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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02401/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/10/2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 271, comma 1 n. 4 in relazione agli artt. 224, comma 1 n. 1, e 219, comma 1, R.D. n. 267/1942 ed era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di nove mesi di reclusione e alle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per due anni, con il beneficio della sospensione condizionale.

La Corte di appello, confermando tutte queste statuizioni, aveva subordinato tale ultimo beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni meglio specificate nel dispositivo della sentenza.

La Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendone incoerente la motivazione in ordine ai valori del patrimonio netto negativo della società di cui l’imputato era amministratore.

Nel nuovo giudizio la Corte di appello aveva quindi proceduto ad una nuova ricostruzione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di costituzione della società, fino al 20/06/2028, data della sentenza che ne dichiarava il fallimento, in concorso con l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], aveva aggravato la condizione di dissesto, occultando dolosamente la totale erosione del suo capitale sociale in violazione degli artt. 2482 e seguenti del codice civile, proseguendo la gestione dell’attività nonostante fin dal 2010 il valore del patrimonio risultasse compromesso.

La “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era una società immobiliare costituita per gestire un’unica operazione, derivante da una convenzione edilizia stipulata con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale aveva acquistato terreni da rivendere successivamente ad altre società che vi avrebbero costruito degli immobili in edilizia convenzionata, stipulando accordi con la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”, anch’esse poi dichiarate fallite e facenti capo alla stessa famiglia dell’imputato.

A causa della crisi del settore, alcuni immobili in costruzione non erano stati completati e quelli ultimati non venivano venduti; i ricavi della società, provenienti esclusivamente dalla vendita degli immobili, erano così scesi tra il 2014 e il 2016 da oltre un milione di euro fino a soli 235.000,00 euro.

Per l’esecuzione delle opere la società aveva stipulato un mutuo ipotecario con [OSCURATO:PERSONA] di Novara, le cui rate avrebbero dovuto essere pagate con i ricavi delle vendite.

Le mancate vendite avevano determinato lo stato di insolvenza e quindi la dichiarazione di fallimento.

Il patrimonio della società era pertanto costituito dagli immobili invenduti e il curatore del fallimento, [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto a farli periziare all’arch. [OSCURATO:PERSONA]; dall’esito dell’accertamento erano emersi notevoli difformità rispetto ai valori indicati in bilancio e il patrimonio netto rettificato era risultato negativo già dal 2010 per 2.468.406,00 euro (mentre i bilanci redatti dalla società indicavano solo a partire dal 2014 un valore di patrimonio netto negativo ma nella più limitata misura di 295.000,00 euro).

La differenza era dovuta al fatto che il valore degli immobili era stato stimato dalla società nei propri bilanci in misura non più adeguata al valore di mercato.

L’arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il principio contabile OIC 13, secondo il quale le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore valore tra il costo storico e il valore di mercato.

Il crollo verticale dei prezzi degli immobili nel periodo di interesse non era stato tenuto in considerazione dagli amministratori della società che avevano proseguito l’attività vendendo pochissimi immobili con ricavi assai limitati, sebbene il prezzo praticato fosse quello calmierato concordato nella convenzione stipulata con il Comune.

La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, evidenziava anche che alcune incongruenze contenute nella motivazione della sentenza annullata derivavano dal fatto che era stato fatto riferimento alle cifre riportate nel patrimonio negativo netto non della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ma della “[OSCURATO:PERSONA]”.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato quattro motivi.

2.1. Con il primo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’elemento oggettivo del reato.

La rielaborazione dei valori del magazzino, e in particolare degli immobili invenduti, era smentita dalla circostanza, accertata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e acquisita anche nel corso dell’istruttoria, dell’avvenuta vendita degli immobili ad un prezzo diverso da quello della stima che aveva dato luogo alla rettifica e conforme invece a quella contenuta nei bilanci.

Il perito del curatore inoltre non aveva confrontato i valori degli immobili con quelli risultanti dalla tabella allegata alla convenzione con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; da quella convenzione derivavano precisi obblighi per la società di applicare i prezzi in essa fissati.

Doveva quindi escludersi l’erosione del capitale della società e non potevano nemmeno portarsi a parametro i prezzi di aggiudicazione degli immobili nelle vendite del fallimento, proprio perché nelle procedure concorsuali il ribasso dei valori si verifica in ogni caso per le particolari modalità delle trattative.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’elemento soggettivo del reato.

Alla luce di quelle risultanze, anche a voler ammettere la correttezza della rettifica dei valori sul piano contabile, l’imputato aveva a disposizione dati che non potevano dargli consapevolezza della causa di aggravamento del dissesto e quindi della necessità di procedere alla messa in liquidazione o alla richiesta di fallimento.

2.3. Con il terzo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prova decisiva in appello, per avere i giudici di merito negato l’espletamento di una perizia in ordine alla correttezza dei dati inseriti in bilancio.

2.4. Con il quarto motivo lamenta l’inosservanza di norma processuale e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) e b), cod. proc. pen., perché i giudici appello avevano operato un’inammissibile reformatio in pejus, subordinando la sospensione condizionale della pena già concessa dal giudice di primo grado, all’espletamento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni ivi meglio specificate.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. I primi due motivi lamentano vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. rispettivamente in ordine all’elemento oggettivo del reato e in ordine all’elemento soggettivo del reato.

Entrambe le censure ruotano attorno al fatto che gli immobili invenduti e rimasti nel patrimonio della società erano stati stimati e venduti al prezzo indicato nella convenzione del Comune e l’imputato, quale amministratore, non avrebbe avuto motivo di stimarli in misura inferiore come aveva fatto il perito incaricato dal curatore.

In ogni caso il suo convincimento in ordine alla misura di valore da attribuire a quei beni doveva indurre a considerare non provato l’elemento psicologico del reato contestato.

Questi argomenti, tuttavia, non si confrontano con la disposizione di legge che impone agli amministratori di valutare le appostazioni di bilancio di esercizio secondo i principi seguiti dal perito del curatore.

La sentenza impugnata richiama l’art. 2426 n. 9) cod. civ. che ha un dettato chiaro: «le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione».

Il disposto di legge non può essere derogato dai criteri di commisurazione del valore degli immobili, oggetto della convenzione della società con il Comune, poiché tali strumenti non derogano la normativa in materia di bilanci delle società e in ogni caso fissano il prezzo nel tetto massimo entro il quale la società può procedere alla vendita ma non le impediscono di modificarlo al ribasso al mutamento dei valori di mercato.

E la riprova che i prezzi effettivamente praticati dalla società, superiori a quelli stimati dal perito, non erano quelli di mercato sta nel fatto che le vendite degli immobili, dopo che sul settore si era abbattuta una crisi di sistema, erano assai esigue di numero e i ricavi rendevano in tutta evidenzia l’attività di impresa antieconomica.

3. E’ inammissibile il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prova decisiva in appello, per avere i giudici di merito negato l’espletamento di una perizia in ordine alla correttezza dei dati inseriti in bilancio.

E difatti «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01).

In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01).

La perizia risultava del tutto superflua alla luce della logica ricostruzione normativa e contabile del valore degli immobili, con la quale la sentenza impugnata ha verificato che la metodologia di calcolo seguita dal perito stimatore nominato dal curatore era conforme ad una norma di legge oltre che ad un principio, mentre la richiesta di approfondimento tecnico avanzata dall’imputato era meramente esplorativa e tendente ad ottenere un’asseverazione alla diversa modalità di calcolo del valore degli immobili ai prezzi che potevano desumersi dalla convenzione con il Comune.

4. E’ infondato il quarto motivo, con il quale la difesa lamenta l’inosservanza di norma processuale e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) e b), cod. proc. pen., perché i giudici appello avevano operato un’inammissibile reformatio in pejus, subordinando la sospensione condizionale della pena già concessa dal giudice di primo grado, all’espletamento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni ivi meglio specificate.

La difesa contesta questa scelta, che la sentenza ha motivato facendo riferimento ad un precedente di legittimità, richiamandosi invece ad un orientamento diverso da quello sposato dai giudici di merito ma risalente e ultimamente disatteso da diverse pronunce.

Come ricorda la sentenza impugnata, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01 aveva affermato che «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.».

Il principio è stato desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.

E difatti la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che, come il [OSCURATO:PERSONA], ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'alt. 165 cod. pen., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (Sez.6, n. 8535 del 2/2/2021, Rv. 280712; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248).

Sulla base di questo, deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto (e nel presente caso, già ottenuto) la sospensione condizionale della pena.

La maggiore persuasività di tale orientamento ha comportato che già più recenti precedenti vi si sono allineati.

E così Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha ribadito che «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art.165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)». [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale orientamento, condividendone gli stringenti argomenti, tanto più che per l’odierno ricorrente il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. concesso nel presente giudizio riguarda una pena rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che si è proceduto nelle forme della trattazione scritta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, decidendo in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha parzialmente riformato la sentenza in data 13/10/2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 271, comma 1 n. 4 in relazione agli artt. 224, comma 1 n. 1, e 219, comma 1, R.D. n. 267/1942 ed era stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di nove mesi di reclusione e alle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per due anni, con il beneficio della sospensione condizionale. La Corte di appello, confermando tutte queste statuizioni, aveva subordinato tale ultimo beneficio allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni meglio specificate nel dispositivo della sentenza. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendone incoerente la motivazione in ordine ai valori del patrimonio netto negativo della società di cui l’imputato era amministratore. Nel nuovo giudizio la Corte di appello aveva quindi proceduto ad una nuova ricostruzione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di costituzione della società, fino al 20/06/2028, data della sentenza che ne dichiarava il fallimento, in concorso con l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], aveva aggravato la condizione di dissesto, occultando dolosamente la totale erosione del suo capitale sociale in violazione degli artt. 2482 e seguenti del codice civile, proseguendo la gestione dell’attività nonostante fin dal 2010 il valore del patrimonio risultasse compromesso. La “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era una società immobiliare costituita per gestire un’unica operazione, derivante da una convenzione edilizia stipulata con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale aveva acquistato terreni da rivendere successivamente ad altre società che vi avrebbero costruito degli immobili in edilizia convenzionata, stipulando accordi con la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”, anch’esse poi dichiarate fallite e facenti capo alla stessa famiglia dell’imputato. A causa della crisi del settore, alcuni immobili in costruzione non erano stati completati e quelli ultimati non venivano venduti; i ricavi della società, provenienti esclusivamente dalla vendita degli immobili, erano così scesi tra il 2014 e il 2016 da oltre un milione di euro fino a soli 235.000,00 euro. Per l’esecuzione delle opere la società aveva stipulato un mutuo ipotecario con [OSCURATO:PERSONA] di Novara, le cui rate avrebbero dovuto essere pagate con i ricavi delle vendite. Le mancate vendite avevano determinato lo stato di insolvenza e quindi la dichiarazione di fallimento. Il patrimonio della società era pertanto costituito dagli immobili invenduti e il curatore del fallimento, [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto a farli periziare all’arch. [OSCURATO:PERSONA]; dall’esito dell’accertamento erano emersi notevoli difformità rispetto ai valori indicati in bilancio e il patrimonio netto rettificato era risultato negativo già dal 2010 per 2.468.406,00 euro (mentre i bilanci redatti dalla società indicavano solo a partire dal 2014 un valore di patrimonio netto negativo ma nella più limitata misura di 295.000,00 euro). La differenza era dovuta al fatto che il valore degli immobili era stato stimato dalla società nei propri bilanci in misura non più adeguata al valore di mercato. L’arch. [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il principio contabile OIC 13, secondo il quale le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minore valore tra il costo storico e il valore di mercato. Il crollo verticale dei prezzi degli immobili nel periodo di interesse non era stato tenuto in considerazione dagli amministratori della società che avevano proseguito l’attività vendendo pochissimi immobili con ricavi assai limitati, sebbene il prezzo praticato fosse quello calmierato concordato nella convenzione stipulata con il Comune. La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, evidenziava anche che alcune incongruenze contenute nella motivazione della sentenza annullata derivavano dal fatto che era stato fatto riferimento alle cifre riportate nel patrimonio negativo netto non della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ma della “[OSCURATO:PERSONA]”. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’elemento oggettivo del reato. La rielaborazione dei valori del magazzino, e in particolare degli immobili invenduti, era smentita dalla circostanza, accertata dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] e acquisita anche nel corso dell’istruttoria, dell’avvenuta vendita degli immobili ad un prezzo diverso da quello della stima che aveva dato luogo alla rettifica e conforme invece a quella contenuta nei bilanci. Il perito del curatore inoltre non aveva confrontato i valori degli immobili con quelli risultanti dalla tabella allegata alla convenzione con il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; da quella convenzione derivavano precisi obblighi per la società di applicare i prezzi in essa fissati. Doveva quindi escludersi l’erosione del capitale della società e non potevano nemmeno portarsi a parametro i prezzi di aggiudicazione degli immobili nelle vendite del fallimento, proprio perché nelle procedure concorsuali il ribasso dei valori si verifica in ogni caso per le particolari modalità delle trattative. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’elemento soggettivo del reato. Alla luce di quelle risultanze, anche a voler ammettere la correttezza della rettifica dei valori sul piano contabile, l’imputato aveva a disposizione dati che non potevano dargli consapevolezza della causa di aggravamento del dissesto e quindi della necessità di procedere alla messa in liquidazione o alla richiesta di fallimento. 2.3. Con il terzo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prova decisiva in appello, per avere i giudici di merito negato l’espletamento di una perizia in ordine alla correttezza dei dati inseriti in bilancio. 2.4. Con il quarto motivo lamenta l’inosservanza di norma processuale e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) e b), cod. proc. pen., perché i giudici appello avevano operato un’inammissibile reformatio in pejus, subordinando la sospensione condizionale della pena già concessa dal giudice di primo grado, all’espletamento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni ivi meglio specificate. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi due motivi lamentano vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. rispettivamente in ordine all’elemento oggettivo del reato e in ordine all’elemento soggettivo del reato. Entrambe le censure ruotano attorno al fatto che gli immobili invenduti e rimasti nel patrimonio della società erano stati stimati e venduti al prezzo indicato nella convenzione del Comune e l’imputato, quale amministratore, non avrebbe avuto motivo di stimarli in misura inferiore come aveva fatto il perito incaricato dal curatore. In ogni caso il suo convincimento in ordine alla misura di valore da attribuire a quei beni doveva indurre a considerare non provato l’elemento psicologico del reato contestato. Questi argomenti, tuttavia, non si confrontano con la disposizione di legge che impone agli amministratori di valutare le appostazioni di bilancio di esercizio secondo i principi seguiti dal perito del curatore. La sentenza impugnata richiama l’art. 2426 n. 9) cod. civ. che ha un dettato chiaro: «le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione». Il disposto di legge non può essere derogato dai criteri di commisurazione del valore degli immobili, oggetto della convenzione della società con il Comune, poiché tali strumenti non derogano la normativa in materia di bilanci delle società e in ogni caso fissano il prezzo nel tetto massimo entro il quale la società può procedere alla vendita ma non le impediscono di modificarlo al ribasso al mutamento dei valori di mercato. E la riprova che i prezzi effettivamente praticati dalla società, superiori a quelli stimati dal perito, non erano quelli di mercato sta nel fatto che le vendite degli immobili, dopo che sul settore si era abbattuta una crisi di sistema, erano assai esigue di numero e i ricavi rendevano in tutta evidenzia l’attività di impresa antieconomica. 3. E’ inammissibile il terzo motivo con il quale il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. della mancata assunzione di prova decisiva in appello, per avere i giudici di merito negato l’espletamento di una perizia in ordine alla correttezza dei dati inseriti in bilancio. E difatti «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01; sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv. 237689-01). In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-01). La perizia risultava del tutto superflua alla luce della logica ricostruzione normativa e contabile del valore degli immobili, con la quale la sentenza impugnata ha verificato che la metodologia di calcolo seguita dal perito stimatore nominato dal curatore era conforme ad una norma di legge oltre che ad un principio, mentre la richiesta di approfondimento tecnico avanzata dall’imputato era meramente esplorativa e tendente ad ottenere un’asseverazione alla diversa modalità di calcolo del valore degli immobili ai prezzi che potevano desumersi dalla convenzione con il Comune. 4. E’ infondato il quarto motivo, con il quale la difesa lamenta l’inosservanza di norma processuale e l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) e b), cod. proc. pen., perché i giudici appello avevano operato un’inammissibile reformatio in pejus, subordinando la sospensione condizionale della pena già concessa dal giudice di primo grado, all’espletamento di attività non retribuita in favore della collettività per mesi sei alle condizioni ivi meglio specificate. La difesa contesta questa scelta, che la sentenza ha motivato facendo riferimento ad un precedente di legittimità, richiamandosi invece ad un orientamento diverso da quello sposato dai giudici di merito ma risalente e ultimamente disatteso da diverse pronunce. Come ricorda la sentenza impugnata, già Sez. 6, n. 9063 del 10/01/2023, Maddaloni, Rv. 284337 – 01 aveva affermato che «in tema di sospensione condizionale della pena, non incorre nel divieto di "reformatio in peius" la corte d'appello che, in difetto di impugnazione sul punto della parte pubblica, si limiti a modificare le modalità di applicazione del beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.». Il principio è stato desunto dal fatto che la richiesta di sospensione condizionale presuppone - quale implicito ed indefettibile requisito - anche l'accettazione della sottoposizione agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. E difatti la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato, che, come il [OSCURATO:PERSONA], ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'alt. 165 cod. pen., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2 del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio (Sez.6, n. 8535 del 2/2/2021, Rv. 280712; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taher, Rv. 278725; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248). Sulla base di questo, deve necessariamente conseguire che, se in appello, anche in assenza di impugnazione, la Corte di secondo grado trae le conseguenze di tale implicita accettazione, l'imputato non può lamentare alcunchè rispetto ad un elemento della pronuncia che egli stesso aveva, sia pur implicitamente, accettato nel momento in cui ha chiesto (e nel presente caso, già ottenuto) la sospensione condizionale della pena. La maggiore persuasività di tale orientamento ha comportato che già più recenti precedenti vi si sono allineati. E così Sez. 2, n. 30237 del 17/06/2025, Mohamed, Rv. 288544 – 01 ha ribadito che «in tema di sospensione condizionale della pena, non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, in assenza di impugnazione, sul punto, della parte pubblica, modifica in senso peggiorativo le modalità di applicazione del già concesso beneficio, subordinandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art.165 cod. pen. (Fattispecie in cui la sospensione condizionale era stata concessa dal primo giudice a persona che, in precedenza, ne aveva già fruito)». [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità a tale orientamento, condividendone gli stringenti argomenti, tanto più che per l’odierno ricorrente il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. concesso nel presente giudizio riguarda una pena rel
Sentenza Cassazione n. 02401/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris