CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36101/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla provocazione di incidente stradale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Considerato che il primo motivo (responsabilità penale; elemento oggettivo del reato; mancanza di motivazione su esiti probatori decisivi; contraddittorietà della motivazione; modalità dell'accertamento ematico e valenza probatoria; potere del giudice nella valutazione del dato scientifico; incongrua valutazione degli esiti della consulenza tecnica; incompatibilità tra le evidenze probatorie e le argomentazioni di cui in sentenza) non è consentito in sede di legittimità perché articolato sul piano del fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica e corretta in diritto (pp. 2,3); e che la medesima valutazione di adeguatezza della sentenza impugnata (pp. 3, 4) deve essere fatta con riguardo al secondo motivo (carenza di motivazione con riguardo alla pena applicata nel massimo edittale; nuovo giudizio sul punto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]