura valutativa, in quanto impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res oggetto di sottrazione, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Masc:ali, Rv. 285878). In altri termini, l'aggravante in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione non formale che però deve essere congeniata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene 4 posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto, ad esempio, quando nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo ad un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (così Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.). Ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, nel quale la sottrazione è stara realizzata mediante la violenta e fraudolenta manomissione de contatore presente nell'abitazione dell'imputato. Né rileva che il pubblico ministero all'udienza del 11 marzo 2024 abbia provveduto alla contestazione suppletiva dell'aggravante in questione ai sensi dell'art. 517 c.p.p., circostanza peraltro solo evocata dal ricorrente, ma non specificamente devoluta con il ricorso che non ne ha fatto oggetto di specifica doglianza. Non di meno deve ribadirsi che l'illegittimità della decisione del giudice di ritenere tardiva la contestazione una volta che sia già spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ricorre nel caso in cui il titolare dell'azione penale, successivamente all'entrata in vigore del citato decreto e prima cella maturazione del suddetto termine, non abbia avuto occasione per effettuarla, mentre nel caso di specie il pubblico ministero avrebbe potuto procedervi all'udienza del 16 gennaio 2023. P.Q