Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 03541/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI; -intimati - avverso la decisione n. 34/2020 del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. Il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei [OSCURATO:PERSONA] n. 34 del 30 settembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso geometra Santillo contro la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina de i Geometri e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, recante la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per morosità dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA].

La decisione gravata riteneva infondate le contestazioni circa la sopravvivenza del RD n. 74/1929, e quelle attinenti alla regolarità formale della procedura disciplinare, quanto alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed alla notificazione della decisione impugnata.

Riteneva che la vicenda che era stata oggetto della sanzione applicata rientrasse tra quelle che erano suscettibili di reazione dell’ordinamento sul piano disciplinare, non potendosi in senso contrario invocare una rigida ed assoluta applicazione del principio di tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti.

Riteneva che la sanzione irrogata fosse congrua ed adeguata, avuto riguardo alle reiterate inadempienze contributive ed all’arco temporale nel quale si erano protratte, denotando non un’episodica insofferenza alle regole deontologiche, ma piuttosto una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità.

Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -3- Escludeva che il proprio sindacato potesse estendersi alla valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione inadempiuta, atteso che il Santillo avrebbe dovuto fare valere tali ragioni in altra sede giudiziaria, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Reputava del tutto infondate le doglianze in ordine alla pretesa abnormità ed iniquità della sanzione, esulando dalla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] la controversia risarcitoria che il Santillo aveva inteso avanzare in sede di impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione.

Infine, considerava espressione di un vero e proprio abuso del processo la contestazione circa il difetto di legalità costituzionale della giurisdizione del giudice adito, avendo lo stesso Santillo introdotto il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati, indicati in epigrafe(non risultando notificato il ricorso, nonostante la contraria indicazione nell’intestazione dell’atto, alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai componenti del Consiglio di Disciplina del Collegio della Provincia di Napoli) non hanno svolto attività difensive.

Il ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Preliminarmente rileva la Corte che debba disporsi il rinvio della causa alla pubblica udienza, attesa la necessità di dover esaminare, in relazione alla tempestività del ricorso, la questione concernente l’applicazione anche all’impugnazione dei provvedimenti nella materia oggetto di causa, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza della notifica della decisione impugnata; P. Q. M. Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 30-01-2024 -4- La Corte ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 12061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NAPOLI; -intimati - avverso la decisione n. 34/2020 del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il geometra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei [OSCURATO:PERSONA] n. 34 del 30 settembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso geometra Santillo contro la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina de i Geometri e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, recante la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per morosità dei contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]. La decisione gravata riteneva infondate le contestazioni circa la sopravvivenza del RD n. 74/1929, e quelle attinenti alla regolarità formale della procedura disciplinare, quanto alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed alla notificazione della decisione impugnata. Riteneva che la vicenda che era stata oggetto della sanzione applicata rientrasse tra quelle che erano suscettibili di reazione dell’ordinamento sul piano disciplinare, non potendosi in senso contrario invocare una rigida ed assoluta applicazione del principio di tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti. Riteneva che la sanzione irrogata fosse congrua ed adeguata, avuto riguardo alle reiterate inadempienze contributive ed all’arco temporale nel quale si erano protratte, denotando non un’episodica insofferenza alle regole deontologiche, ma piuttosto una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità. Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -3- Escludeva che il proprio sindacato potesse estendersi alla valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione inadempiuta, atteso che il Santillo avrebbe dovuto fare valere tali ragioni in altra sede giudiziaria, e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Reputava del tutto infondate le doglianze in ordine alla pretesa abnormità ed iniquità della sanzione, esulando dalla giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] la controversia risarcitoria che il Santillo aveva inteso avanzare in sede di impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione. Infine, considerava espressione di un vero e proprio abuso del processo la contestazione circa il difetto di legalità costituzionale della giurisdizione del giudice adito, avendo lo stesso Santillo introdotto il giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati, indicati in epigrafe(non risultando notificato il ricorso, nonostante la contraria indicazione nell’intestazione dell’atto, alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai componenti del Consiglio di Disciplina del Collegio della Provincia di Napoli) non hanno svolto attività difensive. Il ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Preliminarmente rileva la Corte che debba disporsi il rinvio della causa alla pubblica udienza, attesa la necessità di dover esaminare, in relazione alla tempestività del ricorso, la questione concernente l’applicazione anche all’impugnazione dei provvedimenti nella materia oggetto di causa, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in assenza della notifica della decisione impugnata; P. Q. M. Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 30-01-2024 -4- La Corte ri
Sentenza Cassazione n. 03541/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris