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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:483
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑1/07) «Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Status d’impresa operante in economia di mercato – Interesse comunitario»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni cumulative enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 – Gruppo di società (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7) (v. punti 84‑85)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping (Art. 253 CE) (v. punto 96)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 111‑112) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull’importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] (Qingxin) sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la [OSCURATO:SOCIETA] e i sedici ulteriori intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑1/07) «Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Status d’impresa operante in economia di mercato – Interesse comunitario» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 – Applicazione delle regole relative ai paesi a economia di mercato – Applicazione riservata ai produttori che soddisfano le condizioni cumulative enunciate all’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento n. 384/96 – Gruppo di società (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 7) (v. punti 84‑85) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamenti che istituiscono dazi antidumping (Art. 253 CE) (v. punto 96) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 111‑112) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 5 ottobre 2006, n. 1472, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sull’importazione di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] II [OSCURATO:PERSONA] (Qingxin) sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea, la Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC), la [OSCURATO:SOCIETA] e i sedici ulteriori intervenienti i cui nomi figurano nell’allegato sopportano le proprie spese.
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