CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Lecce letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; udite le richieste dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Bari, che ha depositato memoria e nota spese; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] ( e I Loizzi in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per Mascolo e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. In riforma della sentenza emessa il 13 luglio 2018 dal Tribunale di Lecce, appellata, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui capi A), E), I) e L) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i residui reati di cui ai capi D), G) e CC) in anni 4 e mesi 10 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui capi N) e W) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi G) e l) in 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo T) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per i residui reati di cui ai capi U) e Y) in anni 3 e mesi 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui capi Z) e BB) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui ai capi 3) e R) in 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui capi L) e N) perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capo O) in 3 anni e 3 mesi di reclusione; confermando nel resto la sentenza appellata, eliminate le statuizioni civili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del Fazzini. Gli imputati, in qualità di giudici di pace e avvocati del distretto della Corte di appello di Bari, sono stati ritenuti responsabili di numerosi reati di falso ideologico, corruzione in atti giudiziari, abuso d'ufficio, per aver asservito la funzione giudiziaria ad interessi privati, gestendo in modo personalistico i procedimenti di loro interesse in violazione dei criteri di competenza e dei doveri di imparzialità e indipendenza propri della funzione giurisdizionale. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche e delle perquisizioni eseguite il 14 febbraio 2008, che avevano consentito di rinvenire nei computer e nei dispositivi informatici sequestrati sentenze redatte per conto dei vari giudici di pace, identiche a quelle 5 poi depositate; avevano consentito di sequestrare anche fascicoli in originale trovati in possesso del soggetto incaricato di redigere la motivazione delle sentenze anziché del giudice che le aveva incamerate nonché di fascicoli segnalati, destinati ad essere smistati e depositati presso l'ufficio di altro giudice di pace compiacente. Secondo i giudici di merito le intercettazioni telefoniche e i servizi di osservazione avevano rivelato l'esistenza di un'associazione per delinquere con a capo [OSCURATO:PERSONA], coordinatore dei giudici di pace di Modugno, in grado di pilotare l'assegnazione dei ricorsi di avvocati amici, assegnandoli a se stesso o dirottandoli verso altri giudici di pace compiacenti in modo da assicurarne l'esito favorevole, ricevendo in cambio analogo trattamento di favore dai colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudici di pace di [OSCURATO:PERSONA] e di Bitonto; in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] redigeva sentenze per lo [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle in cui figurava come difensore. Analoga disponibilità veniva assicurata anche dalla Semidoppio, G.o.t. presso il Tribunale di Altamura, che, oltre a non rilevare l'evidente incompatibilità dello [OSCURATO:PERSONA], quale difensore nei processi da lei trattati, ne accoglieva istanze, segnalazioni, lo incontrava prima dell'udienza e adottava provvedimenti favorevoli, ricevendo in cambio doni e aiuti per proprie esigenze. Decisamente efficace risultava il metodo adottato dallo [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dei ricorsi proposti avverso i provvedimenti di revoca della patente di guida emessi dal Prefetto nei confronti di sorvegliati speciali, mediante l'immediata sospensione del provvedimento di revoca con lunghi rinvii per la trattazione dei ricorsi, così da dilatare in modo ingiustificato l'iter processuale. Il meccanismo consentiva al destinatario di rientrare subito in possesso del titolo di guida e l'ingiustificata dilatazione dei tempi del procedimento finiva per vanificare la misura disposta dal Prefetto, facendo coincidere la durata del processo di merito con quella della revoca della patente: l'evidente vantaggio per la clientela induceva i legali a conoscenza del metodo a convogliare i ricorsi presso l'ufficio del giudice di pace di Modugno, anche in violazione delle regole sulla competenza territoriale, potendo contare sulla disponibilità dello [OSCURATO:PERSONA] a non rilevarla e sulla inerzia della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ex giudice di Pace di Bitonto, redigeva sentenze per la [OSCURATO:PERSONA], che tramite il Fazzini, collaboratore di studio del [OSCURATO:PERSONA], gli trasmetteva i fascicoli, e per altri giudici di Pace di Bari, tra cui il Sonno, per conto del quale redigeva le sentenze di interesse di [OSCURATO:PERSONA] su segnalazione del padre Pietro, già vice coordinatore dei Giudici di Pace di Bari; analoga attività svolgeva per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, che gli consentiva di redigere le motivazioni delle sentenze di interesse di legali che gli avevano segnalato i processi ed erano difensori di una delle parti. Nel corso della perquisizione, oltre a rinvenire i file delle sentenze redatte per vari giudici di pace, la polizia giudiziaria sequestrava fascicoli del [OSCURATO:PERSONA] trattenuti in riserva per la decisione e un'agenda contenente annotazioni di nomi e cifre relative al numero di sentenze redatte e del giudice titolare del procedimento. Analogamente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] redigeva sentenze per i giudici di pace di Bari, Bitonto e [OSCURATO:PERSONA] -rispettivamente Sonno, Servodio e [OSCURATO:PERSONA]-, comprese quelle in cui egli era difensore di una parte. Secondo i giudici di merito era, quindi, emerso un sistema totalmente distorto e deviato di amministrazione della giustizia, nel quale erano violate le regole sulla competenza e sulla precostituzione del giudice naturale, la decisione dei ricorsi era orientata da previ accordi con il difensore e le sentenze venivano fatte redigere dagli avvocati, anche se difensori di una delle parti in causa o, comunque, interessati, così da favorirli, lucrando al contempo il giudice maggiori guadagni dalla redazione di un maggior numero di sentenze; in tale sistema gli associati potevano contare sullo scambio di favori e sulla reciproca messa a disposizione, atteso che alcuni giudici di pace, violando le norme sull'incompatibilità, continuavano ad esercitare la professione forense nel circondario, facendosi sostituire da colleghi compiacenti, che patrocinavano le cause dinanzi a giudici di pace associati, i quali assicuravano l'esito favorevole dei giudizi. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, che ne chiedono l'annullamento per motivi in larga parte sovrapponibili. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola i seguenti motivi: 2.1 Violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 164 cod. proc. pen. e omessa declaratoria di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di appello. Deduce che detto decreto fu notificato il 25 febbraio 2020 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica dell'imputato e il 27 febbraio 2020 a mezzo pec ai suoi difensori ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché, oltre alla irritualità della notifica a mezzo pec all'imputato, è erronea l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che presuppone l'impossibilità di eseguire la notifica all'imputato, presupposto nella specie mancante, con conseguente nullità assoluta per omessa rituale notifica del decreto di citazione in giudizio.. 2.2 Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione tutti i reati, in quanto ha recepito il calcolo errato effettuato dal primo giudice, limitandosi a ridurre a 35 giorni la sospensione di 60 giorni relativa al differimento dell'udienza del 12 febbraio 2016 per legittimo impedimento, senza rilevare l'errore compiuto, trascurando che il termine di sospensione va calcolato a giorni e non a mesi. Pertanto, il calcolo delle sospensioni verificatesi in primo grado e rettificato dai giudici di appello in 2 anni, 7 mesi e 20 giorni è errato, risultando, invece, pari a 934 giorni, quindi, a 2 anni, 6 mesi e 24 giorni. A detto termine la Corte di appello ha aggiunto 64 giorni, ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, e 121 giorni per ulteriori rinvii per un totale di 185 giorni, cosicché il periodo di sospensione è complessivamente pari a 1119 giorni, corrispondenti a 3 anni e 24 giorni. Tenuto conto che il reato di corruzione in atti giudiziari, avuto riguardo all'epoca di commissione del reato e alla pena edittale all'epoca vigente, si prescrive nel termine massimo di 10 anni, comprensivo dell'aumento ex art. 161, comma secondo, cod. pen., il termine, comprensivo delle sospensioni appena indicate, di 13 anni e 24 giorni era maturato il 24 febbraio 2021, decorrendo dal primo febbraio 2008, indicato dalla stessa Corte di appello quale epoca di commissione dei reati contestati ai capi D, G, e CC. 2.3 Erronea applicazione dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020. La Corte di appello ha erroneamente determinato in 64 giorni il periodo di sospensione della prescrizione dettato dalla disciplina emergenziale, trascurando che nel caso di specie l'udienza era fissata il 23 marzo sicché da tale data e non dal 9 marzo precedente decorre la sospensione: conseguentemente, la sospensione deve ritenersi operante dal 23 marzo 2020 sino all'H maggio 2020, quindi, per complessivi 49 giorni con ulteriore arretramento del termine massimo di prescrizione. 2.4 Illogicità della motivazione in ordine all'individuazione dell'epoca di commissione dei reati di cui ai capi D, G e CC e alla richiesta di proscioglimento per intervenuta prescrizione. La Corte di appello ha errato nel determinare la data di consumazione dei reati, non ancorandola alla promessa o alla dazione illecita, ma ai rapporti tra corrotti e corruttori. Per il capo D) il momento consumativo va collocato nel momento della presunta consegna in occasione delle festività natalizie 2007 di una confezione di 7-8 aragoste, salmone, caviale e champagne su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], come emerge dai colloqui del 20 dicembre 2007, risultando irrilevanti gli atti compiuti in esecuzione degli accordi e, in particolare, la ricezione dei ricorsi e lo smistamento verso il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituenti il vantaggio del corruttore. Nessun rilievo può attribuirsi all'incontro tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di due dei quattro ricorsi depositati dall'Ungaro senza ulteriore promessa o dazione, sicché è errato il riferimento contenuto in sentenza alla prosecuzione di rapporti sino al 12 febbraio 2008. Quanto al capo CC) la contestazione ha ad oggetto un patto corruttivo tra il ricorrente e la Semidoppio con reciproco scambio di favori e utilità, risalente al maggio 2007 ed esauritosi il 15 gennaio 2008 con l'ultima utilità promessa dal ricorrente alla collega, utilizzando il termine bottiglie, ma inspiegabilmente la Corte di appello fa riferimento alla prosecuzione dei rapporti tra i due e colloca la consumazione del reato al primo febbraio 2008 per sostenere che la prescrizione non è maturata. Quanto al capo G) la consumazione del reato va individuata nell'emissione della sentenza del 30 novembre 2007 da parte del giudice [OSCURATO:PERSONA] nella causa promossa dal Chironna, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con liquidazione in favore dell'attore di 2.592,68 euro. La Corte, invece, individua il momento consunnativo in data 24 gennaio 2008, quando il ricorrente chiedeva al Chironna il pagamento di 4 mila euro per le sue competenze, in tal modo confondendo il vantaggio ottenuto dalla parte processuale con l'utilità indebita; è comunque, inspiegabile, anche in questo caso, la collocazione della decorrenza del termine di prescrizione al primo febbraio 2008, non risultando dazioni di danaro nel corso dell'incontro del 12 febbraio 2008 tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] né tra il ricorrente e il Chironna, limitatosi ad incassare l'assegno senza adempiere l'obbligazione con il suo legale. 2.5 Mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. La Corte di appello ha superato la censura sulla mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, che rinviava a precedenti decreti non allegati agli atti, in forza del riferimento alle risultanze delle indagini sino ad allora svolte, contenuto nella richiesta del P.m. La mancanza di motivazione dei decreti è evidente, non risultando argomentato il coinvolgimento del ricorrente nelle attività dell'organizzazione criminale, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ma risultando solo richiamata la consulenza legale fornita a presunti appartenenti all'organizzazione, di per sé non illecita per chi svolge la professione di avvocato. 2.6 Erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e vizi della motivazione per mancanza di collegamento sostanziale tra i reati attribuiti al ricorrente e i reati per i quali erano state autorizzate le intercettazioni nel procedimento pendente presso la DDA di Bari. La Corte di appello ha ritenuto sufficiente l'emissione di decreti per ciascuna utenza appartenente ai soggetti progressivamente coinvolti in conversazioni di rilievo investigativo e irrilevante lo stralcio, disposto solo per ragioni di competenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen., con conseguente utilizzabilità dei risultati intercettativi. La Corte territoriale ha erroneamente applicato i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 51/2020, Cavallo, che ha proposto un'interpretazione restrittiva del concetto di procedimento diverso, attribuendo rilievo decisivo al contenuto della notizia di reato, al fatto-reato in relazione al quale si svolgono le indagini con conseguente utilizzabilità dei risultati intercettativi solo se riferiti a reati connessi a quello per il quale l'intercettazione era stata autorizzata e non in caso di mero collegamento probatorio, come indicato dal primo giudice. Nel caso ,o di specie non vi è alcun collegamento sostanziale tra i reati per i quali furono autorizzate le intercettazioni- artt.416 bis, 624, 629, 644 cod. pen., 73-74 d.P.R. 309/90, 4 I. n. 895/67- e quelli ascritti al ricorrente, estraneo anche alla contestazione di cui al capo C), che contemplava l'aggravante mafiosa; non vi era, quindi, alcun riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, iscritto solo nel momento in cui fu disposto lo stralcio e formato autonomo fascicolo da trasmettere per competenza ex art. 11 cod. proc. pen. 2.7 Mancanza di motivazione in ordine alla eccepita nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi per violazione del diritto di difesa, in particolare, del diritto all'ascolto delle conversazioni intercettate per non essere stato consentito l'ascolto di tutte le conversazioni intercettate e non soltanto di quelle riversate nel fascicolo dalla Procura all'esito di una valutazione di rilevanza non effettuata nel contraddittorio. La Corte di appello ha travisato il motivo di appello e ignorato il provvedimento del 15 dicembre 2012 con il quale il P.m. riteneva generica l'istanza per mancata indicazione delle conversazioni rilevanti per la posizione dell'indagato, nonostante l'avvenuto deposito dei verbali e delle registrazioni all'atto dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., e negava il diritto di ascolto per scadenza del termine per l'esame e l'ascolto: si obietta che il termine di cinque giorni non è perentorio e il diritto all'ascolto non può essere negato se la difesa non ha avuto accessi ai brogliacci. 2.8 Mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'elemento materiale del reato contestato al capo D) per non avere la Corte di appello risposto alle censure difensive. Secondo l'imputazione il reato si sarebbe consumato con la consegna di una confezione di aragoste, salmone, caviale e champagne, ordinata dall'Ungaro, ma della quale non vi era alcuna prova, avendo il Continisio negato di aver effettuato la consegna. La Corte di appello si è limitata a desumerla dal colloquio tra il Continisio e il ricorrente, sebbene il primo avesse solo preannunciato al ricorrente la preparazione di quanto ordinatogli dall'Ungaro e lo avesse sollecitato a ringraziarlo, fingendo di aver già ricevuto l'omaggio: su detta incongruenza non vi è risposta; la Corte si è limitata a richiamare la condanna dell'Ungaro per tale reato, trascurando che la stessa è stata messa all'esito di giudizio abbreviato in base alle prove acquisite nel corso delle indagini, a differenza del presente giudizio nel quale è stata assunta la testimonianza del Continisio, che ha negato di aver consegnato al ricorrente i prodotti indicati nel corso del colloquio intercettato. 2.9 Mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'elemento materiale del reato di cui al capo G). Anche per detta imputazione la Corte di appello non ha fornito risposta alle censure difensive con le quali si evidenziava che non vi era prova del pagamento delle somme percepite dal Chironna in base alla sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA], ma mai corrisposte al ricorrente. La Corte non ha affrontato il tema del reciproco v scambio di favori fra i due giudici di pace e dell'individuazione precisa dei ruoli assunti dai protagonisti dell'accordo corruttivo, avente ad oggetto i reciproci procedimenti, stante la distanza temporale tra il deposito dei ricorsi presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e quelli incardinati da questi presso l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. 2.10 Mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'elemento materiale del reato contestato al capo CC). La Corte di appello non ha tenuto conto della censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 8 I. 374/91, in quanto detta norma impedisce al giudice di pace di esercitare la professione forense dinanzi al medesimo ufficio ove egli svolge le funzioni, ma non vieta l'esercizio della professione nel circondario, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, sicché non vi era alcuna incompatibilità in relazione ai procedimenti iscritti presso il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, ove svolgeva le funzioni la Semidoppio, asseritamente corrotta dal ricorrente e destinataria della dazione illecita, indicata con il termine di bottiglie. La Corte ha ritenuto illogicamente che la consegna fosse avvenuta, ma di ciò non vi è prova, non risultando che i due si fossero incontrati il giorno dopo; ha ritenuto che il termine fosse di copertura, ma non spiega quali elementi giustifichino il ricorso a tale linguaggio e quale fosse l'utilità effettiva; peraltro, risultando del tutto ignoto il valore delle bottiglie, non può attribuirsi a tale utilità il significato di retribuzione degli atti compiuti dalla Semidoppio in favore del ricorrente, specie considerando il rapporto confidenziale esistente tra loro. Tali elementi, non valutati dalla Corte di appello, avrebbero imposto l'assoluzione dell'imputato o, in mancanza della prova della dazione, la qualificazione del reato come abuso d'ufficio, come richiesto dalla difesa, pin relazione ai provvedimenti emessi dalla Semidoppio in violazione dell'obbligo di astensione per conclamati motivi di opportunità. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi: 3.1 Violazione di legge processuale e vizi di motivazione in relazione alla illegittima modalità di duplicazione dei dati informatici e conseguente inutilizzabilità degli stessi. Si contesta la non corretta procedura di formazione della prova informatica, derivante da una non corretta procedura di estrazione della copia, oggetto di consulenza tecnica del P.m., e la violazione del principio del contraddittorio; in particolare, si contesta la mancanza nei verbali delle operazioni svolte dai consulenti ex art. 360 cod. proc. pen. del cd codice hash, che garantisce l'identità dei file e la loro immodificabilità. La Corte di appello ha respinto l'eccezione, rimandando alla motivazione del Tribunale e ritenendo utilizzabili le consulenze espletate in quanto nessuna norma prevede come obbligatoria la cifratura hash, ma non ha spiegato la ragione per la quale ha ritenuto idonea la procedura adottata ad assicurare conformità e immodificabilità della copia estratta e ciò nonostante le lacune emerse dalle dichiarazioni dei consulenti del P.m. (mancata verifica dell'origine dei file, autore, macchine su cui sono stati creati o modificati, della corrispondenza del bios del p.c. per verificarne la corrispondenza in termini di data, ora, con quelle dei file rinvenuti). Del tutto carente è la motivazione sull'eccepita violazione del contraddittorio, per non avere la Corte considerato che la rimozione dei dischi rigidi dai computer sequestrati avvenne in contraddittorio, come risulta dal relativo verbale, mentre della ulteriore attività di estrazione di copia forense dei supporti informatici non vi è traccia. 3.2 Violazione di legge penale e processuale in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari per mancanza dell'elemento oggettivo. Si deduce che l'unico dato a carico del [OSCURATO:PERSONA] è costituito dal rinvenimento nel computer dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di file contenenti le sentenze relative a procedimenti in cui questi era legale della parte vincitrice o a procedimenti di interesse dello [OSCURATO:PERSONA], perché patrocinate da soggetti a lui vicini. Richiamate le eccezioni sulla formazione della prova informatica di cui al punto precedente, si assume che la mera redazione della motivazione non costituisce controprestazione illecita né vi è prova che la decisione non fosse stata assunta dal [OSCURATO:PERSONA]. Trattandosi prevalentemente di procedimenti definiti all'udienza di discussione con lettura del dispositivo, la redazione della motivazione è mero adempimento materiale, vincolato alla decisione assunta dal giudice in dispositivo, sicché si è in presenza di una controprestazione non illecita e di una prestazione del corrotto solo presuntivamente illecita. 3.3 Violazione di legge penale e processuale ed erronea valutazione del compendio probatorio relativo alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 319- ter cod. pen. Si deduce che le controversie in esame riguardano opposizioni ad illeciti amministrativi del codice della strada nelle quali l'amministrazione è per lo più soccombente, sicché la condanna alle spese è la regola e non il contenuto dell'accordo corruttivo, né vi è prova della assunzione di decisioni di favore; è provato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimestichezza con il computer, tanto da scrivere a mano le minute delle sentenze ricopiate da altri, come confermato dai testimoni sentiti, ma tale dato decisivo è stato ignorato dalla Corte di appello né è provato che lo [OSCURATO:PERSONA] detenesse i fascicoli nel proprio interesse né che a ciò corrispondesse, in forza dell'accordo corruttivo, l'esito favorevole delle controversie a cui era direttamente o indirettamente interessato. 3.4 Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a tutti i reati dichiarati prescritti in primo grado per mancata pronuncia assolutoria per le ragioni illustrate nei punti precedenti.3.5 violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione all'art. 159 cod. pen. per intervenuta prescrizione precedente alla pronuncia di secondo grado o comunque, immediatamente successiva. I giudici di appello sono incorsi in errore nel calcolo del termine di prescrizione, atteso che le sospensioni verificatesi nel giudizio di primo grado per complessivi 958 giorni, pari a 2 anni, 6 mesi e 8 giorni, anziché 2 anni 7 mesi e 20 giorni indicati in sentenza, ridotti a 924 giorni per effetto della correzione operata dalla Corte di appello della sospensione di soli giorni 34 e non 60 dal 12 febbraio 2016, sono, quindi, pari a 2 anni, 6 mesi. e 14 giorni, cui si aggiungono 185 giorni per sospensioni verificatesi nel giudizio di appello e così complessivamente il periodo di sospensione ammonta a 1109 giorni pari a 3 anni e 14 giorni. Considerato che il reato si prescrive nel termine massimo di 10 anni e che la stessa Corte ne ha fissato la decorrenza al primo febbraio 2008, il termine massimo era maturato il 15 febbraio 2021. Va, tuttavia, rilevato che il termine di 64 giorni di sospensione ex lege imposto dalla disciplina emergenziale, anche a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 (Corte cost. n. 140 del 6 luglio 2021), deve essere ridotto a 49 giorni, intercorrenti tra la data dell'udienza del 23 marzo 2020 rinviata e l'11 maggio 2020, con ulteriore riduzione del termine di prescrizione prima indicato di altri 15 giorni. Ne deriva che anche per i reati non dichiarati prescritti dal Tribunale era maturata la prescrizione prima della sentenza di appello, comunque, maturata nelle more del deposito della motivazione secondo il computo effettuato in sentenza. 3.6 Violazione di legge e omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore articola i seguenti motivi. 4.1 Erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 159 cod. pen., 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 e illogicità della motivazione in ordine al calcolo del termine di prescrizione. Si rileva l'erroneità del calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione per le ragioni già indicate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con conseguente indicazione del termine massimo di prescrizione in 13 anni e 26 giorni, maturato per i reati di cui ai capi J) e G) rispettivamente il 26 febbraio 2021 e il 19 febbraio 2021. 4.2 Erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate in appello. Si contesta la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni, sebbene disposte per reati non connessi con quelli per cui erano state autorizzate. Si illustrano argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA], alle quali si rimanda, evidenziando che i reati contestati al ricorrente sono emersi solo occasionalmente nel corso delle intercettazioni disposte nel procedimento originario; si censura, inoltre, l'uso distorto della normativa speciale in tema di criminalità organizzata, non applicabile ai reati contestati per mancanza dei presupposti di legge. 4.3 Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 13 d.l. n. 152/91 per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga circa la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alle intercettazioni in materia di criminalità organizzata. Si deduce che la Corte di appello non ha motivato sul punto e la mancanza di motivazione si traduce nella inutilizzabilità delle intercettazioni. 4.4 Erronea applicazione dell'art. 319-ter cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al capo G) dell'imputazione per insussistenza del fatto, al più qualificabile come abuso d'ufficio. La Corte di appello ha affermato l'esistenza di uno stabile asservimento della funzione giurisdizionale, esercitata in violazione dei doveri di imparzialità e indipendenza, in contrasto con la formulazione dell'imputazione e con le disposizioni normative vigenti all'epoca dei fatti, atteso che solo con la riforma del 2012 il reato di corruzione in atti giudiziari contempla anche la corruzione per l'esercizio della funzione. I giudici hanno tentato di ricostruire singoli atti, asseritamente frutto di accordo corruttivo tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], senza però, individuare l'utilità data o promessa e il nesso causale tra questa e l'atto compiuto. In mancanza di elementi per individuare la data dell'accordo o della dazione o della promessa di utilità, dovrebbe individuarsi come data di consumazione del reato la data delle sentenze emesse nei due procedimenti esaminati in sentenza - 21 settembre 2007 per l'opposizione a sanzione amministrativa irrogata all'assistito dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e 30 novembre 2007 per il procedimento Chironna-Casarossa-; non sussiste la violazione dei doveri d'ufficio individuata dalla Corte nella concessione del lungo termine di rinvio né l'utilità, non potendo ritenersi tale la liquidazione delle spese nella misura di 250 euro del tutto proporzionate all'attività processuale svolta dai legali; non vi è prova che in relazione al procedimento Chironna lo [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato al ricorrente parte delle somme liquidate come compenso per l'accordo corruttivo. Mancano, quindi, gli elementi costitutivi del reato; manca anche lo stabile asservimento e la reciprocità dei favori tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], atteso che nel 2007 fino al febbraio 2008 il [OSCURATO:PERSONA] depositò presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modugno 22 ricorsi, di cui 20 assegnati allo [OSCURATO:PERSONA], ma solo uno definito con sentenza di accoglimento. Il reato doveva essere riqualificato in abuso d'ufficio, stante la violazione del dovere di astensione in presenza di rapporti personali e di un generico atteggiamento di favore, che trovava causa in detti rapporti e non in un accordo illecito. 4.5 Erronea applicazione dell'art. 319-ter cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al capo 3) dell'imputazione per insussistenza del fatto, al più qualificabile come abuso d'ufficio. Secondo l'accusa il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trattato 62 procedimenti dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme sulla competenza territoriale ricevendo in cambio aiuti, consistenti in sostituzioni in udienza nei procedimenti di interesse del [OSCURATO:PERSONA] e la redazione di un numero indeterminato di sentenze. Si obietta che: le sostituzioni in udienza tra avvocati rientrano nei normali rapporti di cortesia e delle consuetudini tra legali; non risultano individuate le sostituzioni in udienza; la redazione di sentenze da parte del [OSCURATO:PERSONA] non può considerarsi l'utilità della corruzione, venendo a coincidere con il falso in atto pubblico; l'utilità non può consistere nel compenso percepito dal [OSCURATO:PERSONA] di Pace perché erogato dallo Stato e non dal corruttore ed indipendentemente dall'esito del procedimento, sicché il deposito della motivazione indica solo il momento in cui la prestazione diventa esigibile, ma non incide né sul diritto alla corresponsione né sulla quantificazione; l'assegnazione dei procedimenti era affidata a criteri predeterminati e disposta dal coordinatore Castro, sicché il [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere. La Corte ha ricostruito i fatti in termini di stabile asservimento per ovviare alla mancanza di rapporto causale tra le utilità e il compimento dell'atto, ma il fatto doveva qualificarsi come abuso d'ufficio per le ragioni esposte al punto precedente. 4.6 Violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Si contesta la mancata considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, della risalenza dei fatti, del ridimensionamento degli addebiti e della gravità dei reati residui. 5. [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore articola i seguenti motivi. 5.1 Erronea applicazione degli artt. 129, 159 cod. proc. pen. e 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 e illogicità della motivazione in ordine al calcolo della prescrizione del capo O) dell'imputazione e alla determinazione del momento di commissione del reato. La Corte ha errato il calcolo del termine di prescrizione per errore derivante dal computo delle sospensioni verificatesi nei due gradi di giudizio, come già indicato nei ricorsi precedenti, con conseguente estinzione del reato in data 26 febbraio 2021, decorrendo il termine dal primo febbraio 2008. 5.2 Erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alle censure mosse con l'appello. Il motivo riproduce le censure relative all'inutilizzabilità dei risultati intercettativi per le ragioni già esposte nei ricorsi precedenti.5.3 Assenza di motivazione in ordine al reato di falso e alla mancata assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha dichiarato prescritto il reato di falso in atto pubblico senza valutare le deduzioni difensive né considerare che il Fazzini non è avvocato, sicché non vale per lui il riferimento al fatto che gli avvocati redigevano le sentenze delle proprie cause. Non si è considerato che proprio la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un redattore seriale e avesse redatto numerosissime motivazioni per diversi giudici di pace in un breve arco temporale dimostra che egli si limitava a redigere le motivazioni sulla scorta delle valutazioni e secondo le indicazioni del giudice senza fornire alcun contributo. Non si è accertato in che cosa sia consistito il concorso del Fazzini né considerato che per i tre fascicoli, oggetto del capo O), egli si limitò a fungere da latore della volontà di altri e da mero trasportatore di fascicoli, con conseguente assenza di dolo. 5.4 erronea applicazione dell'art. 319-ter cod. pen. e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo O) in concorso con la [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'accusa il Fazzini avrebbe segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni procedimenti indicatigli dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e un procedimento segnalatogli dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] da far assegnare al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ma la difesa ha documentato che le sentenze furono emesse da giudici di pace diversi e che le date delle sentenze indicate dalla Corte di appello sono errate, sicché il Fazzini non fece alcuna segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], che non assegnò le cause di interesse del [OSCURATO:PERSONA] al Servodio, mentre la causa di interesse del Pedone non è stata rinvenuta, come da attestazione di cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con i due legali, si limitò a trasportare per conto della [OSCURATO:PERSONA] i fascicoli allo [OSCURATO:PERSONA] in forza del rapporto amicale con la [OSCURATO:PERSONA], che giustifica i presunti favori individuati in sentenza. Il trasporto dei fascicoli non può ritenersi utilità collegata all'atto contrario ai doveri di ufficio, mancando la prova di un rapporto diretto tra atto e dazione di danaro o altre utilità, cui la Corte ha sopperito facendo riferimento all'asservimento della funzione giurisdizionale, che non è contestato. I favoritismi riservati dalla [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente sono da collegare al risalente rapporto personale con dovere di astensione del pubblico ufficiale, la cui violazione integra il reato di abuso di ufficio e non di corruzione, mancando lo scambio tra la funzione pubblica e un'utilità proveniente dal privato. 5.5 Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi di censura. 6.1 Carenza e illogicità della motivazione. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità dell'imputazione, affermandone la completezza e la descrizione della condotta corruttiva ascritta all'imputato: si sostiene, invece, che dal capo Y) dell'imputazione egli risulta il beneficiario finale e non il corruttore, in quanto l'accordo corruttivo è stretto tra il padre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha rinvenuto la prova del reato nella telefonata del 12 dicembre 2007 nella quale si lamentava con il padre delle assegnazioni delle sue cause a giudici di pace non graditi, apprendendo dal genitore che era successo qualcosa di cui non poteva parlare per telefono per poi rivolgersi allo [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe accordato con il giudice Sonno per redigere le otto sentenze di interesse del ricorrente. La prova è stata desunta dal rinvenimento nel computer di [OSCURATO:PERSONA] dei file delle otto sentenze, che accoglievano i ricorsi del ricorrente, datati 22 gennaio 2008, giorno precedente all'incontro tra il Mascolo e lo [OSCURATO:PERSONA], e risultavano uguali alle sentenze depositate il 29 gennaio 2008 dal giudice Sonno, ma l'unica condotta del ricorrente consiste nella telefonata con il padre: da ciò l'illogicità della motivazione, atteso che le otto sentenze si riferivano a cause iscritte nel 2006, già assegnate al giudice Sonno, già ritenuto un giudice compiacente, avendo accolto il 95% delle cause iscritte nel 2006 dal ricorrente, sicché la telefonata non poteva riferirsi al Sonno. Le lamentele erano, quindi, generiche e non si riferivano alle otto cause di cui all'imputazione. Anche in relazione all'utilità percepita dal giudice Sonno come controprestazione del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio la motivazione è illogica, non potendo la stessa essere costituita dal risparmio di tempo o di energie né dalla retribuzione unitaria spettante per legge al momento della decisione, lecita e versata dallo Stato, non dal corruttore, né è stato provato che il giudice avesse ricevuto regalie o altre utilità per le sentenze emesse in favore del ricorrente, che dovevano essere depositate perché andate in decisione. Si segnala che in sentenza la Corte di appello ha indicato il 31 marzo 2021 come termine di prescrizione del reato, che si chiede di dichiarare. Da ultimo, si contesta la condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di Bari, costituito parte civile, in quanto danno riconosciuto senza alcuna verifica e in assenza di prova, non risultando che le otto sentenze siano state impugnate. 7. Per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si articolano i seguenti motivi: 7.1 Erronea applicazione dell'art. 319-ter cod. pen. in quanto all'epoca dei fatti il ricorrente era un pensionato e non un pubblico ufficiale, sicché non poteva essere protagonista del reciproco scambio di favori, ritenuto dai giudici di merito, né destinatario di denaro o altre utilità. La Corte di appello non ha verificato se le sentenze emesse dai giudici di pace fossero giuste o destinate a favorire una parte processuale, limitandosi ad attribuirle al ricorrente in quanto dallo stesso presuntivamente redatte.7.2 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene provata la corruzione in base alle annotazioni contenute in un'agenda sequestrata in casa del ricorrente, secondo le quali egli percepiva dai giudici di pace 20 euro per ogni sentenza. Si sostiene che tale ricostruzione è contraria allo schema normativo perché è il pubblico ufficiale a corrispondere una somma all'estraneo per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, potendo al più configurarsi la truffa ai danni dello Stato. 7.3 Vizio di motivazione in relazione ai termini di prescrizione, calcolati in modo diverso rispetto ad altri imputati. Per il reato di cui al capo U) la Corte ha ritenuto non maturato il termine di prescrizione poiché la condotta si sarebbe protratta oltre il febbraio 2008, facendo riferimento ad un colloquio del 3 febbraio 2008 in cui si faceva riferimento alla sentenza della causa Addante-Pantaleo, che risultava già depositata il 15 gennaio 2008 come indicato nel capo di imputazione, sicché il termine di prescrizione, comprensivo delle sospensioni, era scaduto il 7 marzo 2021, non rilevando le telefonate successive. Anche per il capo Y) la Corte indica nel 31 marzo 2021 il termine di prescrizione, mentre per altri imputati il termine per detto capo di imputazione è ritenuto scaduto il 24 febbraio 2021. Illogica e incomprensibile è la dichiarata prescrizione al 10 marzo 2021 del reato di cui al capo T), contestato come commesso sino al 22 gennaio 2008, stessa data di consumazione del reato di cui al capo Y). 8. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi: 8.1 Erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 159 cod. pen. e 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 e illogicità della motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione. Si sostiene che per il capo CC) la data di consumazione del reato, indicata in rubrica il primo febbraio 2008 e ritenuta dalla Corte anche successiva, andrebbe anticipata al 15 gennaio 2008, data della conversazione avente ad oggetto la consegna delle bottiglie. Tenuto conto dei periodi di sospensione, calcolati in 3 anni e 26 giorni, la prescrizione sarebbe maturata entro la fine di febbraio 2021, anteriormente alla sentenza di appello. 7.2 Erronea applicazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione per le ragioni già illustrate da altri ricorrenti, riportate in precedenza. 7.3 Erronea applicazione dell'art. 319-ter cod. pen. e illogicità della motivazione per mancanza di connessione tra la remunerazione e l'esercizio della funzione. Le stesse sentenze di merito riconoscono il rapporto di intima confidenza tra la ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA] ed a tale rapporto era riconducibile il reciproco scambio di favori, senza alcuna correlazione tra dazione, regalie e gli atti d'ufficio, potendosi al più configurare l'abuso d'ufficio per la violazione del dovere dì astensione, reato questo ampiamente prescritto sin dal primo grado. 8. [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha formulato i seguenti motivi. 8.1 Violazione dì legge penale e processuale in relazione alle modalità di duplicazione dei dati informatici e conseguente inutilizzabilità nonché vizi della motivazione. Si denunciano le carenze e i vizi della procedura di duplicazione dei dati informatici per le stesse ragioni illustrate nel ricorso del [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda. 8.2 Violazione di legge ed errata valutazione del materiale probatorio. Non è configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi J) e R), in quanto l'unico elemento a carico del ricorrente è costituito dal rinvenimento nel suo computer di file contenenti le motivazioni di sentenze relative a procedimenti in cui era patrocinatore. Si sostiene che la mera redazione della sentenza non costituisce una controprestazione illecita, in quanto la decisione viene assunta dal giudice in udienza con la lettura del dispositivo. 8.3 Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al reato associativo, dichiarato prescritto sin dal primo grado. La Corte ha confermato il giudizio del Tribunale con motivazione laconica e apodittica, del tutto inidonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità per i supposti reati fine. 8.4 Violazione di legge in relazione al capo 3). La Corte ha valorizzato la doglianza del ricorrente, che sì lamentava con il [OSCURATO:PERSONA] dell'ostilità dello [OSCURATO:PERSONA], il quale assegnava all'altro giudice di pace di Modugno le sue cause, ma l'argomento è illogico e contrastante con l'ipotizzata partecipazione associativa del ricorrente, che sarebbe stato danneggiato, anziché favorito dal capo dell'associazione. Anche il rilievo attribuito al numero dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], accolti dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2006- 2008, non è giustificato, mancando la prova di un metodo per pilotare l'assegnazione delle cause, che non spettava al [OSCURATO:PERSONA], ma al giudice Castro. Neppure rileva l'esito favorevole delle cause, trattandosi per lo più di opposizioni ad illecito amministrativo, nelle quali l'amministrazione si costituisce di rado e di norma è soccombente, sicché la condanna alle spese è la regola. La controprestazione del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe costituita dalla redazione di 4 sentenze e dalla sostituzione in udienze in procedimenti in cui il [OSCURATO:PERSONA] era difensore: di queste non vi è riscontro, ma rientrano nelle ordinarie cortesie tra colleghi; quanto alle sentenze il riscontro si rinviene nel computer del ricorrente, ma il numero minimo rende la controprestazione davvero esigua e inidonea ad integrare il reato, potendo al più integrare solo il falso in atto pubblico. Si rileva, inoltre, che, tenuto conto della distanza temporale intercorrente tra decisione e deposito della sentenza, si sarebbe dovuta verificare la priorità temporale o meno della bozza rinvenuta nel computer del ricorrente rispetto al momento della decisione e non al deposito della motivazione, ma il tema è ignorato in sentenza benché la distorsione della funzione giurisdizionale riguardi la decisione e non la motivazione. 8.4 Violazione di legge in relazione al reato di cui al capo R). Il reato non sussiste, in quanto l'elemento probatorio consiste nella mera redazione di motivazioni conformi alla decisione assunta dal giudice, quindi, senza sviamento della funzione. 8.5 Violazione di legge e mancata pronuncia assolutoria ex art.129 cod. proc. pen. per tutti i reati dichiarati prescritti. Le argomentazioni illustrate per i precedenti capi 3) e R) valgono anche per tutti gli altri reati e per il reato associativo e avrebbero imposto l'assoluzione per mancanza di prova. In via subordinata si deduce: 8.6 violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e 159 cod. pen. per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 3) e R) prima della sentenza di appello per gli errori di calcolo dei periodi di sospensione già illustrati nell'analogo motivo articolato dagli altri ricorrenti, cui si rimanda. 8.7 violazione di legge e omessa rideterminazione della pena. Si segnala che, pur avendo dichiarato prescritti i reati di cui ai capi Z) e BB), la Corte non ha ridotto la pena per la continuazione, rimasta inalterata, essendosi limitata ad eliminare le pene relative ai resti prescritti. 8.8 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, negate solo con riferimento alla gravità dei fatti, invece, rilevante solo per la determinazione della pena. 9. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore enuncia i motivi di seguito illustrati. 9.1 Inosservanza della norma processuale di cui all'art. 270 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata respinta l'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento in assenza di connessione tra i reati. La censura replica le argomentazioni poste a fondamento dell'analogo motivo posto dai ricorsi precedenti, cui si rinvia; aggiunge un'ulteriore osservazione, dimostrativa dell'assenza di connessione, in quanto l'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. impone che i procedimenti connessi a quelli in cui è coinvolto il magistrato sono di competenza del medesimo giudice individuato ai sensi del primo comma di detta norma. 9.2 Violazione dell'art. 319-ter cod. pen. e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo O).Esclusa la sussistenza del reato per la eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della decisione, si sostiene che, anche prescindendo dalle stesse, il reato non sussiste, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha trattato e deciso i procedimenti indicati nel capo di imputazione, come dimostrato dalle sentenze prodotte, emesse dal [OSCURATO:PERSONA] di pace Liotine. Manca quindi, l'atto contrario ai doveri d'ufficio, manca il favoritismo ipotizzato, stante l'esito sfavorevole per il [OSCURATO:PERSONA], manca l'accordo corruttivo, il dolo specifico e le ipotizzate utilità sarebbero di modesto valore, consistendo in un profumo e in un anello ricevuto nel 2005 rispetto a fatti del 2008. Anche ritenendo che nella conversazione del 6 novembre 2007 il Fazzini comunicò alla [OSCURATO:PERSONA] i numeri dei procedimenti indicati nell'imputazione, si ribadisce che essi furono trattati da altro giudice e la motivazione della Corte sul punto è del tutto infondata; il colloquio del 23 ottobre 2007 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non menziona la [OSCURATO:PERSONA], ma genericamente il giudice ed è certo che gli unici procedimenti promossi dal [OSCURATO:PERSONA] e definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] furono definiti con sentenza di rigetto. Nessuna utilità ricevette la [OSCURATO:PERSONA] per la pratica espletata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dello studio [OSCURATO:PERSONA]-Fazzini, per la madre della baby-sitter della figlia della ricorrente, in quanto nulla era dovuto al professionista per la pratica espletata dai patronato. Anche le altre intercettazioni non dimostrano alcuna utilità per la collaborazione del Fazzini, consistente nella consegna dei fascicoli della [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] per la redazione delle sentenze e il profumo è solo un regalo di compleanno, peraltro, non consegnato. Il reato non sussiste; manca la motivazione sulla richiesta riqualificazione del reato in abuso di ufficio e sulla conseguente prescrizione. 9.3 Violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 159 cod. pen. e 83, comma 9, d.l. n. 18/2020 e vizi della motivazione in ordine al calcolo del termine di prescrizione per le ragioni già indicate nei ricorsi che hanno formulato la stessa eccezione. 9.4 Violazione dell'artt. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.416 cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere assolta in ragione del coinvolgimento nella presunta associazione solo per quattro mesi- dall'ottobre 2007 al febbraio 2008-, dei contatti solo con due imputati, dell'emissione di sentenze ritenute non favorevoli da alcuni imputati, dalla mancata segnalazione di un ricorso depositato dal compagno presso l'ufficio del giudice di pace di Modugno, dalla scarsa considerazione di cui godeva dal capo della presunta associazione. 9.5 Violazione dell'artt. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.323 cod. pen. di cui al capo B) e vizi della motivazione per omessa risposta alle deduzioni difensive. L'imputata doveva essere assolta perché il reato non sussiste, non essendo contestata la violazione dell'obbligo di astensione; manca l'atto contrario ai doveri di ufficio, non risultando violati i criteri di assegnazione dei procedimenti, come confermato dal cancelliere; la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto alcuna segnalazione dallo [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'assegnazione del ricorso Moramarco, presentato per conto del Cornacchia, e all'esito favorevole; non vi è violazione delle norme sulla competenza territoriale e le conversazioni intercettate avvengono solo tra il Moramarco e lo [OSCURATO:PERSONA], il quale era persino contrario all'assegnazione del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] né vi è alcuna utilità, avendo il teste Cornacchia escluso di aver consegnato denaro allo [OSCURATO:PERSONA] e al Moramarco, ex collega di studio. 9.6 Violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 319-ter cod. pen. contestati ai capi L) e N) e vizi della motivazione per insussistenza del reato. Anche per tali capi di imputazione manca l'atto contrario ai doveri d'ufficio, stante la correttezza delle assegnazioni, come riferito dal cancelliere; manca l'accordo corruttivo e anche la mera disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] a favorire una delle parti, avendo emesso provvedimenti contrari agli interessi dei coimputati; in relazione al capo N) non ebbe contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e addirittura rigettò i ricorsi del [OSCURATO:PERSONA]; per il capo L) non ricevette la segnalazione dello [OSCURATO:PERSONA] e neppure era a conoscenza del deposito del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 9.7 Violazione degli artt. 110-479 cod. pen. e 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui ai capi M) e N) e vizi della motivazione per insussistenza del fatto. Nelle pen drive dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] per il capo M) e [OSCURATO:PERSONA] per il capo N) furono rinvenute solo bozze di sentenze, evidentemente lette, condivise e sottoscritte dalla [OSCURATO:PERSONA] perché conformi alla decisione assunta in udienza con lettura del dispositivo con conseguente irrilevanza della successiva redazione dei motivi. 9.8 Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla minima riduzione di pena inflitta per l'unico residuo reato di cui al capo O) e al mancato riconoscimento delle generiche, nonostante l'incensuratezza e il ridimensionamento delle accuse già in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Il tema della prescrizione, posto in via preliminare dallo [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti, è pregiudiziale e la fondatezza del motivo incide sulla latitudine della motivazione, atteso che in presenza di una causa di proscioglimento deve applicarsi la speciale regola di giudizio prevista dall'art. 129, comma 1, cod.proc. pen., che ne impone la immediata dichiarazione, salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato ai sensi del secondo comma di detta norma. L'eccezione è fondata, in quanto il calcolo dei periodi di sospensione rilevante ai sensi dell'art. 159 cod. pen. va effettuato a giorni e non a mesi, a differenza del computo operato in sentenza. Pur avendo rettificato l'errore di calcolo compiuto dal primo giudice in ordine al periodo di sospensione intercorrente tra l'udienza del 12 febbraio 2016 e quella di rinvio del 18 marzo 2016, riducendo a 34 giorni (anziché 60) la sospensione del dibattimento per il legittimo impedimento, addotto dal difensore di alcuni imputati all'udienza del 12 febbraio 2016, i giudici di appello non hanno rilevato l'errore effettuato dal primo giudice, riprodotto anche nel calcolo di detta sospensione, pari a 35 giorni (non 34), essendo il 2016 anno bisestile, in quanto il calcolo va effettuato secondo il calendario comune in base alla regola generale dettata dall'art. 14, primo comma, cod. pen. E', infatti, consolidato il principio secondo il quale in tema di prescrizione trova applicazione il principio del "favor rei" e, ai fini del calcolo della prescrizione, il conteggio del periodo di sospensione del dibattimento deve essere effettuato con riferimento ai giorni e non anche ai mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 cod. proc. pen., ove tale modalità di calcolo risulti più favorevole per l'imputato (Sez. 4, n. 13115 del 08/01/2019, Izzo, Rv. 275705; Sez. F., n. 39250 del 22/08/2019 Iavazzo, Rv. 278971). Ne deriva che, in luogo dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di primo grado, calcolati in sentenza in 2 anni, 7 mesi e 20 giorni (pag. 58), le sospensioni ammontano a 934 giorni, corrispondenti a 2 anni, 6 mesi e 24 giorni. A tale periodo di sospensione vanno aggiunte le sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di appello: in primo luogo, la sospensione di 64 giorni disposta ex lege dal DPCM n. 18/2020 per l'emergenza pandemica oltre ai periodi di sospensione indicati in sentenza (pag. 59-60) per complessivi 202 giorni (56 giorni dal 12 ottobre al 7 dicembre 2020 per rinvio su richiesta dei difensori degli imputati; 65 giorni dal 7 dicembre 2020 al 10 febbraio 2021 ex art. 47 cod. proc. pen. e 17 giorni dall'i marzo al 18 marzo 2021 per rinvio richiesto dai difensori degli imputati, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]). La difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha contestato il calcolo del periodo di sospensione previsto dalla disciplina emergenziale per erronea applicazione dell'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020. Sostiene che il periodo non andrebbe calcolato in 64 giorni, ma in misura inferiore e precisamente in 49 giorni, atteso che, essendo fissata udienza il 23 marzo 2020, rinviata in base alla disciplina speciale, la sospensione doveva calcolarsi da tale data sino all'il maggio e non dal precedente 9 marzo 2020.L'obiezione trova fondamento nell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'il maggio 2020 (Sez. 3 n. 21367 del 02/07/2020, Rv. 279296-02; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, Rv. 279598-03). Pertanto, ai 934 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado vanno aggiunti 170 giorni (49+56+65) di sospensione verificatisi in grado di appello (escluso il rinvio di 17 giorni dall'i marzo al 18 marzo 2021 perché successivo al maturare del termine prescrizionale massimo, per quanto si dirà) per un periodo di sospensione totale di 1104 giorni pari a 3 anni e 9 giorni. Tenuto conto che il reato di corruzione in atti giudiziari si prescrive nel termine massimo di 10 anni, in ragione della pena edittale prevista all'epoca dei fatti (otto anni di reclusione più l'aumento di 1/4 ex art. 161 cod. pen.) e considerato che nei capi di imputazione la data ultima di consumazione dei reati è indicata genericamente solo con riferimento al mese di febbraio 2008 ("fino a febbraio 2008"), la decorrenza del termine di prescrizione va individuata nel primo giorno del mese indicato. A fronte di tale formulazione delle imputazioni, correttamente i giudici di appello hanno applicato il criterio più favorevole agli imputati, secondo il risalente e incontestato orientamento di questa Corte in base al quale, in tema di prescrizione del reato, ove il momento di cessazione della permanenza venga indicato in imputazione con il riferimento al solo mese, e cioè con formule quali "fino al mese di...", per il principio del "favor rei" la consumazione deve essere individuata nel primo giorno del mese indicato (Sez. 3, n. 8787 del 15/06/1998, Parrella, Rv. 211962). In modo conforme si è affermato che "nell'ipotesi di incertezza circa la data di consumazione del reato, il termine di decorrenza della prescrizione deve essere computato secondo il maggior vantaggio dell'imputato. Pertanto, quando sono noti soltanto l'anno ed il mese del commesso reato, e se ne ignora il giorno, il mese si intende compiuto con il compiersi del primo giorno di esso (Sez. F, n. 12379 del 28/08/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185329). Ne deriva che il termine massimo di prescrizione, comprensivo delle sospensioni prima indicate, pari a 13 anni e 9 giorni, è maturato il 10 febbraio 2021, quindi, prima della pronuncia della sentenza di appello. Tuttavia, anche calcolando i 64 giorni di sospensione previsti dalla disciplina emergenziale, la prescrizione sarebbe maturata il 26 febbraio 2021, quindi, ben prima dell'ulteriore sospensione del dibattimento disposta sino al giorno in cui fu pronunciata la sentenza (17 giorni dall'i al 18 marzo 2021).Diversamente, per il capo Y), essendo la contestazione formulata "fino al 22 gennaio 2008", il termine massimo di prescrizione, comprensivo delle sospensioni, è maturato il 31 gennaio 2021 o, al più tardi, il 16 febbraio 2021. 2. L'immediata operatività della causa estintiva preclude la rilevabilità di nullità processuali, anche assolute, secondo i principi affermati da epoca risalente e costantemente ribaditi dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez. U, n.17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017 Iannelli, Rv. 269810). Il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale, anche assoluta e insanabile, si dia prevalenza alla prima, trovando il principio la sua ratio nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa del giudizio e nella finalità di assicurarne la pronta definizione, evitando esasperati ed inutili formalismi, destinati solo a dilatare inutilmente l'attività processuale, il cui epilogo non può che essere identico, atteso che il giudice del rinvio non potrebbe fare altro che prendere atto dell'intervenuta prescrizione e dichiararla. Analogamente non rilevano in sede di legittimità i vizi di motivazione, in quanto l'estinzione del reato preclude l'acquisizione di ulteriori prove e impone di decidere allo stato degli atti, sicché in sede di rinvio il giudice del merito non potrebbe esimersi dal pronunciare immediatamente sentenza di non doversi procedere. Ne consegue che l'eccezione di nullità, proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo (peraltro, infondata e già respinta in sentenza con motivazione corretta, p.37) e l'eccezione di nullità del capo di imputazione, formulata dal Mascolo (parimenti ritenuta infondata e già respinta in sentenza) sono precluse dall'intervenuta prescrizione, che prevale su ogni questione di nullità. 2.1 Parimenti inammissibili per mancanza di interesse, a fronte della prescrizione maturata secondo il calcolo riportato in precedenza, sono i motivi con i quali i ricorrenti tentano di retrodatare la consumazione dei reati per contestare le determinazioni della Corte di appello. La contestazione avrebbe rilievo qualora incidesse sul termine di prescrizione, ma il diverso termine individuato in sentenza per alcuni episodi non rileva poiché la Corte di appello ha, comunque, ancorato la decorrenza della prescrizione al termine genericamente indicato nei capi di imputazione nel mese di febbraio 2008, che, come già detto, ai fini del calcolo della prescrizione, è più favorevole agli imputati, pur essendosi le indagini concluse con l'esecuzione delle perquisizioni del 14 febbraio 2018 presso uffici e studi legali degli imputati. 2.2 In ogni caso sono del tutto infondate le censure a tal fine articolate dallo [OSCURATO:PERSONA] nel quarto motivo di ricorso. 2.2.1 Quanto al capo D)- che ha ad oggetto i rapporti con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i favori assicuratigli dal ricorrente, facendo depositare presso il suo ufficio, autoassegnandosi i ricorsi presentati dal legale e smistandone altri presso l'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA], ove operava il [OSCURATO:PERSONA], che ne assicurava assegnazione a se stesso, iter ed esito favorevole secondo le indicazioni dello [OSCURATO:PERSONA] ovvero disponendo l'immediata sospensione del provvedimento di revoca della patente di guida disposta dal Prefetto nei confronti di sorvegliati speciali, assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e lunghi rinvii per la trattazione dei ricorsi nel merito, così da garantire ai destinatari della sanzione l'immediata disponibilità del titolo di guida sino alla decisione definitiva sul merito e da vanificare la sanzione- la contestazione copre il periodo da ottobre 2007 al febbraio 2008 e, sebbene la dazione illecita (confezione assortita di pesce pregiato e champagne) si collochi nel dicembre 2007 in occasione delle festività natalizie, la Corte di appello ha dato atto della prosecuzione del rapporto illecito tra i due, risultante dai colloqui intercettati relativi alla consegna di altri 4 ricorsi, 2 dei quali furono consegnati dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'incontro del 12 febbraio 2008 e sequestrati il 14 febbraio presso lo studio di quest'ultimo dagli operanti. Ne deriva che la Corte ha inteso giustificare, a fronte dell'obiezione difensiva, ma in presenza della contestazione di più fatti in continuazione, la prosecuzione dei rapporti e la proiezione del patto corruttivo anche dopo il natale 2007; tuttavia, ha correttamente calcolato il termine di prescrizione, attenendosi alla contestazione e al criterio di calcolo nei termini più favorevoli per l'imputato, fissandone la decorrenza dal primo giorno del mese di febbraio. 2.2.2 Per il capo CC) valgono analoghe considerazioni, atteso che l'imputazione si ferma al febbraio 2008, cui è ancorato il calcolo del termine di prescrizione, che la difesa vorrebbe far retroagire al 15 gennaio 2008, facendolo coincidere con l'epoca della dazione illecita (consegna di bottiglie promesse dal ricorrente alla Semidoppio per ringraziarla, in quanto debitore, dei favori ottenuti). 2.2.3 Stessa soluzione vale per il capo G): la difesa tenta di far risalire la decorrenza del termine di prescrizione al momento di emissione della sentenza Chironna/Casarossa di interesse dello [OSCURATO:PERSONA], mentre i giudici hanno valorizzato il momento di effettiva erogazione dell'importo di circa 7 mila euro, coincidente con l'emissione da parte della società assicuratrice dell'assegno in data 22 gennaio 2008 in favore del Chironna, cui seguiva la sollecitazione dello [OSCURATO:PERSONA] al cliente di incassare l'assegno e di portargli la somma di 4 mila euro, destinata non solo a lui, a riprova della percezione dell'utilità indebita e della prevista spartizione con il correo, emergente dalla telefonata del 24 gennaio 2008, riportata in sentenza ("mi devi portare 4 mila euro, tremila sono a te, non è che mangia una bocca sola, fammi spiegare, non è che sono tutti a me i 4 mila... Anche se mi spettano... però, avendo avuto un risultato così brillante, un motivo c'è... non è che", p. 79). 3. Anche l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. e i motivi processuali collegati con i quali si denunciano vizi di motivazione dei decreti autorizzativi, destinati a cedere in presenza della causa estintiva, risultano ancor prima inammissibili. Premesso che l'inutilizzabilità è istituto diverso dalla nullità; che l'inutilizzabilità non è equiparabile all'illegalità, ma è sanzione prevista per atti compiuti in violazione di un divieto probatorio, che incide sugli effetti degli atti (Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo e altri, Rv.246271); che non opera in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto per le nullità dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasnnissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Corte cost. n. 219 del 2019), ne consegue che l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse (Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432-02; Sez. 1, n. 16293 del 02/03/2010, Aquino, Rv. 246657). Alla luce di tali principi l'eccezione si rivela generica, ma lo è, soprattutto, per violazione dell'onere di allegazione. I ricorrenti non hanno allegato ai ricorsi alcun decreto né atti a supporto dell'eccezione, idonei a provare le circostanze di fatto su cui essa si fonda, pur essendo onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare specificamente gli atti affetti dal vizio denunciato e chiarine l'incidenza sul compendio probatorio, nella specie non costituito esclusivamente dai risultati intercettativi, ma, come risulta dalle sentenze di merito, anche dalla documentazione sequestrata nel corso delle perquisizioni, da quella rinvenuta nei computer degli imputati, da quella acquisita presso gli uffici giudiziari, dagli esiti dei servizi di osservazione e dalle dichiarazioni testimoniali. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l'omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell'interesse ad impugnare (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02). Nella stessa linea si è affermato che, allorché si eccepisce con ricorso l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). Di ciò dimostra di essere consapevole la difesa dello [OSCURATO:PERSONA], che, a titolo esemplificativo, "ma con espresso richiamo documentale ai fini dell'allegazione della questione", riporta nel ricorso (pag. 23-24) il testo del decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 20/09/2007, che autorizzava le intercettazioni nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], al fine di dimostrare che il decreto non conteneva alcun riferimento al reato di cui all'art. 319-ter cod. pen., ma solo riferimenti alle attività illecite dell'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che alcun riferimento al reato di corruzione si rinviene nella nota del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Bari del 7 maggio 2007, richiamata nel decreto, né nei successivi decreti di proroga, essendovene riferimento solo nel decreto di stralcio del 31 gennaio 2008, con cui fu disposta la formazione di autonomo fascicolo, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, competente ex art. 11 cod. proc. pen. Ma al ricorso non risultano allegati gli atti richiamati dal ricorrente, né precedenti né successivi, in particolare, la nota dei CC, richiamata per relationem, e la richiesta del P.m., sebbene dal testo del decreto trascritto nel ricorso emerga che: a) la richiesta del P.m. aveva ad oggetto l'autorizzazione a disporre nuove intercettazioni; b) il decreto rinviava ai precedenti provvedimenti autorizzativi quanto ai gravi indizi in merito ai reati ipotizzati e al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], giudice di pace ad Altamura in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Mario; c) il procedimento era iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri per i reati di cui agli artt."416 + altri". Se ne ricava l'assoluta insufficienza del solo decreto trascritto a dimostrare la fondatezza dell'eccezione, stante il rinvio a precedenti decreti autorizzativi quanto a gravità indiziaria relativa ai rapporti tra il Dambrosio e lo [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo di quest'ultimo; peraltro, l'indeterminatezza dell'indicazione dei reati per i quali si procedeva a carico dello stesso Dambrosio, oltre al reato associativo, non esclude che potesse essere contemplato anche il reato di corruzione, sicché l'eccezione difensiva, sfornita di ogni allegazione, risulta generica e astratta, risolvendosi in una prospettazione parziale, incompleta ed inidonea, che non consente alcuna verifica. Peraltro, alcuni episodi corruttivi risalgono al maggio 2007 (capo E), sicché il riferimento alla nota dei CC del maggio 07 e ai precedenti provvedimenti autorizzativi ancor più ne avrebbe imposto l'allegazione, al pari dei provvedimenti di proroga precedenti al decreto trascritto nel ricorso.Ma, soprattutto, va rilevato che, in contrasto con la dedotta "iscrizione del reato di corruzione in atti giudiziari solo nel provvedimento di stralcio del 31 gennaio 2008", la stessa difesa dello [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di appello affermava, invece, che "l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari trovava riscontro per la prima volta nell'ambito della richiesta di autorizzazione all'intercettazione telefonica, formulata dal P.m. il 2 ottobre 2007" (p. 16 atto di appello), consentendo di ricavarne che l'autorizzazione era stata rilasciata anche per tale ipotesi di reato, rientrante, al pari degli altri reati per cui si procede, nei limiti autorizzativi previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. A fronte di tali discordanze, non solo cronologiche, su circostanze ed elementi di fatto essenziali per la verifica richiesta sulla relazione tra le notizie di reato, la dedotta mancanza di connessione tra i reati è prospettazione non documentata, non verificabile, rimarcando ulteriormente la genericità dell'eccezione, specie laddove si consideri che il reato contestato al capo C) contemplava l'aggravante mafiosa nella forma agevolativa in ragione dell'impegno profuso dallo [OSCURATO:PERSONA] in favore del Dambrosio, intervenendo sul collega [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari: elemento questo, valorizzato nella sentenza di primo grado (sebbene sia stata ritenuta insufficiente e contraddittoria la prova della corruzione, p. 36), idoneo a fondare l'ipotizzata connessione tra le notizie di reato in ragione della strumentalizzazione della funzione giurisdizionale svolta dallo [OSCURATO:PERSONA] in favore del capo dell'associazione mafiosa investigata. Né può trascurarsi che solo l'emersione di un'associazione a delinquere finalizzata alla gestione privatistica dell'attività giurisdizionale nel distretto della Corte di appello di Bari, mediante la reciproca messa a disposizione dei vari Giudici di Pace collegati, ha imposto lo stralcio e la trasmissione degli atti per competenza funzionale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ex art. 11 cod. proc. pen., nulla ostando, altrimenti, alla trattazione unitaria del procedimento presso l'AG di Bari. A differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, va ribadito che la trasmissione degli atti per competenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. è possibile solo a seguito dell'iscrizione dei magistrati come indagati e non prima dell'assunzione di tale veste formale. Infatti, in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Sez. 5, n. 21128 del 01/03/2018, Rv. 273168; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256873; Sez. 6, n. 13182 del 02/04/2012, Vitalone, Rv. 252593). Ciò significa che per poter valutare l'incompetenza ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. deve poter essere effettuata una verifica in relazione ad un fatto concretamente ipotizzato, da cui possa desumersi la formale veste di indagato o di persona offesa o di danneggiato, il che presuppone evidentemente l'individuazione precisa del fatto e la sua concreta iscrizione nell'apposito registro. Né l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art.335 cod. proc. pen. con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti in precedenza, in quanto l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.m. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). 4. Ciò detto e ribadito che in presenza di una causa di proscioglimento non rilevano nullità o vizi processuali, anche insanabili, risultano, comunque, inammissibili perché generici, non sorretti da alcuna allegazione nonché manifestamente infondati, i motivi relativi: 4.1 alla mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi. Entrambi i giudici di merito hanno chiarito che i decreti rinviavano alle più complete richieste del P.m., che davano conto delle risultanze di indagine e dell'emersa anomalia dei rapporti tra il Dambrosio e lo [OSCURATO:PERSONA], non in qualità di legale, ma di giudice di pace, ed è indiscussa la legittimità della motivazioneper relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 26139 del 03/05/2019, Ricotta, Rv. 276975- 02; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Pm in proc. Tipa e altri, Rv. 270758); 4.2 all'insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa speciale per le intercettazioni in materia di criminalità organizzata, non applicabile ai reati ordinari contestati ai ricorrenti. Va, invece, considerato che anche il reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen. rientra nella nozione di criminalità organizzata: é stato, infatti, affermato che ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906);4.3 all'insussistenza della connessione tra i reati, provata, secondo la tesi sostenuta nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], dalla mancata trasmissione per competenza anche degli altri reati ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. L'obiezione trascura che la competenza distrettuale, legittimamente radicata per un reato previsto dall'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. si estende a tutti i reati connessi e a tutti gli imputati giudicati nello stesso procedimento, in ragione della particolare vis actrativa esercitata dai reati elencati nella norma, quand'anche gli ulteriori reati connessi fossero più gravi e commessi fuori distretto, sicché tale competenza speciale prevale sempre, anche in deroga all'art. 16 cod. proc. pen., ma nella fattispecie ha trovato un limite solo per i reati coinvolgenti magistrati, soggetti alla speciale regola derogatoria in tema di competenza in ragione della ratio, che giustifica lo spostamento di competenza in altro distretto per la qualità e le funzioni esercitate dall'imputato. 4.4 Analogamente é da ritenere assorbito il motivo con il quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa, in particolare, del diritto di ascolto delle conversazioni intercettate. Il motivo, già respinto in sentenza (p. 42-44), é manifestamente infondato. L'accesso all'intero materiale captativo è consentito con il deposito degli atti alla chiusura delle indagini, ma non sussiste un diritto incondizionato ad ottenere copia integrale di tutte le registrazioni, essendo previsto dall'art. 268 cod. proc. pen. un apposito subprocedimento per la selezione degli atti rilevanti per il dibattimento, destinato a contemperare il diritto di difesa dell'imputato e il diritto dei soggetti estranei alle indagini, coinvolti in conversazioni irrilevanti. Dalla sentenza risulta che alla difesa fu consentito l'accesso agli atti, data la possibilità di individuare le conversazioni rilevanti per la posizione dell'indagato, di procedere all'ascolto e di ottenere copia delle registrazioni senza alcuna compressione del diritto di difesa. 4.5 Stessa sorte spetta anche le eccezioni relative alla inutilizzabilità delle consulenze tecniche sul materiale informatico sequestrato per mancata adozione di misure idonee ad assicurare la conformità agli originali, già respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, evidenziando che nessuna norma prevede la presenza del codice hash quale indicatore di conformità all'originale e di immodificabilità dei dati informatici duplicati. Il principio è stato già affermato da questa Corte, chiarendo che l'assenza dei codici "hash" nei "file" audio estratti dal "server" non rileva ai fini della prova della loro corrispondenza con la registrazione originale (Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281603). Nella stessa linea si colloca una sentenza più risalente, che in tema di perquisizione di sistema informatico o telematico ha affermato che sia l'art. 247, comma 1-bis, che l'art. 260, comma 2, cod. proc. pen., si limitano a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, Rv. 265180). Ebbene, le sentenze di merito hanno dato atto che le operazioni di duplicazione furono eseguite in contraddittorio con i consulenti di parte, i quali non sollevarono nessuna obiezione, e che i consulenti tecnici del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], sentiti in dibattimento, non furono in grado di indicare con precisione vizi o fallacie operative inidonee ad assicurare la corrispondenza agli originali, essendosi limitati ad effettuare affermazioni astratte e generiche sul tipo di procedure da seguire (v. pag. 26 della sentenza di primo grado). 5. Tutto ciò premesso, dalla intervenuta prescrizione dei reati discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti in termini di "evidenza", secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275) elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E' principio consolidato che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. 4, n. 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; conf. Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv. 259445). Ed è pacifico che tale evidenza della prova deve emergere dalla motivazione della sentenza impugnata (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Va ribadito, infatti, che in presenza di una causa di estinzione del reato, l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. secondo un criterio che attiene alla constatazione più che alla valutazione e all'apprezzamento, poiché l'annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Alla luce di tale speciale canone di giudizio e solo al limitato fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. si esamineranno i motivi di ricorso. 6. Tale evidenza non sussiste per lo [OSCURATO:PERSONA], emergendo, invece, convergenti elementi di prova della commissione dei reati ascrittigli.L'ottavo, il nono e il decimo motivo del ricorso denunciano vizi della motivazione, contestando la lettura dei fatti accolta in sentenza alla quale si contrappone una ricostruzione alternativa, ritenuta più aderente all'interpretazione delle risultanze intercettative: già tale impostazione, alla luce dei principi riportati in precedenza, rende i motivi inammissibili e manifestamente infondati. 6.1 Il motivo relativo al capo D), già esaminato in precedenza ai fini della prescrizione, propone una ricostruzione alternativa del fatto del tutto illogica e contrastante con il tenore del colloquio, nel quale il Continisio si premurava di informare il ricorrente del regalo importante, ordinatogli dall'Ungaro, e lo sollecitava a ringraziarlo: circostanza che, come correttamente rilevato in sentenza, non avrebbe senso nel caso di mancata predisposizione e consegna del regalo, risultando, peraltro, dal testo del colloquio che il Continisio esortava lo [OSCURATO:PERSONA] a passare da lui al rientro da Roma e questi acconsentiva, rendendo in tal modo evidente che il Continisio non avrebbe dovuto effettuare alcuna consegna ("Comunque io non ti ho detto niente, tu solo chiamalo e ringrazialo, digli Madonna! fai finta che non ci siamo sentiti, che ti ho portato direttamente il pacco" pag. 68-69). 6.2 Anche il motivo relativo al capo G) denuncia vizi della motivazione, senza alcun confronto con la giustificazione resa in sentenza, fondata sul contenuto inequivoco della telefonata del 14 gennaio 2008 con la quale lo [OSCURATO:PERSONA] convocava il Chironna presso il suo studio, sollecitandolo a cambiare l'assegno e a portargli 4 mila euro destinati non solo a lui, ma all'evidenza anche al [OSCURATO:PERSONA], che aveva emesso la sentenza favorevole al cliente del ricorrente, nonostante il palese difetto di competenza, superato con l'espediente ideato dallo [OSCURATO:PERSONA] di citare anche una sua vecchia cliente di [OSCURATO:PERSONA] per radicare la competenza del giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento, coerentemente ritenuto significativo delle finalità illecite perseguite dagli imputati, violando regole e criteri di competenza e assegnazione, viene riduttivamente prospettato nel ricorso come scambio di favori tra legali, ignorando il dato oggettivo, ritenuto rilevante e confermativo dell'accusa, costituito dal ritrovamento della sentenza nel computer dello [OSCURATO:PERSONA] (in un file cancellato) e in un floppy del [OSCURATO:PERSONA], riportante la scritta "[OSCURATO:PERSONA]", a riprova della concordata stesura del provvedimento (pag. 77-78 sentenza impugnata). 6.3 Analoghe considerazioni valgono per il capo CC). I motivi replicano quelli di appello, esaminati puntualmente in sentenza (pag. 109), ove si rimarca l'errata impostazione del ricorrente, in quanto le problematiche legate all'attribuzione delle funzioni di giudice di pace ad avvocati sono state risolte dal legislatore prevedendo cause di incompatibilità nei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 della I. n. 374 del 1991, e, in particolare, stabilendo nel comma 1-bis cit. che "gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado". Incompatibilità non rilevata dalla Semidoppio, chiaramente consapevole di violare sia tale regola che l'obbligo di imparzialità impostole, stante il rapporto confidenziale esistente con lo [OSCURATO:PERSONA], con il quale si incontrava puntualmente prima delle udienze in cui avrebbe trattato processi di interesse dell'amico per concordare orari, eventuali rinvii o, comunque, per accoglierne le segnalazioni e favorirne gli interessi (v. pag. 110 sentenza impugnata). Anche sulla consegna e sul modesto valore della dazione illecita la sentenza risponde alle obiezioni difensive con argomentazione giuridica corretta, attribuendo rilievo non all'entità e al valore della dazione, ma alla causa della stessa e alla sua correlazione con l'atto d'ufficio compiuto per favorire i clienti dello [OSCURATO:PERSONA] in patente violazione del dovere di imparzialità e correttezza: correlazione, che esclude la derubricazione del reato di corruzione in atti giudiziari in abuso di ufficio e che emerge palesemente dal colloquio in cui lo [OSCURATO:PERSONA] esaltava la decisività del proprio intervento nel giudizio di convalida di tale Campanaro, oggetto di segnalazione (pag. da 110 a 112 sentenza impugnata). 7. Analoghe considerazioni valgono per i motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che replicano i motivi di appello e tentano di accreditare la tesi secondo la quale la redazione delle sentenze ad opera di terzi in base alla decisione autonomamente assunta dal giudice escluderebbe ogni sviamento della funzione giurisdizionale. La prospettazione difensiva, fondata sulla scarsa dimestichezza del ricorrente con il computer, che dovrebbe far degradare la redazione della motivazione a mera operazione materiale di scrittura, trascura la giustificazione resa dai giudici di merito, che hanno valorizzato il rapporto di dipendenza del ricorrente dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale si faceva consegnare i fascicoli, specie quelli cui era interessato, direttamente o per conto di suoi amici, in modo da redigere la sentenza secondo il proprio interesse. I giudici di merito hanno già chiarito che non è stata fornita plausibile spiegazione della presenza nel computer dello [OSCURATO:PERSONA] di sentenze in data precedente al deposito né giustificazione alcuna dell'affidamento dell'incarico di redigere sentenze proprio al soggetto interessato alla causa né del rinvenimento presso l'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA] di fascicoli relativi a procedimenti trattenuti in decisione dal [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fosse all'interno alcun appunto o bozza o traccia di motivazione del giudice, che formalmente aveva trattenuto le cause in decisione (pag. 102-103 sentenza impugnata). Emblematica è la telefonata tra lo [OSCURATO:PERSONA] e la moglie di Addante -una delle parti in causa Addante/Pantaleo-, 7.) alla quale riferiva che la sentenza era già scritta e poteva fargliene avere una copia estratta dal suo computer. A fronte di tali elementi oggettivi i motivi esulano dal perimetro delineato in precedenza, in quanto propongono una lettura alternativa dei fatti senza alcun confronto con le sentenze di merito, che escludono l'evidenza probatoria dell'innocenza dell'imputato. Di assoluta genericità e meramente enunciativa è la richiesta di proscioglimento anche per i reati dichiarati prescritti in primo grado, non essendo stato dedotto alcun elemento o evidenza giustificativa del richiesto proscioglimento nel merito. 8. Manca l'evidenza probatoria, nel senso prima indicato, anche per il [OSCURATO:PERSONA], che nel ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in realtà, proponendo considerazioni giuridiche e fattuali, alternative rispetto alla valutazione dei giudici di merito, ben lontane dall'incontestabilità e dall'evidenza degli elementi giustificativi delle censure. E' sufficiente rimandare per il capo G) alle considerazioni già espresse per lo [OSCURATO:PERSONA] (paragrafo 6.2) e al chiaro tenore dei colloqui tra i due, riportati in sentenza (pag. 76 e 77), che smentiscono la tesi difensiva e dimostrano la concertazione per definire iter processuale ed esito dei procedimenti segnalati. Stesse considerazioni valgono per i motivi relativi al capo J), diretti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove e non a segnalare elementi di decisiva rilevanza per l'assoluzione. Il rilievo attribuito in sentenza (pag. 84- 85) al numero dei ricorsi dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], assegnati al [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli assegnati all'altro [OSCURATO:PERSONA] di Pace, al "giochetto" ideato per pilotare l'assegnazione dei ricorsi, alla preoccupazione del [OSCURATO:PERSONA] di comprendere le ragioni della presunta ostilità dello [OSCURATO:PERSONA] e agli espedienti escogitati per superarla (facendo firmare i ricorsi da altri professionisti o comprando qualcuno della cancelleria), alla redazione delle sentenze per conto del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti in cui il [OSCURATO:PERSONA] era difensore, alle sostituzioni che questi gli garantiva nella cause in cui il [OSCURATO:PERSONA] era difensore, individuati quali utilità inserite in un risalente rapporto corruttivo, dà ampiamente conto della corretta qualificazione giuridica dei fatti in ragione della accertata contaminazione e distorsione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale. 9. Analoghe considerazioni valgono per il Fazzini, che ripropone censure di merito, già esaminate e disattese con congrua motivazione in sentenza, laddove si esclude il ruolo di "mero trasportatore di fascicoli", che si vorrebbe attribuire al ricorrente. Tale prospettazione riduttiva è stata respinta perché in netto contrasto con i colloqui intercettati, dai quali risulta la segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] di procedimenti di interesse di alcuni legali (avv. [OSCURATO:PERSONA] e Pedone) con espressa indicazione e, persino, spiegazione del contenuto dei provvedimenti consegnatile (pag. 90-91), il consapevole contributo prestato alla redazione delle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] da parte dello [OSCURATO:PERSONA], al quale egli non si limitava a consegnare i fascicoli, ma con il quale discuteva delle sentenze da scrivere e concordava il contenuto della motivazione da redigere, anche per superare i rilevati errori della [OSCURATO:PERSONA] (p. 92): elementi questi, di per sé, sufficienti a dimostrare la consapevolezza dei falsi commessi, dell'esercizio orientato della giustizia e a provare il contributo prestato nonché la ragione delle utilità garantite alla [OSCURATO:PERSONA], riconducibili, per la stretta connessione logica e cronologica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, non al risalente rapporto di amicizia, ma al pieno inserimento nel sistema illecito rivelato dalle indagini, come confermato dalle dichiarazioni dell'Altieri, ex fidanzato della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 95-96 sentenza impugnata). Conseguentemente logica e corretta é la ritenuta impossibilità di ridurre i favoritismi ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla mera violazione dell'obbligo di astensione, integrante l'ipotesi residuale dell'abuso di ufficio. 10. Anche per il Mascolo le censure si fondano su argomenti inerenti al merito e sulla prospettazione di vizi di motivazione, che non possono trovare ingresso in questa sede alla luce della regola di giudizio dettata dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che rimane subordinata ad una situazione di evidenza probatoria risultante obiettivamente dagli atti nel momento in cui si verifica il fatto estintivo, il che nel caso di specie non è. La prospettazione riduttiva del ricorrente, che sostiene di essere mero beneficiario e non corruttore e attribuisce all'autonoma iniziativa del padre l'accordo corruttivo con lo [OSCURATO:PERSONA], ignora le argomentazioni dei giudici di merito, fondate sul colloquio con il genitore, con il quale egli non si lamentava soltanto dell'assegnazione delle sue cause a giudici di pace non graditi, ma ne chiedeva la ragione, in tal modo dimostrando di conoscere il sistema illecito imperante, di averne registrato disfunzioni e di volere una spiegazione. Dalla stessa risposta del padre, già vice coordinatore dei giudici di pace di Bari ("è successo qualcosa, te lo dico dopo, non posso parlare per telefono", pag. 105) e dall'elevatissima percentuale di accoglimento dei ricorsi presentati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte del giudice Sonno (95% nel 2006) ne è stata tratta conferma, ulteriormente corroborata dai colloqui intercettati tra il padre del ricorrente e lo [OSCURATO:PERSONA], che, su richiesta del primo provvide a redigere otto sentenze relative a procedimenti, assegnati al giudice di pace Sonno in cui legale della parte vittoriosa era l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il rinvenimento delle otto sentenze nella pendrive dello [OSCURATO:PERSONA], risultate redatte il giorno dopo la sollecitazione di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 106) e prima del deposito delle stesse, _y2 riscontra l'accusa e il concorso del ricorrente nei reati ascritti allo [OSCURATO:PERSONA], oltre che al padre e al Sonno. 11. Neppure per lo [OSCURATO:PERSONA] emergono dagli atti né risultano dedotte evidenze probatorie, immediatamente rilevabili e di incontrovertibilità tale da imporne l'assoluzione. Anche detto ricorrente propone una lettura riduttiva dei fatti e delle prove, contesta il ruolo di redattore seriale di sentenze per numerosi giudici di pace, attribuitogli dai giudici di. merito, e persino le annotazioni dell'agenda sequestratagli, contenente nomi e importi percepiti per le sentenze redatte, nonché la configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari, trascurando il decisivo e consapevole apporto concorsuale fornito nella commissione dei falsi in atto pubblico e nella gestione privatistica della funzione giurisdizionale, asservita alle esigenze delle parti segnalate, risultante dai colloqui intercettati e dal materiale informatico sequestrato, che provano l'inserimento del ricorrente nel sistema illecito scoperto, come concordemente ritenuto dai giudici di merito. 12. Considerazioni analoghe valgono per la posizione della Semidoppio, il cui ricorso minimizza i fatti e pretende di iscriverli nella cornice residuale dell'abuso di ufficio in forza del rapporto confidenziale con lo [OSCURATO:PERSONA] e del reciproco scambio di favori, escludendo ogni correlazione tra regalie e atti d'ufficio, in contrasto con le segnalazioni e gli incontri con lo [OSCURATO:PERSONA] di poco precedenti ed in vista della trattazione dei procedimenti di interesse di questi, che, secondo la valutazione conforme dei giudici di merito, provano l'interferenza e il condizionamento della funzione giurisdizionale e la correlazione tra utilità e esercizio della funzione, già illustrata trattando il capo CC) per lo [OSCURATO:PERSONA], cui si rimanda. 13. Parimenti per il [OSCURATO:PERSONA] non sussistono elementi "evidenti" dell'innocenza dell'imputato o elementi positivi della sua estraneità rispetto agli addebiti contestati o la mancanza assoluta di prove a suo carico. Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, in realtà, diretti a proporre una chiave di lettura dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, trascurando la rilevanza degli elementi acquisiti a suo carico, risultanti dai colloqui intercettati e dal rinvenimento di sentenze redatte per conto del [OSCURATO:PERSONA]. E' sufficiente rimandare alla motivazione già resa per detto ricorrente in relazione al capo 3) e quanto al capo R) al rinvenimento di file nel computer del ricorrente di sentenze relative a procedimenti, assegnati al giudice Servodio, conclusisi con esito favorevole per la parte assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] oltre al rinvenimento presso il suo studio di fascicoli d'ufficio in originale, trattenuti in decisione dal giudice Servodio. Decisivo riscontro è offerto dal >4-7 colloquio, riportato in sentenza (pag. 98), dal quale emerge la prova che il ricorrente redigeva sentenze per conto del giudice, apparente estensore delle relative motivazioni. 14. Non si sottrae ai medesimi rilievi il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che ugualmente propone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, incompatibile con l'evidenza probatoria dell'innocenza. I motivi di ricorso ignorano la risposta resa in sentenza relativamente alle cause segnalate dal Fazzini, come già detto per il capo O) al precedente punto 9, cui si rimanda, nonché all'irrilevanza della dedotta modestia delle utilità ricevute rispetto alla decisività della correlazione con gli atti di ufficio, risultando priva di rilievo la circostanza che le cause segnalate dal Fazzini fossero state assegnate e decise dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 e 2012 cioè in epoca in cui la ricorrente non svolgeva più le funzioni di giudice di pace (pag. 90-92). Analogamente per gli altri reati, contestati ai capi A), B), L), M) e N), il ricorso denuncia vizi di motivazione, contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e sollecita una rivalutazione del merito, senza addurre elementi giustificativi di un'assoluzione, sussistendo, anzi, elementi di segno opposto. Ed infatti, per il capo B), riqualificato in abuso d'ufficio e dichiarato prescritto sin dal primo grado, la tesi difensiva è smentita dai colloqui intercettati tra l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], dai quali risulta che il ricorso segnalato dal primo fu dirottato dal secondo presso la ricorrente, che emise il provvedimento di sospensione della revoca della patente, secondo il metodo [OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo era annotato sul frontespizio del fascicolo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 28 sentenza di primo grado). Analogamente per il capo L) i colloqui intercettati smentiscono la tesi proposta nel ricorso, che vorrebbe riduttivamente ricondurre i fatti alla mera violazione dell'obbligo di astensione, in contrasto con l'esistenza di uno stabile accordo con lo [OSCURATO:PERSONA] in forza del quale questi si autoassegnava, su sollecitazione della ricorrente, i ricorsi depositati dal [OSCURATO:PERSONA], al punto da interpellarla in caso di mancata segnalazione, ricevendo in cambio analoga disponibilità (pag. 86-88): elementi correttamente ritenuti integranti il reato di corruzione in atti giudiziari per l'inquinamento a monte del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale. Quanto al capo N) si deducono vizi di motivazione, contestando la mancanza dell'accordo corruttivo, degli atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'utilità illecita, non potendo considerarsi tale il compenso corrisposto dallo Stato per ogni sentenza in misura fissa, ma ignorando del tutto le argomentazioni dei giudici di merito, fondate sui colloqui intercettati, sulle testimonianze e sulla documentazione sequestrata, attestanti le segnalazioni dei ricorsi di interesse dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o soggetti a lui vicini, l'alterazione dei sistemi di assegnazione dei ricorsi e la redazione di sentenze da parte del [OSCURATO:PERSONA] provata dal rinvenimento nella pendrive sequestrata a quest'ultimo di sentenze redatte per conto della [OSCURATO:PERSONA], tutte favorevoli agli attori e identiche a quelle depositate in seguito dal giudice. Analogo riscontro si ha per il capo M), stante il rinvenimento nella pendrive sequestrata allo [OSCURATO:PERSONA] di 12 sentenze redatte in data precedente al deposito, integrante il reato di falso in atto pubblico contestato, cui nel ricorso si contrappone una genericissima richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto. 15. Dalla disamina che precede è agevole rilevare che i ricorsi denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata, non rilevabili in questa sede in presenza di una causa di estinzione del reato (già, in questo senso, Sez. U, n. 1021/02 del 28/11/2001, Cremonese, Rv. 220511), senza indicare elementi di prova, immediatamente rilevabili dalla sentenza impugnata con mera attività ricognitiva e dotati di tale incontrovertibilità da imporre l'assoluzione dei ricorrenti. I ricorsi si limitano genericamente a invocare l'assoluzione e, con argomenti sovrapponibili, a sostenere che: a) la redazione delle sentenze da parte di persona diversa dal giudice che le aveva incamerate è un'innocua operazione materiale, di mera trasposizione scritta della decisione assunta liberamente dal giudice, già resa pubblica con la lettura del dispositivo, quindi, senza alcuna distorsione dell'esercizio della funzione giudiziaria, trascurando che ciò non vale per tutte le cause decise, specie quelle risarcitorie, e che la redazione della motivazione è essenza della funzione e compito esclusivo del giudice, "non delegabile né appaltabile a terzi", men che meno ad una delle parti in causa, come ritenuto in sentenza; b) la redazione delle sentenze non poteva integrare l'utilità illecita né tale utilità poteva consistere nel corrispettivo dovuto dallo Stato per ciascuna sentenza redatta, trattandosi di corrispettivo legittimo e dovuto in misura fissa, trascurando la risposta resa dai giudici di merito, che valorizza il risparmio di tempo e l'incameramento di un maggior numero di sentenze, cui è proporzionalmente correlata la corresponsione del corrispettivo, ma, soprattutto, i profili di illiceità indicati e il collegamento causale con l'atto contrario ai doveri di ufficio; c) il rinvenimento di sentenze nei computer degli imputati e nei supporti sequestrati, corrispondenti nel testo a quelle depositate, non proverebbe la redazione ad opera di persona diversa dal giudice emittente e potrebbe al più integrare il reato di falso in atto pubblico, già dichiarato prescritto, senza, però, saper spiegare, come rilevato dai giudici di merito, per quale ragione lo [OSCURATO:PERSONA] o il [OSCURATO:PERSONA] dovessero custodire testi di sentenze privi di particolare rilievo o interesse giuridico o lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] persino fascicoli originali di ricorsi trattenuti in decisione o da depositare presso il proprio ufficio; d) i rapporti tra gli imputati erano perfettamente leciti, trattandosi di rapporti di mera colleganza nel cui ambito è lecito il reciproco scambio di favori e le sostituzioni in udienza, proponendo una erronea interpretazione dell'art. 8 della I. n. 374 del 1991, come evidenziato dai giudici di merito, ovvero proprio della norma che prevede cause di incompatibilità nei commi 1-bis e 1-ter, invece, non rilevate dai giudici di pace per i colleghi dai quali sapevano di ottenere lo stesso trattamento di favore; e) alla luce di tali leciti rapporti i fatti dovevano essere qualificati come abuso d'ufficio ed essere dichiarati prescritti ancor prima della sentenza di primo grado, trascurando del tutto sia il mancato rilievo della incompatibilità, sia gli accordi preventivi sull'iter processuale da seguire, sia le segnalazioni destinate a garantire l'esito favorevole del giudizio, che inquinano l'esercizio indipendente e imparziale della giurisdizione, snaturandone l'essenza; f) nessuna violazione delle regole di competenza o dei meccanismi di assegnazione dei procedimenti si era verificata per essere le assegnazioni disposte secondo criteri automatici e prestabiliti, obliterando l'ammissione dello [OSCURATO:PERSONA] circa i rischi connessi ad una riforma del giudice di pace, che gli avrebbe tolto "il giocattolo", trattandosi di affermazione resa nel colloquio con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale garantiva che si sarebbe assegnato i ricorsi depositati dal legale, suggerendogli però di non depositarli tutti in una volta, ma di diluirli nel tempo o di trovare espedienti per non figurare in troppi ricorsi o per superare problemi di competenza ("non tutte in una volta, mi devi portare una al giorno. E spicciati a portarle ché se passa la riforma ci tolgono il giocattolo. Una al giorno, ne puoi depositare anche 365. Inventati un domicilio a Toritto presso un amico. Non hai capito? per non dare nell'occhio. Se tu ne depositi cinque tutte in una volta, non me le posso prendere tutte, é sporco", pag. 71 sentenza impugnata; di analogo rilievo era il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] al "giochetto"; g) inesistenza dell'associazione per delinquere, trascurando che dalla lettura unitaria della vicenda risultano ruoli, collegamenti, consapevolezza e comuni finalità degli associati nonché il ruolo pilota e centrale dello [OSCURATO:PERSONA], punto di riferimento del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri giudici di pace, disposti a seguirne metodo e indicazioni, come ritenuto dai giudici di merito. All'evidenza dette censure mirano a fornire una lettura riduttiva della vicenda, fondata sulla segmentazione del materiale probatorio e sull'analisi frammentata dei fatti, invece, letti in modo coordinato dai giudici di merito, con ricostruzione unitaria che ha rivelato un sistema illecito e distorto di esercizio della giurisdizione di vaste dimensioni e di risalente utilizzo, tanto da indurre i legali non più avvantaggiati a dolersi del mutato atteggiamento di favore e a tentare di riacquisire posizioni privilegiate. I ricorrenti sembrano ignorare che l'elemento qualificante della corruzione in atti giudiziari è il metodo con cui si perviene alla decisione, essendo indifferente la regolarità o la correttezza formale del provvedimento emesso, in quanto assume rilievo preponderante la violazione del dovere di imparzialità e terzietà (Sez. 6, n. 11626 del 11/02/2020 Calò, Rv. 278963 - 03; Sez. 6, n. 48100 del 09/10/2019, Parisi, Rv. 277411), coessenziale al libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale, nella specie, invece, sistematicamente e diffusamente asservita e piegata agli interessi di parte. Esclusa, pertanto, ogni evidenza dei presupposti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la rilevata causa di estinzione dei reati impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. 16. Definita ogni questione sulla responsabilità penale degli imputati dalla declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, residua il profilo della responsabilità civile. Quanto alla necessità che la pronuncia di prescrizione si coordini con l'art.578 cod. proc. pen. per la presenza della parte civile, che impone un esame del compendio probatorio e dei motivi di impugnazione proposti ai fini della responsabilità civile, occorre fare alcune precisazioni. 16.1 In primo luogo, va definito l'ambito della valutazione da riservare a quest'aspetto residuale della vicenda in esame, atteso che, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non ha più ragion d'essere la competenza promiscua ( penale e civile) attribuita al giudice penale in forza della costituzione di parte civile, essendo il giudice dell'impugnazione chiamato a pronunciarsi esclusivamente e in via residuale sulla fondatezza dell'azione civile, esercitando incidentalmente i poteri di verifica tipici del giudice civile. Al riguardo la Corte costituzionale ha recentemente chiarito che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere [...] sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto" (Corte cost., sent. n. 182 del 2021). 16.2 In secondo luogo, va rilevato che per la Semidoppio non vi era stata condanna in primo grado, mentre per la [OSCURATO:PERSONA] e per il Fazzini i giudici di appello hanno eliminato le statuizioni civili disposte dal primo giudice, sicché per detti imputati non residuano margini di valutazione, una volta dichiarati estinti i reati per prescrizione, esclusa l'evidenza della prova della loro innocenza e ritenuti non rilevabili i vizi di motivazione denunciati nei ricorsi. 16.3 Da ultimo, va rilevato che soltanto [OSCURATO:PERSONA] ha formulato un motivo di ricorso relativo alla condanna al risarcimento del danno, contestando la decisione perché generica e immotivata in relazione alle otto sentenze asseritannente redatte in suo favore per effetto dell'accordo corruttivo, stretto dal padre con il giudice di pace Sonno, oggetto del capo Y), mentre gli altri ricorrenti non hanno formulato alcun motivo sul punto. Alla luce dell'accessorietà dell'azione civile al processo penale e dei principi affermati dalla Corte costituzionale e da questa Corte, ribaditi ancora di recente (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini; Sez. 5, n. 43690 del 10/09/2021 Singh, Rv. 282288), deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta carente sul punto, in quanto in riforma della sentenza di primo grado ha limitato la condanna al risarcimento dei danni solo ad alcuni imputati e ai soli casi in cui il Comune di Bari era parte processuale nelle cause di opposizione a sanzioni irrogate da detto ente, senza, tuttavia, precisare nulla di diverso dal numero di iscrizione dei procedimenti, contenuti nel prospetto riportato in sentenza, lasciando inalterato l'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, così da incorrere nel vizio di motivazione. In particolare, per il capo Y) contestato al Mascolo nel prospetto vi è solo un'annotazione generica e indecifrabile, relativa agli allegati 10 e 11 sez. 4, senza alcuna precisazione del numero dei procedimenti, oggetto, importo della sanzione irrogata e spese liquidate alla parte assistita dal ricorrente, poste a carico del Comune di Bari, sicché non è dato comprendere se si tratti delle sentenze di cui all'imputazione e quale sia la quota di danno imputabile al ricorrente. Tenuto conto dei dati emersi dalla ricostruzione che precede e del criterio cui deve attenersi il giudice nella valutazione dell'illecito civile ovvero il criterio del "più probabile che non" o "della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata e, dunque, processualmente provata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria, può ritenersi che dalla condotta del ricorrente (e dei coimputati) siano derivati danni, materiali e morali, alla controparte processuale, evidentemente sfavorita perché estranea al sistema inquinato di gestione della funzione giurisdizionale. E', tuttavia, del tutto mancante la motivazione in punto di derivazione del danno dalle sentenze di cui all'imputazione nonché di giustificazione e indicazione dei criteri di valutazione del danno nel caso concreto, utilizzati nella liquidazione, integrante il vizio di motivazione denunciato dal Mascolo e rilevabile in questa sede. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), l'ampia dizione dell'art. 622 cod. proc. pen. non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio, che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, sicché, ferma l'intangibilità dell'esito del giudizio penale, egli deve annullare la sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello secondo quanto previsto dall'art. 622 cod. proc. pen. Tale soluzione va adottata per il Masplo, rimettendo al giudice civile in sede di rinvio anche la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. 17. A diversa conclusione si perviene per gli altri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nei ricorsi non hanno formulato alcuna censura in relazione alla condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Bari, sicché sul punto non vi è contestazione. In ogni caso va rilevato che, alla luce dell'analisi c:he precede e della valutazione, residuale ed incidentale, rimessa al giudice dell'impugnazione sulla responsabilità civile, una volta definito il profilo della responsabilità penale in presenza di una causa di prescrizione, deve ritenersi idoneamente dimostrata l'esistenza di un radicato, diffuso e rodato sistema ille