CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 11281/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23474/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del [OSCURATO:PERSONA] di UDINE depositata i l [OSCURATO:DATA_NASCITA], r.g.n.4464/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.pa. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Udine depositata il 10 luglio 2019, che le ha ordinato di “provvisoriamente oscurare o coprire e rendere non visibili dalla/sulla pubblica via tutte le insegne [OSCURATO:PERSONA] installate sulla copertura esterna dello stadio cittadino” e ha sospeso il procedimento davanti ad esso pendente. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Udine – Prefettura di Udine, chiedendo di dichiarare inammissibile/improcedibile il ricorso ovvero di rigettarlo perché infondato. Con atto del 13 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c. L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. Non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, così come prescrive l’art. 391, commi secondo e quarto c.p.c. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della s