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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 15775/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la C [OSCURATO:PERSONA] A della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RADAELLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza in procedimento n.

R.G. 4522/2019 della CORTE(rui_siP -- -- flLì D'APPELLO di MILANOadepositata il 17/12/202 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione dell'ordinanza della Corte di i.1ppello di Milano del 17 dicembre 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile, ex art. 348-ter, comma 1, cod. proc. civ., in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza 1747/19, del 13 novembre 2020, del Tribunale di Pavia, che l'ha condannata al pagamento di €.: 10.472,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal Vitari (con citazione, si legge in ricorso, da intendersi nello stesso "riportata interamente"), il quale assumeva essere creditore di f; 12.000,00 nei suoi confronti, per il mantenimento dei loro figli, non avendo costoro voluto seguire la madre al momento u' ella cessazione ulella convivenza tra i uue; - che l'allora convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ammettersi prova per testi volta a dimostrare l'inesistenza del proprio ULAJIM, concludendo per H rigetto ucna uouranua, uv vett., ',ci:Luc 1, debito — qualora fosse stato, invece, riconosciuto — fosse ripartito tra i due genitori; - Ltd IUUIL1tJ UI I/11111U :51 Ua4 Ll11:75(.1 alla richiesta prova testimoniale, l'adito Tribunale accoglieva la domanda, condannando la Bularca al pagamento della somma sopra ineg-lio indicata; - che il gravame della convenuta soccombente veniva dichiarato inammissibile, ricorrendo l'ipotesi di all'art. 348-bis, comma 1, cod. civ • Ric. 2021 n. 17897 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che avverso l'ordinanza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Bularca, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia', vale a dire "la totale esclusione delle prove testimoniali"; - che il secondo motivo denuncia "violazione ed errata applicazione di norme di diritto", lamentando che la Corte di Appello abbia ritenuto nuova, e dunque preclusa, la domanda che la ricorrente assume, invece, già formulata nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ; - che è rimasto intimato il Vitari; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. uv., è Stata ritualmente comunicata 'alla ricorrente, unitamente ai decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022.

Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, per diverse ragioni; - che, "in iiinine", va evidenziato che essendo prospettati dalla ricorrente vizi processuali che inficerebbero lo stesso giudizio di appello, il ricorso risulta correttamente indirizzato avverso l'ordinanza della Corte milanese, e non contro la sentenza del Tribunale pavese (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01); - che, nondimeno, il ricorso è egualmente inammissibile; - che tale esito s'impone, in primo luogo, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; - che, difatti, in assenza di un'adeguata descrizione dei fatti di causa va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, Ric. 2021 n. 17897 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -3- ribadendo che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Class.

Sez.

Un., sent. 18 maggio 2006, n. -11653, Rv. 588760-01); - che la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara CO esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di 1: i _ _: i:c _ . i_ i U111110 Lite, gilitamealii), eeetAiiiiii, wietie e le ueuliziom UI ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene Li compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); che 4:est1 inteso, t\ 1 t conclude4:e siul punto, che eletto recgsito "deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere Ric. 2021 n. 17897 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -4- ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto " ((ass.

Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01); - che, in ogni caso, anche i due motivi risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che in relazione al primo motivo deve osservarsi che quando la parte ricorrente censuri la mancata ammissione della prova testimoniale, "oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare " (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto), trattandosi di "elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto ", occorre che "alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce ", e ciò "al fine (l'i consentire «ex aciis» ,• atta k-assazione u'i verificare ia veriutota 11 r, dell'asserzione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sera. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6- T 1 A :1 '1(11 O 0 ,1(14 1) f4771 (11 \ 1 iaV., 01.U. ap1:11e L.U1O, 1-1. 1XV.

O9- / I I -li 1 ) - che in merito al secondo motivo, invece, deve rilevarsi come la Bularca neppure identifichi la domanda ritenuta nuova dal giudice di appello, ne riproduca stralci dclla propria memoria Lite comproverebbero, invece, la mancata violazione del divieto di "nold' ex art. 345 cod. proc. civ.; - che, sul punto, pertanto, deve osservarsi che "s)no IIIttIIIt1ILIUìtk11 le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli I ladd—ve riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla kic. 2021 n. 17897 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -5- sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in. quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01); - che, in conclusione, il ricorso è — per tali concorrenti ragioni — inammissibile; - che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, essendo rimasto il Vitari solo intimato; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del effinitta 1- dello stesso alt.

13. PQM 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma dello stesso art. -13.

Ric. 2021 n. 17897 sez.

M3 - ud. 16-02-2022 -6- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerate della Sezione Sesta Civile, Terza sot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17897-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la C [OSCURATO:PERSONA] A della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] RADAELLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza in procedimento n. R.G. 4522/2019 della CORTE(rui_siP -- -- flLì D'APPELLO di MILANOadepositata il 17/12/202 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione dell'ordinanza della Corte di i.1ppello di Milano del 17 dicembre 2020, con cui è stato dichiarato inammissibile, ex art. 348-ter, comma 1, cod. proc. civ., in assenza di ragionevole probabilità di accoglimento, il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza 1747/19, del 13 novembre 2020, del Tribunale di Pavia, che l'ha condannata al pagamento di €.: 10.472,50, oltre interessi dalla domanda al saldo, in favore di [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal Vitari (con citazione, si legge in ricorso, da intendersi nello stesso "riportata interamente"), il quale assumeva essere creditore di f; 12.000,00 nei suoi confronti, per il mantenimento dei loro figli, non avendo costoro voluto seguire la madre al momento u' ella cessazione ulella convivenza tra i uue; - che l'allora convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva ammettersi prova per testi volta a dimostrare l'inesistenza del proprio ULAJIM, concludendo per H rigetto ucna uouranua, uv vett., ',ci:Luc 1, debito — qualora fosse stato, invece, riconosciuto — fosse ripartito tra i due genitori; - Ltd IUUIL1tJ UI I/11111U :51 Ua4 Ll11:75(.1 alla richiesta prova testimoniale, l'adito Tribunale accoglieva la domanda, condannando la Bularca al pagamento della somma sopra ineg-lio indicata; - che il gravame della convenuta soccombente veniva dichiarato inammissibile, ricorrendo l'ipotesi di all'art. 348-bis, comma 1, cod. civ • Ric. 2021 n. 17897 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che avverso l'ordinanza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Bularca, sulla base — come detto — di due motivi; - che il primo motivo denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia', vale a dire "la totale esclusione delle prove testimoniali"; - che il secondo motivo denuncia "violazione ed errata applicazione di norme di diritto", lamentando che la Corte di Appello abbia ritenuto nuova, e dunque preclusa, la domanda che la ricorrente assume, invece, già formulata nelle memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ; - che è rimasto intimato il Vitari; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. uv., è Stata ritualmente comunicata 'alla ricorrente, unitamente ai decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022. Considerato in diritto - che il ricorso è inammissibile, per diverse ragioni; - che, "in iiinine", va evidenziato che essendo prospettati dalla ricorrente vizi processuali che inficerebbero lo stesso giudizio di appello, il ricorso risulta correttamente indirizzato avverso l'ordinanza della Corte milanese, e non contro la sentenza del Tribunale pavese (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 febbraio 2016, n. 1914, Rv. 638368-01); - che, nondimeno, il ricorso è egualmente inammissibile; - che tale esito s'impone, in primo luogo, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.; - che, difatti, in assenza di un'adeguata descrizione dei fatti di causa va dato seguito a quanto affermato, a più riprese, da questa Corte, Ric. 2021 n. 17897 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -3- ribadendo che quello della esposizione sommaria dei fatti di causa, ponendosi quale specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una narrazione idonea garantire al giudice di legittimità "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Class. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. -11653, Rv. 588760-01); - che la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01), con la conseguenza che, perché possa ritenersi soddisfatto il requisito "de quo" occorre che il ricorso per cassazione rechi "l'esposizione chiara CO esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di 1: i _ _: i:c _ . i_ i U111110 Lite, gilitamealii), eeetAiiiiii, wietie e le ueuliziom UI ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene Li compiuta dal giudice di merito" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01); che 4:est1 inteso, t\ 1 t conclude4:e siul punto, che eletto recgsito "deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere Ric. 2021 n. 17897 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -4- ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto " ((ass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01); - che, in ogni caso, anche i due motivi risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che in relazione al primo motivo deve osservarsi che quando la parte ricorrente censuri la mancata ammissione della prova testimoniale, "oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare " (ciò che, nella specie, non risulta avvenuto), trattandosi di "elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto ", occorre che "alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce ", e ciò "al fine (l'i consentire «ex aciis» ,• atta k-assazione u'i verificare ia veriutota 11 r, dell'asserzione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sera. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6- T 1 A :1 '1(11 O 0 ,1(14 1) f4771 (11 \ 1 iaV., 01.U. ap1:11e L.U1O, 1-1. 1XV. O9- / I I -li 1 ) - che in merito al secondo motivo, invece, deve rilevarsi come la Bularca neppure identifichi la domanda ritenuta nuova dal giudice di appello, ne riproduca stralci dclla propria memoria Lite comproverebbero, invece, la mancata violazione del divieto di "nold' ex art. 345 cod. proc. civ.; - che, sul punto, pertanto, deve osservarsi che "s)no IIIttIIIt1ILIUìtk11 le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli I ladd—ve riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla kic. 2021 n. 17897 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -5- sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in. quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01); - che, in conclusione, il ricorso è — per tali concorrenti ragioni — inammissibile; - che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, essendo rimasto il Vitari solo intimato; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del effinitta 1- dello stesso alt. 13. PQM 1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dei comma dello stesso art. -13. Ric. 2021 n. 17897 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -6- Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerate della Sezione Sesta Civile, Terza sot
Sentenza Cassazione n. 15775/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris