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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 08727/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18868-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 315/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le erogazioni in agricoltura innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 32.791,10 a titolo di aiuto comunitario alla produzione di olio d’oliva in relazione alle annate olearie dal 1995-1996 al 1998-1999 comprese.

Nella resistenza della convenuta, che affermava la non debenza del contributo invocato dall’attore a fronte della vigenza del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti a seguito di verifiche sulla indebita percezione di aiuti comunitari relativi ad annate precedenti, il Tribunale, con sentenza n. 1169/2006, rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 315/2019, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame interposto dall’Arfuso avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, n. 5), c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che i rapporti ispettivi con i quali inizialmente era stata contestata all’Arfuso l’indebita percezione, per le campagne olearie dal 1987- 1988 al 1994-1995 comprese, di aiuti comunitari per complessive lire 55.129.136, si riferivano in realtà a violazioni solo formali.

Il procedimento amministrativo aperto a carico dell’Arfuso, infatti, era stato archiviato a seguito della riscontrata riferibilità, al predetto soggetto, anche di ulteriori terreni destinati ad oliveto.

A carico dell’Arfuso, dunque, non era mai stato adottato alcun provvedimento di decadenza dal diritto di percepire l’aiuto comunitario.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 del Regolamento CEE 136/66, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che l’Arfuso, avendo pacificamente inoltrato richiesta di ottenere l’aiuto comunitario, era solo tenuto a fornire la prova della quantità di olio prodotta per ciascuna annata olearia, poiché, a fronte di tale dimostrazione, la percezione dell’erogazione costituisce diritto soggettivo del beneficiario richiedente.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dichiarato l’Arfuso decaduto dal diritto soggettivo di percepire l’aiuto comunitario di cui è causa.

Di conseguenza, la somma oggetto della domanda proposta dall’Arfuso gli era dovuta.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello ricostruisce i fatti (cfr. pag. 7 della sentenza), affermando che erano state accertate alcune discordanze nelle dichiarazioni dell’Arfuso; che questo era stato sentito a chiarimento; che era stato condotto un accertamento, all’esito del quale era stata richiesta la restituzione delle somme percepite dall’odierno ricorrente per le annate olearie precedenti al 1995-1996; che tale richiesta non era stata adempiuta.

Aggiunge poi che l’art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985 prevede che sia adottata “… la sospensione cautelativa dell’aiuto comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell’aiuto” (cfr. ancora pagg. 7 ed 8 della sentenza).

Da tali premesse, non attinte adeguatamente dai motivi in esame, la Corte distrettuale ricava che la domanda di erogazione del contributo relativa agli anni successivi al 1995-1996 non era accoglibile.

Il ricorrente, nel contestare la statuizione del giudice di merito, evidenzia che le irregolarità che gli erano state contestate non erano poi confluite in un provvedimento di decadenza, ma non considera che, a tenore del richiamato art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985, la sospensione dell’erogazione è conseguenza del semplice sospetto di irregolarità.

Poiché dunque non è necessario, per sospendere l’aiuto di cui si discute, che sia dichiarata la decadenza definitiva del beneficiario dal diritto alla sua percezione, le censure proposte dall’Arfuso sono inammissibili perché non colgono la ratio della decisione.

Inoltre, la Corte distrettuale aggiunge che l’Arfuso non aveva chiesto al giudice di merito l’accertamento del diritto soggettivo alla percezione dell’aiuto comunitario, né aveva impugnato il provvedimento di sospensione di cui anzidetto.

Di conseguenza, secondo la Corte di Appello, il giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi su unadomanda non specificamente proposta.

L’argomento non è attinto in modo adeguato dai motivi di ricorso: l’Arfuso, infatti, non dimostra, né deduce, di avere effettivamente proposto la domanda ritenuta assente dalla Corte di Appello, ma si limita ad affermare che la percezione del beneficio rappresenterebbe un suo diritto soggettivo.

Nel far ciò, il ricorrente non si confronta con il principio secondo cui il motivo di ricorso che attinga una statuizione in rito contenuta nella sentenza impugnata deve contenere il richiamo ai documenti e agli atti processuali sui quali la doglianza si fonda, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, e comunque individuando in modo adeguato il momento processuale in cui l’atto, o il documento, di cui anzidetto, siano stati prodotti o formati.

Detto onere è stato più volte ribadito da questa Corte, e ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., poiché esso rispetta il criterio di proporzionalità e non trasmoda in un eccessivo formalismo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 , Rv. 664738).

Inoltre, il ricorrente non considera che la sua posizione soggettiva era stata compressa, per effetto dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’erogazione dell’aiuto di cui si discute, con conseguente impossibilità di configurare una posizione di diritto soggettivo, soprattutto in assenza di impugnazione dell’atto cautelativo di cui anzidetto.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18868-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 315/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le erogazioni in agricoltura innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di € 32.791,10 a titolo di aiuto comunitario alla produzione di olio d’oliva in relazione alle annate olearie dal 1995-1996 al 1998-1999 comprese. Nella resistenza della convenuta, che affermava la non debenza del contributo invocato dall’attore a fronte della vigenza del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti a seguito di verifiche sulla indebita percezione di aiuti comunitari relativi ad annate precedenti, il Tribunale, con sentenza n. 1169/2006, rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 315/2019, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame interposto dall’Arfuso avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 (recte, n. 5), c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che i rapporti ispettivi con i quali inizialmente era stata contestata all’Arfuso l’indebita percezione, per le campagne olearie dal 1987- 1988 al 1994-1995 comprese, di aiuti comunitari per complessive lire 55.129.136, si riferivano in realtà a violazioni solo formali. Il procedimento amministrativo aperto a carico dell’Arfuso, infatti, era stato archiviato a seguito della riscontrata riferibilità, al predetto soggetto, anche di ulteriori terreni destinati ad oliveto. A carico dell’Arfuso, dunque, non era mai stato adottato alcun provvedimento di decadenza dal diritto di percepire l’aiuto comunitario. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 del Regolamento CEE 136/66, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che l’Arfuso, avendo pacificamente inoltrato richiesta di ottenere l’aiuto comunitario, era solo tenuto a fornire la prova della quantità di olio prodotta per ciascuna annata olearia, poiché, a fronte di tale dimostrazione, la percezione dell’erogazione costituisce diritto soggettivo del beneficiario richiedente. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dichiarato l’Arfuso decaduto dal diritto soggettivo di percepire l’aiuto comunitario di cui è causa. Di conseguenza, la somma oggetto della domanda proposta dall’Arfuso gli era dovuta. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ricostruisce i fatti (cfr. pag. 7 della sentenza), affermando che erano state accertate alcune discordanze nelle dichiarazioni dell’Arfuso; che questo era stato sentito a chiarimento; che era stato condotto un accertamento, all’esito del quale era stata richiesta la restituzione delle somme percepite dall’odierno ricorrente per le annate olearie precedenti al 1995-1996; che tale richiesta non era stata adempiuta. Aggiunge poi che l’art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985 prevede che sia adottata “… la sospensione cautelativa dell’aiuto comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell’aiuto” (cfr. ancora pagg. 7 ed 8 della sentenza). Da tali premesse, non attinte adeguatamente dai motivi in esame, la Corte distrettuale ricava che la domanda di erogazione del contributo relativa agli anni successivi al 1995-1996 non era accoglibile. Il ricorrente, nel contestare la statuizione del giudice di merito, evidenzia che le irregolarità che gli erano state contestate non erano poi confluite in un provvedimento di decadenza, ma non considera che, a tenore del richiamato art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985, la sospensione dell’erogazione è conseguenza del semplice sospetto di irregolarità. Poiché dunque non è necessario, per sospendere l’aiuto di cui si discute, che sia dichiarata la decadenza definitiva del beneficiario dal diritto alla sua percezione, le censure proposte dall’Arfuso sono inammissibili perché non colgono la ratio della decisione. Inoltre, la Corte distrettuale aggiunge che l’Arfuso non aveva chiesto al giudice di merito l’accertamento del diritto soggettivo alla percezione dell’aiuto comunitario, né aveva impugnato il provvedimento di sospensione di cui anzidetto. Di conseguenza, secondo la Corte di Appello, il giudice di primo grado non avrebbe potuto pronunciarsi su unadomanda non specificamente proposta. L’argomento non è attinto in modo adeguato dai motivi di ricorso: l’Arfuso, infatti, non dimostra, né deduce, di avere effettivamente proposto la domanda ritenuta assente dalla Corte di Appello, ma si limita ad affermare che la percezione del beneficio rappresenterebbe un suo diritto soggettivo. Nel far ciò, il ricorrente non si confronta con il principio secondo cui il motivo di ricorso che attinga una statuizione in rito contenuta nella sentenza impugnata deve contenere il richiamo ai documenti e agli atti processuali sui quali la doglianza si fonda, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, e comunque individuando in modo adeguato il momento processuale in cui l’atto, o il documento, di cui anzidetto, siano stati prodotti o formati. Detto onere è stato più volte ribadito da questa Corte, e ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione E.D.U., poiché esso rispetta il criterio di proporzionalità e non trasmoda in un eccessivo formalismo (Cass. Sez.1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 , Rv. 664738). Inoltre, il ricorrente non considera che la sua posizione soggettiva era stata compressa, per effetto dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’erogazione dell’aiuto di cui si discute, con conseguente impossibilità di configurare una posizione di diritto soggettivo, soprattutto in assenza di impugnazione dell’atto cautelativo di cui anzidetto. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.300, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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