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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19364/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2026 del Tribunale del riesame di Genova 1Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria inUdito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro della Spezia, che insiste perl'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata.Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, che si riporta ai motivi del ricorso einsiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha respinto l’istanza di riesameavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misuradella custodia cautelare in carcere in applicazione dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale diGenova emessa relativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo eterzo comma, cod. pen., a lui contestato per avere, in concorso con altri, finanziatol’associazione terroristica “Hamas”, che si propone il compimento di atti con finalità diterrorismo contro lo Stato di Israele, della quale farebbe parte o comunque alla quale, purnon facendone parte, avrebbe assicurato con continuità concreto supporto, concorrendoalla conservazione, al rafforzamento e alla realizzazione del suo programma criminoso,anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebbero occupate della raccolta e/odell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (in particolare, ad OsamaAlisawi, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonché anche medianteoperazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una serie diorganizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate ocomunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attivitàdell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, così rafforzandol’intento di un numero indeterminato di componenti di Hamas di aderire alla strategiaterroristica e al programma criminoso del gruppo.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe membrodel comparto estero dell’associazione terroristica Hamas, nonché vertice della cellulaitaliana dell’associazione nella sua veste di legale rappresentante dell’”AssociazioneBenefica di Solidarietà con il [OSCURATO:PERSONA]”, e successivamente di amministratore difatto dell’associazione nonché di rappresentante legale e di amministratore di fatto di altreassociazioni costituite al fine di proseguire l’attività nonostante i provvedimenti adottati dalcircuito finanziario al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, operandonella raccolta a fini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà in 2parte rilevante al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate.2.

Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge processuale, mancata assunzione di unaprova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., e vizio dimotivazione, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della consulenza tecnica diparte a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], introdotta dalla difesa.

Tale consulenza, infatti, nonconterrebbe “valutazioni in fatto e diritto che spettano invero all’autorità giudiziaria”, cosìcome ritenuto dal Tribunale, ma rientrerebbe pienamente nell’alveo applicativo dell’art. 220cod. proc. pen., attenendo alla ricostruzione della storia politica di Hamas, della suastruttura organizzativa e dei rapporti intercorrenti tra il movimento e le associazioni dibeneficenza di matrice islamista.

La valutazione operata dal Tribunale sarebbe per di piùcontraddittoria poiché sia l’informativa finale della [OSCURATO:PERSONA] sia l’ordinanzaapplicativa della misura cautelare dedicherebbero ampio spazio alla ricostruzione storico-sociale del movimento Hamas.

Peraltro, la consulenza tecnica non verterebbe sullaqualificazione della natura terroristica di Hamas, ma sarebbe volta ad evidenziare la naturacomplessa e multiforme del movimento, all’interno del quale conviverebbero attivitàriconducibili alla nozione di terrorismo e attività pacificamente estranee.2.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione inrelazione al ricorso sistematico operato dal Tribunale a informazioni provenienti da c.d.“fonti aperte”, del tutto indefinite, non verificate e non specificate, processualmenteinutilizzabili secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché il Tribunale avrebbe introdottotale materiale nel processo penale in assenza delle garanzie proprie del contraddittorio edella verificabilità della prova, avendo omesso l’indicazione dell’origine concrete delle fonticitate e di riportarne il contenuto in materia puntuale, rendendo impossibile qualsivogliavalutazione in ordine all’attendibilità, alla genuinità e alla pertinenza delle informazioniutilizzate, non rinvenendosi peraltro in parte motiva alcun riferimento a verifiche svolte dalTribunale stessa in tal senso.2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo allastruttura e alla configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] infatti erroneamente affermato che non sarebbe necessario provare unaconnessione diretta tra il denaro oggetto del finanziamento e l’attività terroristica in sensostretto, posto che soprattutto in presenza di strutture organizzative complesse come quelladi Hamas sarebbe imprescindibile un rigoroso accertamento in ordine alla destinazione dellerisorse economiche ed alla loro effettiva finalizzazione al rafforzamento e al perseguimentodel programma terroristico dell’associazione.

Il Tribunale avrebbe dunque in primis erratonella ricostruzione della struttura organizzativa di Hamas, apoditticamente rappresentataquale organizzazione terroristica “pura”, evidentemente ai fini di un’indebita semplificazionedell’attività di accertamento, omettendo qualsiasi seria verifica in ordine alla reale 3sussistenza di legami tra le realtà associative che hanno beneficiato della nettamaggioranza dei trasferimenti di denaro contestati nel periodo di riferimento e Hamasstessa, al fine di eludere la dichiarata inutilizzabilità dei c.d.

“materiali AVI”, cheprospettavano tali legami.

Il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposterispetto a quelle raggiunte qualora avesse ampliato correttamente la propria piattaformavalutativa mediante la considerazione delle argomentazioni sviluppate nella consulenzatecnica di parte e qualora avesse espunto dal percorso motivazionale i passaggi fondati sulricorso a fonti aperte inammissibili.

Il Tribunale avrebbe poi omesso un approfondimentocritico in relazione ai trasferimenti di denaro effettuati in favore di persone fisiche, qualiOsama [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riconducibili ad Hamas, ed avrebbe trascurato la stragrandemaggioranza degli importi oggetto di contestazione, erogati in favore di realtà associativedi matrice islamista effettivamente esistenti e operanti.

Non sarebbe comunque possibiledare per presupposto il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’organizzazione, tale dafungere automaticamente da elemento di collegamento tra l’indagato e l’associazionemadre, poiché questi avrebbe ricoperto un incarico ministeriale nell’esecutivo del 2006guidato da [OSCURATO:PERSONA] solo in virtù di un ruolo tecnico.

Oltre all’incarico istituzionale, non visarebbero elementi idonei a ricollegare la figura di [OSCURATO:PERSONA] ad Hamas in epoca anteriore al2007 ovvero successiva al 2014.

In ogni caso, anche l’eventuale indirizzamento di fondiverso canali di beneficenza più o meno prossime all’area di influenza di Hamas nonpotrebbe essere di per sé sufficiente ad integrare la contestata fattispecie di cui all’art.270-bis cod. pen. in assenza di un concreto accertamento della destinazione delle risorse.Gli elementi valorizzati dall’ordinanza al fine di affermare che tali aiuti abbiano assunto lafunzione di sostengo e rafforzamento del sodalizio criminoso sarebbero facilmenteconfutabili:a) in relazione all’asserita finalità primaria del flusso di denaro, destinato secondo laricostruzione dell’ordinanza a garantire pieno sostegno all’associazione terroristica, nonpotrebbe ritenersi indicativa la conversazione, peraltro non riconducibile all’indagato, in cuiAbu Falastine auspicherebbe la mancata apertura del valico di Rafah, poiché tale dialogosarebbe stato travisato dal Tribunale, stante il fatto che l’apertura del valico, in assenza digaranzie internazionali, avrebbe potuto comportare un esodo della popolazione palestinese;b) in relazione alla pretesa irrilevanza della natura dei beni rispetto alla loro destinazione,alla luce dell’affermazione del Tribunale secondo cui l’appoggio alle bande armate potrebbeavvenire anche mediante la destinazione prioritaria di beni di prima necessità a favore dellestesse a scapito della popolazione civile, non sarebbe stato richiamato alcun riscontroidoneo a supportare tale mera asserzione;c) in relazione all’asserita opacità dei finanziamenti e al ricorso alle modalità non tracciate,poiché il Tribunale del riesame avrebbe affermato che sarebbe pacifico che le offerteraccolte nei luoghi di preghiera o in occasione di eventi partecipati da soggetti di religioneislamica sarebbero state raccolte e poi versate, attraverso modalità opache quali la c.d. 4“triangolazione”, ad [OSCURATO:PERSONA], pronto a dirottare il denaro verso la causa di Hamas.

Lafigura di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata anch’essa erroneamente ricostruita attraverso il ricorso afonti aperte inammissibili; in ogni caso, il fatto che successivamente al 7 ottobre 2023 itrasferimenti di denaro siano avvenuti mediante triangolazioni si spiegherebbe alla lucedella paralisi dei conti correnti intervenuta successivamente, in mancanza di alcuna volontàsin dall’origine di operare in maniera opaca o elusiva, così come attesterebbero gli attidepositati dalla difesa da cui emergerebbe l’esistenza di un contenzioso promosso neiconfronti degli istituti di credito al fine di ottenere il ripristino dell’operatività dei conti.

Inrelazione al versamento destinato alla costruzione di un impianto di desalinizzazione,ritenuto dal Tribunale indicativo di sostegno diretto all’ala paramilitare di Hamas in quantoindirizzato a un’associazione direttamente ad essa collegata, il Tribunale avrebbeunicamente valorizzato dati emergenti dai documenti AVI, benché dichiarati inutilizzabili.Dalle intercettazioni inoltre emergerebbe una costante preoccupazione per la destinazionedei fondi ad attività di sostegno alla popolazione civile;d) in relazione all’asserita esistenza di una contabilità parallela ed occulta, l’ordinanzaincorrerebbe in travisamento della prova e vizio di motivazione, poiché l’associazione inesame, in quanto associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro, non sarebbesoggetta ad alcun obbligo legale di tenuta delle scritture contabili, non essendo neppureiscritta al R.U.N.T.S., con conseguente inapplicabilità al caso di specie delle relativeprevisioni.

In tale contesto sarebbe dunque fuorviante parlare di una “contabilità occulta”contrapposta ad una “contabilità ufficiale”, non essendo quest’ultima giuridicamentedovuta.

Sulla base di un’erronea qualificazione della documentazione interna come“contabilità parallela”, il Tribunale avrebbe ricostruito il contributo erogato in favoredell’associazione “Rowad”, ritenuta organica ad Hamas.

Il Tribunale avrebbe tuttaviaaffermato ciò confondendo due realtà distinte, ossia l’associazione “Rowad” e unaconferenza annuale dal medesimo nome.

Inoltre, dalla documentazione rinvenuta nelserver ABSPP e fornita al Tribunale risulterebbe riscontro contabile puntuale dellafinalizzazione ad attività di beneficenza anche delle singole somme in contanti giunte nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dopo l’ottobre 2023;e) in relazione all’asserita preoccupazione di occultare la reale finalità del gruppo, ilTribunale avrebbe tratto tale conclusione esclusivamente dalla conversazione in precedenzarichiamata relativa al valico di Rafah nonché da un’ulteriore conversazione che dovrebbedimostrare come il soggetto incaricato della raccolta dei fondi non fosse in realtà aconoscenza della vera destinazione degli aiuti, ma che in realtà sarebbe un dialogo dalcontenuto estremamente vago;f) in relazione alle intercettazioni telefoniche asseritamente dimostrative del finanziamentodiretto di Hamas, l’ordinanza avrebbe apertamente travisato il contenuto delleconversazioni valorizzate oppure avrebbe trascurato che le stesse si sarebbero limitate ariportare voci di pubblico dominio, vale a dire di mere “voci correnti nel pubblico”, che 5peraltro il ricorrente avrebbe cercato di contrastare mediante numerose querele perdiffamazione.

Anche la conversazione riportata a pag. 47 dell’ordinanza sarebbe statainterpretata in modo forzato ed illogico, poiché la risposta dell’indagato denoterebbe unIn definitiva, non emergerebbe alcun elemento concreto che possa far ritenere che i fonditrasferiti abbiano avuto un collegamento con il programma terroristico di Hamas o neabbiano rafforzato la capacità operativa in chiave militare, ma il Tribunale non si sarebbepreoccupato di svolgere tale verifica, limitandosi ad ipotizzare un possibile aumento dellapopolarità di Hamas tra la popolazione.

Sul punto la Procura di Roma, in sede di richiesta diarchiviazione, sarebbe arrivata al corretto approdo interpretativo della fattispecieincriminatrice illustrato dalla difesa.2.4.

Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allasussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente all’intraneità di Hannounall’associazione terroristica.

Sarebbero stati infatti meramente giustapposti elementieterogenei, valorizzati in modo cumulativo e suggestivo, al fine di dimostrare lapartecipazione all’associazione così da semplificare l’accertamento relativo allafinalizzazione del flusso di denaro:a) in relazione alla rete di contatti tra il ricorrente e diversi soggetti, la motivazione nonchiarirebbe se tali relazioni abbiano natura personale o riconducibile ad un effettivo estabile coinvolgimento operativo nell’associazione.

Sarebbero state valorizzateconversazioni estremamente risalenti nonché erroneamente tradotte, veicolando dunque unsignificato radicalmente diverso da quello originariamente inteso;b) in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], già erroneamente ritenuto alla luce delleconsiderazioni precedentemente svolte figura apicale all’interno di Hamas, sarebbero staterichiamate delle conversazioni (pag. 24 dell’ordinanza) asseritamente indicative dellapriorità non di far giungere aiuti alla popolazione ma di consentire ad Hamas di attribuirsi ilmerito delle attività svolte o di disporre delle risorse ottenute senza alcun vincolo didestinazione, che però si limiterebbero a documentare l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad esserecoinvolto nella distribuzione degli aiuti, senza alcun elemento idoneo a sostenere undirottamento verso l’ala militare;c) in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato dato rilievo a dati privi disignificatività indiziaria, quali alcune fotografie ritraenti i soggetti insieme, spiegabili allaluce delle cariche istituzionali rivestite da [OSCURATO:PERSONA], e quali conversazioni e comportamentiche né coinvolgerebbero direttamente il ricorrente né consentirebbero di inferire alcunchéin termini di stabile inserimento nell’organizzazione.

Sarebbero neutre anche le espressioniutilizzate nella conversazione intercettata relativa all’incontro avvenuto nel maggio 2024 aDoha, del quale peraltro non sarebbe chiarito neppure il contenuto effettivo;d) in relazione alla pretesa notorietà, nell’ambiente palestinese, dell’appartenenza delricorrente ad Hamas, le conversazioni valorizzate dal Tribunale farebbero mero riferimento 6a voci circolanti nell’ambiente, nonché prive di alcuna affermazione accusatoria specifica;e) in relazione alla pretesa conoscenza approfondita delle regole di Hamas, la lettura delcollegio sarebbe parziale e decontestualizzata, poiché dall’esame integrale delleconversazioni emergerebbe come il riferimento all’ingresso nell’organizzazione mediante lac.d.

“baiyaa” avverrebbe a titolo meramente esemplificativo, e che tale atto sarebbe unadempimento richiesto per l’appartenenza a qualsiasi associazione in quanto impegno dinatura religiosa.

Le conversazioni intercettate dunque non descriverebbero alcun ritualespecifico di ingresso ad Hamas, né consentirebbero di ritenere che l’indagato fosse aconoscenza di procedure peculiari dell’organizzazione;f) in relazione al contenuto estrapolato dai server di ASBPP, che secondo il Collegiodimostrerebbe la condivisione dell’ideologia e del modus operandi di Hamas, la valutazioneoperata dal Tribunale sarebbe fortemente discutibile, poiché il rinvenimento di immagini inuna cartella di backup ne renderebbe incerta la provenienza, così come sarebbe priva dirilevanza la presenza del logo di Hamas su documenti o immagini, in quanto entità cheeserciterebbe anche funzioni di governo e di amministrazione nel contesto di riferimento.La rilevanza attribuita alle conversazioni concernenti le asserite preoccupazioni relative a undossier rinvenuto sui server dell’associazione ed avente ad oggetto l’attività di Hamas inEuropa sarebbe frutto di un ragionamento congetturale, poiché tali preoccupazionipotrebbero essere compatibili non solo con la veridicità del dossier ma anche con timorireputazionali o personali;g) in relazione alla pretesa condivisione delle finalità terroristiche, sarebbero irrilevanti ivolantini di Hamas rinvenuti presso il ricorrente nel 1991 per le suesposte ragioni, cosìcome sarebbe insufficiente la mera espressione di consenso per taluni attentati terroristicida questi manifestata in alcune conversazioni telefoniche risalenti al 2002 e al 2003,peraltro da contestualizzarsi nel periodo storico-politico della seconda intifada.

Sarebbeparziale anche la lettura offerta dall’ordinanza della conversazione relativa alla morte disette palestinesi durante i lavori di costruzione di un tunnel, poiché tale affermazione, lettaquale una condivisione dell’idea del sacrificio di vite in funzione della lotta armata, nonsarebbe riconducibile al ricorrente, che si sarebbe limitato a ribadire la necessità di forniresostegno alle famiglie colpite.4.

In data 3 aprile 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica allarequisitoria del Procuratore generale con allegazioni documentali, costituite da dueordinanze, depositate nel maggio 2024 e una sentenza del Tribunale civile di Genova,depositata nel marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2.

Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, è necessario soffermarsi suglielementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.2.1.

L’art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primo comma, con lareclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige ofinanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità diterrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; e, al secondo comma, sancisce che«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per la rispettivadistinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del 11/07/1987,Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazioni criminose di altra natura, exmultis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963).

La prima sanziona condottespecifiche di partecipazione, considerate più gravi perché di più pregnante lesività per il benegiuridico protetto, la seconda assume un ruolo di “chiusura”, estendendo la punibilità aqualsiasi, ulteriore forma di “partecipazione”, diversa da quelle catalogate dal comma primo.Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull’attività della “associazione”,che, al pari delle variegate strutture associative previste dalla legge penale, è fattispecie a dolospecifico, perché deve essere connotata dal peculiare proposito di compiere “atti di violenzacon finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.La tipologia della partecipazione all’associazione può presentare, innanzitutto, i requisititipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzia nello stabileinserimento del singolo nell'associazione criminosa con l’affectio che lo connota, in sintonia coni principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di partecipazioneall’associazione per delinquere, che deve consistere nella salda “messa a disposizione” delsodalizio, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato contribuisceall’operatività dell’associazione.

Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema diassociazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinedemocratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a coluiche si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.2, n.25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione “esterna”all’associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., laddove ilsoggetto attivo del reato non faccia parte dell’associazione, ma fornisca un contributo, plurimo 8o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamentodell’attività dell’associazione.

Si è di recente puntualizzato, invero, che il concorso esterno neldelitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postulache l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad unamanifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur semprenell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributovolto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv.287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.235290).2.2.

Con particolare riferimento all’aspetto del “finanziamento” – che interessa la vicendacondotta all’attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdotto l’art. 270-quinquies.1cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», il quale punisce, alprimo comma, «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1,raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinatia essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità diterrorismo di cui all'articolo 270-sexies […] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondiper la commissione delle citate condotte».In virtù della clausola di riserva dell’incipit della norma incriminatrice che permette didefinirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis…»), il soggettoneppure vi concorre ab extrinseco; la sua condotta, nella materialità e per il coefficientepsicologico, non è proiettata sull’associazione e non rappresenta un apporto al mantenimentoin vita dell’associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attività terroristiche,che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.2.3.

Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anche nella formaestesa all’istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno, ed art. 270-quinquies.1cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presunto od astratto, caratterizzati daun’accentuata anticipazione della soglia della punibilità, ed ai fini della loro integrazione non èrichiesta la realizzazione degli eventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola“messa in pericolo” dell’interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva naturaplurioffensiva, intesa come potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità dellevittime, sia della libertà di autodeterminazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali(Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc.

Laaagoub e altri, Rv. 242355), in linea con ladefinizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all’art. 270-sexies cod. pen.Anzi, osserva il Collegio, mentre l’art. 270-bis comma 1 cod. pen. reca l’indicazionegenerale, tra le forme alternative di “partecipazione” associativa di rilievo penale, dellacondotta di colui che “finanzia” il sodalizio che si proponga il compimento di atti con finalità diterrorismo, l’art. 270-quinquies.1 cod. pen. contiene un’importante specificazione esegeticadella locuzione e chiarisce che, per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si 9deve intendere il comportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per ilcompimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilitàanche alla semplice “raccolta” o “messa a disposizione” di denaro o di beni funzionali a talescopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere ilgrado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente allaperimetrazione dell’oggetto dell’attività criminale e del “focus” che deve guidare l’elementosoggettivo del reato.

Nella tipicità delineata dall’art. 270-bis cod. pen. spicca l’intenzione dellegislatore di punire il “finanziamento” di un’associazione che si “proponga” il compimento disostegno economico del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza chequest’ultimo annovera, tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non èrichiesto che il partecipe dell’associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare unsingolo atto terroristico.Nel testo normativo modellato dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, il legiferante haconcentrato la propria attenzione su qualsiasi forma di finanziamento destinata ad essere, intutto o in parte, “utilizzata” per il compimento di azioni terroristiche.Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riserva determinata, con la qualeil legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due norme incriminatrici all’alveo del concorsoapparente ed assegnato la precedenza alla fattispecie associativa, con la conseguenza che ilpartecipe al sodalizio terroristico risponde del reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. quale chesia il vincolo dallo stesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell’associazione,sempre che, come già ricordato, egli sia in ogni caso consapevole delle finalità terroristicheperseguite dalla stessa.Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed interna di anticiparela protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE 2017/541 sulla lotta controil terrorismo, che ha sostituito la [OSCURATO:PERSONA] 2002/475/GAI.

L’art. 4 stabilisce cheintegra «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzimateriali […] tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezzache tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l’art. 11 –dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che «[OSCURATO:PERSONA] adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuteintenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente oindirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza chesaranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di unodei reati di cui agli articoli da 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento delterrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3,4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i viaggi 10a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tuttoo in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorreche l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati».

L’art.1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce «finanziamento delterrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, allaprovvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorseeconomiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente,in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo,secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo deifondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».2.4.

La fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n. 2843 del22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti i compartecipi, “interni” alconsesso associativo, siano animati dalla medesima, particolare ed aggiuntiva finalità, in altreparole da consapevolezza e volontà protese al perseguimento della peculiare finalità diterrorismo che connota l’organizzazione; non è richiesto che quest’ultima sia l’”unica” finalità(non è preteso, cioè, trattarsi di “dolo esclusivo”), perché un fine particolare può essereaffiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamente inteso.

Ènecessaria, in conclusione, la consapevolezza che l’associazione di cui si faccia parte abbia, trai propri condivisi scopi, anche quello del compimento di atti terroristici.E, qualora l’apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso “esterno”, odeventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolospecifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quellaparticolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privodel dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elementosoggettivo; (...).

In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettivaeventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad unsoggetto diverso dall'esecutore».La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di diritto in virtù delquale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delittoassociativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, doloche consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire atenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico,consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopidell'associazione (Sez.

U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).2.5.

Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi della giurisprudenzadi questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazionenegli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla 11disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivifattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv.286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema diriconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spazialeglobale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della “jihadglobale” e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degliordinamenti costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile,alla vita ed integrità delle persone).È rilevante dunque l’accostamento interpretativo che, in armonia con la giurisprudenza dilegittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 – 01;Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235288 - 01),sottolinea la centralità del disposto dell’art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte«con finalità di terrorismo» come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecaregrave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo diintimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale acompiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutturepolitiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazioneinternazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità diterrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Lanorma d’interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotteterroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionalivincolanti per l'Italia.

Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep.17/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235288 – 01, ha osservato, in motivazione, che l'ultimaparte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fontiprincipali, quali la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delleNazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo – che all’art. 2 ha sancito che«Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi conl'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente oparzialmente, al fine di compiere […] (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravilesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni diconflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire unpopolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o aastenersi dal compiere qualcosa»; - e la [OSCURATO:PERSONA] quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea,prima modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recenteDirettiva 2017/541/UE, che all’art.3, § 1, ha stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misurenecessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reatiin base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possonoarrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi 12con uno degli scopi elencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel:«a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici oun’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c)destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche osociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale».Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presente scrutinio, certo èche le fonti internazionali così individuate convergono sulla caratteristica distintiva degli atti diterrorismo, individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normaleanonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine diseminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazioneinternazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto (così Sez. 5, n.26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.; Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod. pen. –proprio per il carattere “aperto” assunto dalla norma nell’ultimo inciso, che rinviaesplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l’Italia - deve essere coordinata con quelladella menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nel nostro Paese con la L. n. 7 del2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo -indicati dalle norme nazionali sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] quadro dell'Unione Europea - devonoessere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della citata convenzione.

Devetrarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonteinternazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condottesiano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anchese consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte contro civili o contro persone noncombattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenza compiuti nelcontesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concretesituazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vitae dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paurae panico (Sez. 1, n. 1072 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del29/02/2024, Chadad e altro, n.m., cit. ); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità diterrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero,un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod. pen.), costituisconoarmati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al dirittointernazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024,cit.).2.6.

Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell’azione l’inserimento di omicidi eddi sopraffazione del nemico usurpatore, come nel caso della reazione “ritorsiva” palestineseall’occupazione dei propri territori da parte di Israele, dal momento che l'atto terroristico ècompatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico,considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare,quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le graviconseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffonderepaura e panico nella collettività.

Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'attoincriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tantolo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce attoterroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga controun civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5, n.39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).2.7.

Se è vero, inoltre, che l’atto terroristico – l’obbiettivo “apice” a cui deve tendere ilconsesso associativo de quo – si sostanzia in una grave esplosione di generalizzata violenza,non è meno vero che la valutazione dell’apporto concorsuale penalmente rilevanteall’organizzazione che se ne prefiguri la realizzazione deve rispondere al modello dell’unitarietàdel concorso e dell’atipicità del contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in unacompartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, al conseguimento delcomune risultato stabilito.

In altri termini, non è requisito indefettibile che la condotta delsingolo sia (o sia stata) direttamente strumentale al compimento dell’aggressioneintimidatoria, ma è necessario che essa sia (o possa essere) utile ad agevolarne larealizzazione anche con azioni di supporto, rappresentate dalla fornitura di mezzi, generialimentari, presidi sanitari, servizi logistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopoterroristico.

Il carattere composito della natura e del grado del contributo generato si rivelatanto più confacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove si discettidi una condotta di partecipazione ad un’associazione criminosa o a fattispecie strutturate comereato di pericolo presunto, in cui la punibilità sia ancorata al perfezionamento di mere condottepreparatorie, come, appunto e per quel che si è detto, quella associativa regolata dall’art. 270-bis cod. pen. (al pari della più generale figura di associazione per delinquere di cui all’ art. 416cod. pen.), ovvero quella disciplinata dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen.In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto cheanche un’attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una “cellula” che faccia capo adun più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici, dunque di aiuto e di assistenza a coloroche siano demandati alla sua operatività “militare”, ben possa integrare il delitto dipartecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n.10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265925 e in motivazione).

Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi ancheprodromiche rispetto alla esecuzione del programma (Sez. 1, del 15 giugno 2006, n. 30824,Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all’attività dell’associazione che,inequivocabilmente, rivelino l’inserimento del singolo nell’organigramma del sodalizio (così Sez.1, n. 1072 del 2006, cit.).Anche l’adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (ex multis, Sez. 6, n.14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G.in proc.

Paiano e altri, Rv.216253), può costituire significativo indicatore di internitàall’associazione con finalità di terrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositicriminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data lanatura di reato di pericolo astratto, l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale(Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7808 del04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, Rv.280750; Sez.2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345; Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubie altri, Rv. 230431).

In altri termini, anche la condotta di propaganda ed apologia può varcarei confini della partecipazione punibile ove si fonda con altri connotati di materialità edoggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019,PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065).2.8.

Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismo internazionaledi natura latamente “jihadista”, proprio per le sue ramificazioni globalizzate e planetarie, si èopportunatamente osservato che non possono essere traslati, con automatismo, i medesimicriteri interpretativi propri delle associazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale,con la conseguenza che perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezzabilaterale e della reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoliapicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegati ed eterogenei,in diversi Paesi.

In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolo si innesti nella strutturaorganizzata, di modo che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto,tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche soltantoindiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. inproc.

Messaoudi, Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibiligaranzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri chevalorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, ilsuperamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-biscod.pen. (così Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, hachiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizio connotato da struttureorganizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi,anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o 15sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supportofunzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra lequali possono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti dipropaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, al finanziamento (nello stesso senso,Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).3.

Venendo ad esaminare le censure prospettate dal ricorrente, risulta logicamentepregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancataassunzione della consulenza storica a firma della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movimentoHamas e alle charities.Esso è infondato.3.1.

Tale consulenza rientra nell’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di periziadisciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.L’art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata disposta perizia, in ogni statoe grado del procedimento le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sonoabilitati ad esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell’art. 121cod. proc. pen.

L’ipotesi della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dalcodice di rito del 1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esternoqualificato per la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo divalutare la convenienza di disporre perizia.Diversamente da quanto previsto dall’art. 220 con riguardo alla perizia, il cui oggettoconsiste nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati o valutazioni che richiedonocompetenze tecniche scientifiche o artistiche, l’art. 233 circoscrive l’attività del consulente diparte – nel caso in cui non sia stata disposta perizia – a quella di rendere un parere e stabilisceal comma 1-bis dell’art. 233, che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate,ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l’oggetto di quelle alle quale non è intervenuto.Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultanti di tale attivitàpossono essere introdotti nel processo e cioè attraverso una memoria ex art. 121 cod. proc.pen.Da ciò emerge che, nell’ipotesi prevista dall’art. 233, al consulente di parte non èconsentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, essendo a talescopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive, disciplinato dagli artt. 391-bis ess. cod. proc. pen.La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in un autonomoaccertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe nella non consentitamodifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata in violazione delle regole delcontraddittorio sulla prova.

Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermato che il parere,che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria, è acquisibile secondo leforme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di 16carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anchequando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre ingiudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittoriosulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli, Rv. 276494 - 01).3.2.

Con riguardo alla questione posta dalla difesa in ordine alla affermata inammissibilitàdella “consulenza storica” redatta dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio come dalla sualettura emergano plurime criticità.

Pur dando atto della senz’altro approfondita conoscenza chela consulente di parte dimostra della storia palestinese e di quella dell’organizzazione diHamas, non risulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterlaqualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possa qualificarsicome scientifico.

Vale al riguardo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tenerconto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza,della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano allatesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinionidissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazioneteorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonchédell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021,dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01).

In sostanza, devono risultare adeguatamentedocumentati sia la base scientifica dell’indagine, con riguardo ai criteri oggettivi seguiti, allefonti utilizzate e ai riscontri fattuali rinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità,qualificazione e indipendenza di chi ne è l’autore.3.3.

Tutto ciò difetta nel caso di specie.La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti, accadimenti e circostanzeche, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicende oggetto del presente procedimento,esulano dal materiale acquisito nello stesso e vengono dati per accertati senza che sianoindicate le relative fonti, se non in modo del tutto generico.

Essa, pertanto, non solo è priva delrigore metodologico che deve caratterizzare l’indagine scientifica, ma determina altresì unanon consentita espansione della piattaforma cognitiva del giudizio.

A ciò si aggiunga che datale materiale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte trae conclusioniche vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi ad esprimere valutazionigiuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazione terroristica e sul ruolo svolto dalleassociazioni di beneficenza situate a Gaza e all’estero nel finanziamento di tale attività.È pertanto corretta l’affermazione con cui il Tribunale del riesame ha esclusol’ammissibilità della “consulenza storica” della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa conteneva«valutazioni in fatto e diritto spettanti all’Autorità giudiziaria».

La difesa non si è confrontatacon tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risulta ineccepibile, in quanto coglieesattamente il reale contenuto della relazione, che, lungi dall’esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell’ambito dell’attività di qualificazione giuridica dei fatti riservata al 17giudice.4.

Sempre per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare il terzo motivo di ricorso,con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle “fonti aperte” utilizzate ai fini delladecisione.Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.4.1.

L’espressione “fonti aperte” è utilizzata anche in giurisprudenza per definire leinformazioni accessibili a tutti.

Si tratta di informazioni reperibili attraverso la stampa, letrasmissioni televisive e radiofoniche, nonché attraverso il web.

Ed in tal senso va rammentatoche alla possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete fa espressoriferimento l’art. 234-bis cod. proc. pen.La circostanza che l’informazione sia liberamente fruibile, tuttavia non equivale adammetterne la sua utilizzabilità nel processo.4.2.

Si deve innanzitutto precisare che la circostanza che la fonte sia liberamenteaccessibile ad una vasta platea di soggetti – come avviene appunto nel caso di notizie reperibiliin rete – non consente di per sé di ricondurre la notizia al “fatto notorio”.

Tale, invero, è solo ilfatto che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum, vale adire ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni,storiche o de rerum natura (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv.287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, in motivazione; Sez.6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); è necessario, in altri termini, chesi tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale gradodi certezza da apparire incontestabile.Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte “indefinite”, vale adire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento allaprovenienza, acquisibili nel web.

Tali notizie, che in rete ben possono consistere anche nella«opinione personalissima di una singola persona (a prescindere dalle sue effettive capacitàelaborative del pensiero)» la quale «ha la stessa accessibilità di un report scientifico di elevatolivello» porta a considerare la categoria in esame l’evoluzione non già della categoria del “fattonotorio”, quanto piuttosto l'evoluzione delle “voci correnti nel pubblico” (Sez. 6, n. 14838 del16/12/2024, cit.).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre a fondamento dellapropria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale siaaccertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani dafonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che siottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntualeriscontro nei passaggi logici della motivazione dei provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione).

Si è perciò ritenuto che le cd."fonti aperte", reperibili anche tramite la rete Internet, possono costituire solo un parametro 18con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggettodi contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione (Sez. 4, n. 21310 del26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelle informazioni rese accessibili a tutti e chiaramenteindividuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non diistituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l’esistenza di una notizia giornalistica benindividuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali,accadimenti noti e incontroversi» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).4.3.

Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.Dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienza israeliana,l’ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario sulle intercettazioni di conversazioni,sui dati rinvenuti sul server dell’associazione, nonché su “fonti aperte”.Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, in particolareper affermare: i) la vocazione estera di Hamas, che coinvolge nella sua attività soggettioperanti all’estero; ii) Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenzae fondazioni della Fratellanza musulmana» ; iii) [OSCURATO:PERSONA], uno dei fondatori di ABSPP esuo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricoperto il ruolo di ministro del governopalestinese iv) [OSCURATO:PERSONA], referente di ABSPP, ha presenziatoalla cerimonia celebrativa dell’accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalitrapito da Hamas, alla presenza di membri di Hamas ; v) la riferibilità dell’associazione Rowad(finanziata da ABSPP) ad Hamas.Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dal momento che ilTribunale si è limitato ad evocare indistinte “fonti aperte”, senza specificare quali fossero (latestata giornalistica da cui ha attinto la notizia, report presenti su siti istituzionali e quali,pubblicazioni scientifiche sul tema) e senza valutarne specificamente l’attendibilità.Ne consegue che la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità nepreclude l’utilizzabilità.5.

Ciò comporta l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Genova.I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovranno pertantoprocedere ad una rivisitazione complessiva del thema probandum, avendo cura di selezionareprovenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fonti aperte; qualora le fonti aperte siano intutto o in parte abbandonate, se sussistano altri elementi indiziari, processualmente utilizzabilied autonomi rispetto alle fonti aperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione;esprimersi, nei limiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sullarispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d’incolpazione provvisoria aglielementi costitutivi del reato contestato e, con particolare riferimento al ruolo partecipativo delricorrente, se ricorrano elementi appaganti della consapevolezza, da parte sua, delle finalità(anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni; 19se il finanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas siaindividuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; soffermarsi, poi,sulla attività delle charities più volte menzionate nei provvedimenti cautelari, chiarendo sequeste ultime rappresentino mero “schermo” fittizio del finanziamento di atti terroristici;ovvero se, qualora le charities siano invece esistenti ed impegnate nel settore del welfare perconto di Hamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o in parte,al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.

Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 del Tribunale del riesame di Genova 1Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria inUdito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro della Spezia, che insiste perl'accoglimento del ricorso e per l'annullamento dell'ordinanza cautelare impugnata.Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Genova, che si riporta ai motivi del ricorso einsiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha respinto l’istanza di riesameavanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misuradella custodia cautelare in carcere in applicazione dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale diGenova emessa relativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo eterzo comma, cod. pen., a lui contestato per avere, in concorso con altri, finanziatol’associazione terroristica “Hamas”, che si propone il compimento di atti con finalità diterrorismo contro lo Stato di Israele, della quale farebbe parte o comunque alla quale, purnon facendone parte, avrebbe assicurato con continuità concreto supporto, concorrendoalla conservazione, al rafforzamento e alla realizzazione del suo programma criminoso,anche per mezzo di una serie di associazioni che si sarebbero occupate della raccolta e/odell’invio, direttamente o indirettamente, a esponenti di Hamas (in particolare, ad OsamaAlisawi, già ministro del governo di fatto di Hamas a Gaza) nonché anche medianteoperazioni di triangolazione con associazioni con sede in Turchia ad una serie diorganizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perché appartenenti, controllate ocomunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendo all’attivitàdell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, così rafforzandol’intento di un numero indeterminato di componenti di Hamas di aderire alla strategiaterroristica e al programma criminoso del gruppo. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe membrodel comparto estero dell’associazione terroristica Hamas, nonché vertice della cellulaitaliana dell’associazione nella sua veste di legale rappresentante dell’”AssociazioneBenefica di Solidarietà con il [OSCURATO:PERSONA]”, e successivamente di amministratore difatto dell’associazione nonché di rappresentante legale e di amministratore di fatto di altreassociazioni costituite al fine di proseguire l’attività nonostante i provvedimenti adottati dalcircuito finanziario al fine di prevenire il finanziamento di attività terroristiche, operandonella raccolta a fini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà in 2parte rilevante al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate.2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale, mancata assunzione di unaprova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., e vizio dimotivazione, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della consulenza tecnica diparte a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], introdotta dalla difesa. Tale consulenza, infatti, nonconterrebbe “valutazioni in fatto e diritto che spettano invero all’autorità giudiziaria”, cosìcome ritenuto dal Tribunale, ma rientrerebbe pienamente nell’alveo applicativo dell’art. 220cod. proc. pen., attenendo alla ricostruzione della storia politica di Hamas, della suastruttura organizzativa e dei rapporti intercorrenti tra il movimento e le associazioni dibeneficenza di matrice islamista. La valutazione operata dal Tribunale sarebbe per di piùcontraddittoria poiché sia l’informativa finale della [OSCURATO:PERSONA] sia l’ordinanzaapplicativa della misura cautelare dedicherebbero ampio spazio alla ricostruzione storico-sociale del movimento Hamas. Peraltro, la consulenza tecnica non verterebbe sullaqualificazione della natura terroristica di Hamas, ma sarebbe volta ad evidenziare la naturacomplessa e multiforme del movimento, all’interno del quale conviverebbero attivitàriconducibili alla nozione di terrorismo e attività pacificamente estranee.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione inrelazione al ricorso sistematico operato dal Tribunale a informazioni provenienti da c.d.“fonti aperte”, del tutto indefinite, non verificate e non specificate, processualmenteinutilizzabili secondo la giurisprudenza di legittimità, poiché il Tribunale avrebbe introdottotale materiale nel processo penale in assenza delle garanzie proprie del contraddittorio edella verificabilità della prova, avendo omesso l’indicazione dell’origine concrete delle fonticitate e di riportarne il contenuto in materia puntuale, rendendo impossibile qualsivogliavalutazione in ordine all’attendibilità, alla genuinità e alla pertinenza delle informazioniutilizzate, non rinvenendosi peraltro in parte motiva alcun riferimento a verifiche svolte dalTribunale stessa in tal senso.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo allastruttura e alla configurabilità del reato di cui all’art. 270-bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] infatti erroneamente affermato che non sarebbe necessario provare unaconnessione diretta tra il denaro oggetto del finanziamento e l’attività terroristica in sensostretto, posto che soprattutto in presenza di strutture organizzative complesse come quelladi Hamas sarebbe imprescindibile un rigoroso accertamento in ordine alla destinazione dellerisorse economiche ed alla loro effettiva finalizzazione al rafforzamento e al perseguimentodel programma terroristico dell’associazione. Il Tribunale avrebbe dunque in primis erratonella ricostruzione della struttura organizzativa di Hamas, apoditticamente rappresentataquale organizzazione terroristica “pura”, evidentemente ai fini di un’indebita semplificazionedell’attività di accertamento, omettendo qualsiasi seria verifica in ordine alla reale 3sussistenza di legami tra le realtà associative che hanno beneficiato della nettamaggioranza dei trasferimenti di denaro contestati nel periodo di riferimento e Hamasstessa, al fine di eludere la dichiarata inutilizzabilità dei c.d. “materiali AVI”, cheprospettavano tali legami. Il Tribunale sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposterispetto a quelle raggiunte qualora avesse ampliato correttamente la propria piattaformavalutativa mediante la considerazione delle argomentazioni sviluppate nella consulenzatecnica di parte e qualora avesse espunto dal percorso motivazionale i passaggi fondati sulricorso a fonti aperte inammissibili. Il Tribunale avrebbe poi omesso un approfondimentocritico in relazione ai trasferimenti di denaro effettuati in favore di persone fisiche, qualiOsama [OSCURATO:PERSONA], asseritamente riconducibili ad Hamas, ed avrebbe trascurato la stragrandemaggioranza degli importi oggetto di contestazione, erogati in favore di realtà associativedi matrice islamista effettivamente esistenti e operanti. Non sarebbe comunque possibiledare per presupposto il ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’organizzazione, tale dafungere automaticamente da elemento di collegamento tra l’indagato e l’associazionemadre, poiché questi avrebbe ricoperto un incarico ministeriale nell’esecutivo del 2006guidato da [OSCURATO:PERSONA] solo in virtù di un ruolo tecnico. Oltre all’incarico istituzionale, non visarebbero elementi idonei a ricollegare la figura di [OSCURATO:PERSONA] ad Hamas in epoca anteriore al2007 ovvero successiva al 2014. In ogni caso, anche l’eventuale indirizzamento di fondiverso canali di beneficenza più o meno prossime all’area di influenza di Hamas nonpotrebbe essere di per sé sufficiente ad integrare la contestata fattispecie di cui all’art.270-bis cod. pen. in assenza di un concreto accertamento della destinazione delle risorse.Gli elementi valorizzati dall’ordinanza al fine di affermare che tali aiuti abbiano assunto lafunzione di sostengo e rafforzamento del sodalizio criminoso sarebbero facilmenteconfutabili:a) in relazione all’asserita finalità primaria del flusso di denaro, destinato secondo laricostruzione dell’ordinanza a garantire pieno sostegno all’associazione terroristica, nonpotrebbe ritenersi indicativa la conversazione, peraltro non riconducibile all’indagato, in cuiAbu Falastine auspicherebbe la mancata apertura del valico di Rafah, poiché tale dialogosarebbe stato travisato dal Tribunale, stante il fatto che l’apertura del valico, in assenza digaranzie internazionali, avrebbe potuto comportare un esodo della popolazione palestinese;b) in relazione alla pretesa irrilevanza della natura dei beni rispetto alla loro destinazione,alla luce dell’affermazione del Tribunale secondo cui l’appoggio alle bande armate potrebbeavvenire anche mediante la destinazione prioritaria di beni di prima necessità a favore dellestesse a scapito della popolazione civile, non sarebbe stato richiamato alcun riscontroidoneo a supportare tale mera asserzione;c) in relazione all’asserita opacità dei finanziamenti e al ricorso alle modalità non tracciate,poiché il Tribunale del riesame avrebbe affermato che sarebbe pacifico che le offerteraccolte nei luoghi di preghiera o in occasione di eventi partecipati da soggetti di religioneislamica sarebbero state raccolte e poi versate, attraverso modalità opache quali la c.d. 4“triangolazione”, ad [OSCURATO:PERSONA], pronto a dirottare il denaro verso la causa di Hamas. Lafigura di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata anch’essa erroneamente ricostruita attraverso il ricorso afonti aperte inammissibili; in ogni caso, il fatto che successivamente al 7 ottobre 2023 itrasferimenti di denaro siano avvenuti mediante triangolazioni si spiegherebbe alla lucedella paralisi dei conti correnti intervenuta successivamente, in mancanza di alcuna volontàsin dall’origine di operare in maniera opaca o elusiva, così come attesterebbero gli attidepositati dalla difesa da cui emergerebbe l’esistenza di un contenzioso promosso neiconfronti degli istituti di credito al fine di ottenere il ripristino dell’operatività dei conti. Inrelazione al versamento destinato alla costruzione di un impianto di desalinizzazione,ritenuto dal Tribunale indicativo di sostegno diretto all’ala paramilitare di Hamas in quantoindirizzato a un’associazione direttamente ad essa collegata, il Tribunale avrebbeunicamente valorizzato dati emergenti dai documenti AVI, benché dichiarati inutilizzabili.Dalle intercettazioni inoltre emergerebbe una costante preoccupazione per la destinazionedei fondi ad attività di sostegno alla popolazione civile;d) in relazione all’asserita esistenza di una contabilità parallela ed occulta, l’ordinanzaincorrerebbe in travisamento della prova e vizio di motivazione, poiché l’associazione inesame, in quanto associazione non riconosciuta e priva di scopo di lucro, non sarebbesoggetta ad alcun obbligo legale di tenuta delle scritture contabili, non essendo neppureiscritta al R.U.N.T.S., con conseguente inapplicabilità al caso di specie delle relativeprevisioni. In tale contesto sarebbe dunque fuorviante parlare di una “contabilità occulta”contrapposta ad una “contabilità ufficiale”, non essendo quest’ultima giuridicamentedovuta. Sulla base di un’erronea qualificazione della documentazione interna come“contabilità parallela”, il Tribunale avrebbe ricostruito il contributo erogato in favoredell’associazione “Rowad”, ritenuta organica ad Hamas. Il Tribunale avrebbe tuttaviaaffermato ciò confondendo due realtà distinte, ossia l’associazione “Rowad” e unaconferenza annuale dal medesimo nome. Inoltre, dalla documentazione rinvenuta nelserver ABSPP e fornita al Tribunale risulterebbe riscontro contabile puntuale dellafinalizzazione ad attività di beneficenza anche delle singole somme in contanti giunte nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA] dopo l’ottobre 2023;e) in relazione all’asserita preoccupazione di occultare la reale finalità del gruppo, ilTribunale avrebbe tratto tale conclusione esclusivamente dalla conversazione in precedenzarichiamata relativa al valico di Rafah nonché da un’ulteriore conversazione che dovrebbedimostrare come il soggetto incaricato della raccolta dei fondi non fosse in realtà aconoscenza della vera destinazione degli aiuti, ma che in realtà sarebbe un dialogo dalcontenuto estremamente vago;f) in relazione alle intercettazioni telefoniche asseritamente dimostrative del finanziamentodiretto di Hamas, l’ordinanza avrebbe apertamente travisato il contenuto delleconversazioni valorizzate oppure avrebbe trascurato che le stesse si sarebbero limitate ariportare voci di pubblico dominio, vale a dire di mere “voci correnti nel pubblico”, che 5peraltro il ricorrente avrebbe cercato di contrastare mediante numerose querele perdiffamazione. Anche la conversazione riportata a pag. 47 dell’ordinanza sarebbe statainterpretata in modo forzato ed illogico, poiché la risposta dell’indagato denoterebbe unIn definitiva, non emergerebbe alcun elemento concreto che possa far ritenere che i fonditrasferiti abbiano avuto un collegamento con il programma terroristico di Hamas o neabbiano rafforzato la capacità operativa in chiave militare, ma il Tribunale non si sarebbepreoccupato di svolgere tale verifica, limitandosi ad ipotizzare un possibile aumento dellapopolarità di Hamas tra la popolazione. Sul punto la Procura di Roma, in sede di richiesta diarchiviazione, sarebbe arrivata al corretto approdo interpretativo della fattispecieincriminatrice illustrato dalla difesa.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allasussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente all’intraneità di Hannounall’associazione terroristica. Sarebbero stati infatti meramente giustapposti elementieterogenei, valorizzati in modo cumulativo e suggestivo, al fine di dimostrare lapartecipazione all’associazione così da semplificare l’accertamento relativo allafinalizzazione del flusso di denaro:a) in relazione alla rete di contatti tra il ricorrente e diversi soggetti, la motivazione nonchiarirebbe se tali relazioni abbiano natura personale o riconducibile ad un effettivo estabile coinvolgimento operativo nell’associazione. Sarebbero state valorizzateconversazioni estremamente risalenti nonché erroneamente tradotte, veicolando dunque unsignificato radicalmente diverso da quello originariamente inteso;b) in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], già erroneamente ritenuto alla luce delleconsiderazioni precedentemente svolte figura apicale all’interno di Hamas, sarebbero staterichiamate delle conversazioni (pag. 24 dell’ordinanza) asseritamente indicative dellapriorità non di far giungere aiuti alla popolazione ma di consentire ad Hamas di attribuirsi ilmerito delle attività svolte o di disporre delle risorse ottenute senza alcun vincolo didestinazione, che però si limiterebbero a documentare l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad esserecoinvolto nella distribuzione degli aiuti, senza alcun elemento idoneo a sostenere undirottamento verso l’ala militare;c) in relazione ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato dato rilievo a dati privi disignificatività indiziaria, quali alcune fotografie ritraenti i soggetti insieme, spiegabili allaluce delle cariche istituzionali rivestite da [OSCURATO:PERSONA], e quali conversazioni e comportamentiche né coinvolgerebbero direttamente il ricorrente né consentirebbero di inferire alcunchéin termini di stabile inserimento nell’organizzazione. Sarebbero neutre anche le espressioniutilizzate nella conversazione intercettata relativa all’incontro avvenuto nel maggio 2024 aDoha, del quale peraltro non sarebbe chiarito neppure il contenuto effettivo;d) in relazione alla pretesa notorietà, nell’ambiente palestinese, dell’appartenenza delricorrente ad Hamas, le conversazioni valorizzate dal Tribunale farebbero mero riferimento 6a voci circolanti nell’ambiente, nonché prive di alcuna affermazione accusatoria specifica;e) in relazione alla pretesa conoscenza approfondita delle regole di Hamas, la lettura delcollegio sarebbe parziale e decontestualizzata, poiché dall’esame integrale delleconversazioni emergerebbe come il riferimento all’ingresso nell’organizzazione mediante lac.d. “baiyaa” avverrebbe a titolo meramente esemplificativo, e che tale atto sarebbe unadempimento richiesto per l’appartenenza a qualsiasi associazione in quanto impegno dinatura religiosa. Le conversazioni intercettate dunque non descriverebbero alcun ritualespecifico di ingresso ad Hamas, né consentirebbero di ritenere che l’indagato fosse aconoscenza di procedure peculiari dell’organizzazione;f) in relazione al contenuto estrapolato dai server di ASBPP, che secondo il Collegiodimostrerebbe la condivisione dell’ideologia e del modus operandi di Hamas, la valutazioneoperata dal Tribunale sarebbe fortemente discutibile, poiché il rinvenimento di immagini inuna cartella di backup ne renderebbe incerta la provenienza, così come sarebbe priva dirilevanza la presenza del logo di Hamas su documenti o immagini, in quanto entità cheeserciterebbe anche funzioni di governo e di amministrazione nel contesto di riferimento.La rilevanza attribuita alle conversazioni concernenti le asserite preoccupazioni relative a undossier rinvenuto sui server dell’associazione ed avente ad oggetto l’attività di Hamas inEuropa sarebbe frutto di un ragionamento congetturale, poiché tali preoccupazionipotrebbero essere compatibili non solo con la veridicità del dossier ma anche con timorireputazionali o personali;g) in relazione alla pretesa condivisione delle finalità terroristiche, sarebbero irrilevanti ivolantini di Hamas rinvenuti presso il ricorrente nel 1991 per le suesposte ragioni, cosìcome sarebbe insufficiente la mera espressione di consenso per taluni attentati terroristicida questi manifestata in alcune conversazioni telefoniche risalenti al 2002 e al 2003,peraltro da contestualizzarsi nel periodo storico-politico della seconda intifada. Sarebbeparziale anche la lettura offerta dall’ordinanza della conversazione relativa alla morte disette palestinesi durante i lavori di costruzione di un tunnel, poiché tale affermazione, lettaquale una condivisione dell’idea del sacrificio di vite in funzione della lotta armata, nonsarebbe riconducibile al ricorrente, che si sarebbe limitato a ribadire la necessità di forniresostegno alle famiglie colpite.4. In data 3 aprile 2026 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica allarequisitoria del Procuratore generale con allegazioni documentali, costituite da dueordinanze, depositate nel maggio 2024 e una sentenza del Tribunale civile di Genova,depositata nel marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, è necessario soffermarsi suglielementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.2.1. L’art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primo comma, con lareclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige ofinanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità diterrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; e, al secondo comma, sancisce che«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per la rispettivadistinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del 11/07/1987,Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazioni criminose di altra natura, exmultis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963). La prima sanziona condottespecifiche di partecipazione, considerate più gravi perché di più pregnante lesività per il benegiuridico protetto, la seconda assume un ruolo di “chiusura”, estendendo la punibilità aqualsiasi, ulteriore forma di “partecipazione”, diversa da quelle catalogate dal comma primo.Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull’attività della “associazione”,che, al pari delle variegate strutture associative previste dalla legge penale, è fattispecie a dolospecifico, perché deve essere connotata dal peculiare proposito di compiere “atti di violenzacon finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.La tipologia della partecipazione all’associazione può presentare, innanzitutto, i requisititipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzia nello stabileinserimento del singolo nell'associazione criminosa con l’affectio che lo connota, in sintonia coni principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di partecipazioneall’associazione per delinquere, che deve consistere nella salda “messa a disposizione” delsodalizio, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato contribuisceall’operatività dell’associazione. Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema diassociazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinedemocratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a coluiche si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.2, n.25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione “esterna”all’associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., laddove ilsoggetto attivo del reato non faccia parte dell’associazione, ma fornisca un contributo, plurimo 8o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamentodell’attività dell’associazione. Si è di recente puntualizzato, invero, che il concorso esterno neldelitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postulache l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad unamanifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur semprenell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributovolto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv.287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.235290).2.2. Con particolare riferimento all’aspetto del “finanziamento” – che interessa la vicendacondotta all’attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdotto l’art. 270-quinquies.1cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», il quale punisce, alprimo comma, «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1,raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinatia essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità diterrorismo di cui all'articolo 270-sexies […] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondiper la commissione delle citate condotte».In virtù della clausola di riserva dell’incipit della norma incriminatrice che permette didefinirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis…»), il soggettoneppure vi concorre ab extrinseco; la sua condotta, nella materialità e per il coefficientepsicologico, non è proiettata sull’associazione e non rappresenta un apporto al mantenimentoin vita dell’associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attività terroristiche,che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.2.3. Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anche nella formaestesa all’istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno, ed art. 270-quinquies.1cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presunto od astratto, caratterizzati daun’accentuata anticipazione della soglia della punibilità, ed ai fini della loro integrazione non èrichiesta la realizzazione degli eventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola“messa in pericolo” dell’interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva naturaplurioffensiva, intesa come potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità dellevittime, sia della libertà di autodeterminazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali(Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc. Laaagoub e altri, Rv. 242355), in linea con ladefinizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all’art. 270-sexies cod. pen.Anzi, osserva il Collegio, mentre l’art. 270-bis comma 1 cod. pen. reca l’indicazionegenerale, tra le forme alternative di “partecipazione” associativa di rilievo penale, dellacondotta di colui che “finanzia” il sodalizio che si proponga il compimento di atti con finalità diterrorismo, l’art. 270-quinquies.1 cod. pen. contiene un’importante specificazione esegeticadella locuzione e chiarisce che, per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si 9deve intendere il comportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per ilcompimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilitàanche alla semplice “raccolta” o “messa a disposizione” di denaro o di beni funzionali a talescopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere ilgrado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente allaperimetrazione dell’oggetto dell’attività criminale e del “focus” che deve guidare l’elementosoggettivo del reato. Nella tipicità delineata dall’art. 270-bis cod. pen. spicca l’intenzione dellegislatore di punire il “finanziamento” di un’associazione che si “proponga” il compimento disostegno economico del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza chequest’ultimo annovera, tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non èrichiesto che il partecipe dell’associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare unsingolo atto terroristico.Nel testo normativo modellato dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, il legiferante haconcentrato la propria attenzione su qualsiasi forma di finanziamento destinata ad essere, intutto o in parte, “utilizzata” per il compimento di azioni terroristiche.Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riserva determinata, con la qualeil legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due norme incriminatrici all’alveo del concorsoapparente ed assegnato la precedenza alla fattispecie associativa, con la conseguenza che ilpartecipe al sodalizio terroristico risponde del reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. quale chesia il vincolo dallo stesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell’associazione,sempre che, come già ricordato, egli sia in ogni caso consapevole delle finalità terroristicheperseguite dalla stessa.Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed interna di anticiparela protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE 2017/541 sulla lotta controil terrorismo, che ha sostituito la [OSCURATO:PERSONA] 2002/475/GAI. L’art. 4 stabilisce cheintegra «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzimateriali […] tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezzache tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l’art. 11 –dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che «[OSCURATO:PERSONA] adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuteintenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente oindirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza chesaranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di unodei reati di cui agli articoli da 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento delterrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3,4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i viaggi 10a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tuttoo in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorreche l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati». L’art.1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce «finanziamento delterrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, allaprovvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorseeconomiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente,in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo,secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo deifondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».2.4. La fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n. 2843 del22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti i compartecipi, “interni” alconsesso associativo, siano animati dalla medesima, particolare ed aggiuntiva finalità, in altreparole da consapevolezza e volontà protese al perseguimento della peculiare finalità diterrorismo che connota l’organizzazione; non è richiesto che quest’ultima sia l’”unica” finalità(non è preteso, cioè, trattarsi di “dolo esclusivo”), perché un fine particolare può essereaffiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamente inteso. Ènecessaria, in conclusione, la consapevolezza che l’associazione di cui si faccia parte abbia, trai propri condivisi scopi, anche quello del compimento di atti terroristici.E, qualora l’apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso “esterno”, odeventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolospecifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quellaparticolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privodel dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elementosoggettivo; (...). In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettivaeventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad unsoggetto diverso dall'esecutore».La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di diritto in virtù delquale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delittoassociativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, doloche consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire atenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico,consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopidell'associazione (Sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).2.5. Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi della giurisprudenzadi questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazionenegli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla 11disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivifattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv.286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema diriconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spazialeglobale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della “jihadglobale” e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degliordinamenti costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile,alla vita ed integrità delle persone).È rilevante dunque l’accostamento interpretativo che, in armonia con la giurisprudenza dilegittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 – 01;Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235288 - 01),sottolinea la centralità del disposto dell’art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte«con finalità di terrorismo» come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecaregrave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo diintimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale acompiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutturepolitiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazioneinternazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità diterrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Lanorma d’interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotteterroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionalivincolanti per l'Italia. Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep.17/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235288 – 01, ha osservato, in motivazione, che l'ultimaparte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fontiprincipali, quali la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delleNazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo – che all’art. 2 ha sancito che«Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi conl'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente oparzialmente, al fine di compiere […] (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravilesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni diconflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire unpopolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o aastenersi dal compiere qualcosa»; - e la [OSCURATO:PERSONA] quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea,prima modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recenteDirettiva 2017/541/UE, che all’art.3, § 1, ha stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misurenecessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reatiin base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possonoarrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi 12con uno degli scopi elencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel:«a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici oun’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c)destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche osociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale».Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presente scrutinio, certo èche le fonti internazionali così individuate convergono sulla caratteristica distintiva degli atti diterrorismo, individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normaleanonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine diseminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazioneinternazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto (così Sez. 5, n.26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.; Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod. pen. –proprio per il carattere “aperto” assunto dalla norma nell’ultimo inciso, che rinviaesplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l’Italia - deve essere coordinata con quelladella menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nel nostro Paese con la L. n. 7 del2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo -indicati dalle norme nazionali sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] quadro dell'Unione Europea - devonoessere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della citata convenzione. Devetrarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonteinternazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condottesiano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anchese consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte contro civili o contro persone noncombattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenza compiuti nelcontesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concretesituazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vitae dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paurae panico (Sez. 1, n. 1072 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del29/02/2024, Chadad e altro, n.m., cit. ); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità diterrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero,un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod. pen.), costituisconoarmati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al dirittointernazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024,cit.).2.6. Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell’azione l’inserimento di omicidi eddi sopraffazione del nemico usurpatore, come nel caso della reazione “ritorsiva” palestineseall’occupazione dei propri territori da parte di Israele, dal momento che l'atto terroristico ècompatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico,considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare,quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le graviconseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffonderepaura e panico nella collettività. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'attoincriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tantolo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce attoterroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga controun civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5, n.39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).2.7. Se è vero, inoltre, che l’atto terroristico – l’obbiettivo “apice” a cui deve tendere ilconsesso associativo de quo – si sostanzia in una grave esplosione di generalizzata violenza,non è meno vero che la valutazione dell’apporto concorsuale penalmente rilevanteall’organizzazione che se ne prefiguri la realizzazione deve rispondere al modello dell’unitarietàdel concorso e dell’atipicità del contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in unacompartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, al conseguimento delcomune risultato stabilito. In altri termini, non è requisito indefettibile che la condotta delsingolo sia (o sia stata) direttamente strumentale al compimento dell’aggressioneintimidatoria, ma è necessario che essa sia (o possa essere) utile ad agevolarne larealizzazione anche con azioni di supporto, rappresentate dalla fornitura di mezzi, generialimentari, presidi sanitari, servizi logistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopoterroristico. Il carattere composito della natura e del grado del contributo generato si rivelatanto più confacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove si discettidi una condotta di partecipazione ad un’associazione criminosa o a fattispecie strutturate comereato di pericolo presunto, in cui la punibilità sia ancorata al perfezionamento di mere condottepreparatorie, come, appunto e per quel che si è detto, quella associativa regolata dall’art. 270-bis cod. pen. (al pari della più generale figura di associazione per delinquere di cui all’ art. 416cod. pen.), ovvero quella disciplinata dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen.In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto cheanche un’attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una “cellula” che faccia capo adun più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici, dunque di aiuto e di assistenza a coloroche siano demandati alla sua operatività “militare”, ben possa integrare il delitto dipartecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n.10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265925 e in motivazione). Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi ancheprodromiche rispetto alla esecuzione del programma (Sez. 1, del 15 giugno 2006, n. 30824,Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all’attività dell’associazione che,inequivocabilmente, rivelino l’inserimento del singolo nell’organigramma del sodalizio (così Sez.1, n. 1072 del 2006, cit.).Anche l’adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (ex multis, Sez. 6, n.14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G.in proc. Paiano e altri, Rv.216253), può costituire significativo indicatore di internitàall’associazione con finalità di terrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositicriminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data lanatura di reato di pericolo astratto, l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale(Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7808 del04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, Rv.280750; Sez.2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345; Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubie altri, Rv. 230431). In altri termini, anche la condotta di propaganda ed apologia può varcarei confini della partecipazione punibile ove si fonda con altri connotati di materialità edoggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019,PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065).2.8. Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismo internazionaledi natura latamente “jihadista”, proprio per le sue ramificazioni globalizzate e planetarie, si èopportunatamente osservato che non possono essere traslati, con automatismo, i medesimicriteri interpretativi propri delle associazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale,con la conseguenza che perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezzabilaterale e della reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoliapicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegati ed eterogenei,in diversi Paesi. In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolo si innesti nella strutturaorganizzata, di modo che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto,tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche soltantoindiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. inproc. Messaoudi, Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibiligaranzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri chevalorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, ilsuperamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-biscod.pen. (così Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, hachiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizio connotato da struttureorganizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi,anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o 15sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supportofunzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra lequali possono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti dipropaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, al finanziamento (nello stesso senso,Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).3. Venendo ad esaminare le censure prospettate dal ricorrente, risulta logicamentepregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancataassunzione della consulenza storica a firma della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movimentoHamas e alle charities.Esso è infondato.3.1. Tale consulenza rientra nell’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di periziadisciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.L’art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata disposta perizia, in ogni statoe grado del procedimento le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sonoabilitati ad esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell’art. 121cod. proc. pen. L’ipotesi della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dalcodice di rito del 1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esternoqualificato per la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo divalutare la convenienza di disporre perizia.Diversamente da quanto previsto dall’art. 220 con riguardo alla perizia, il cui oggettoconsiste nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati o valutazioni che richiedonocompetenze tecniche scientifiche o artistiche, l’art. 233 circoscrive l’attività del consulente diparte – nel caso in cui non sia stata disposta perizia – a quella di rendere un parere e stabilisceal comma 1-bis dell’art. 233, che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate,ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l’oggetto di quelle alle quale non è intervenuto.Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultanti di tale attivitàpossono essere introdotti nel processo e cioè attraverso una memoria ex art. 121 cod. proc.pen.Da ciò emerge che, nell’ipotesi prevista dall’art. 233, al consulente di parte non èconsentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, essendo a talescopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive, disciplinato dagli artt. 391-bis ess. cod. proc. pen.La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in un autonomoaccertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe nella non consentitamodifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata in violazione delle regole delcontraddittorio sulla prova. Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermato che il parere,che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria, è acquisibile secondo leforme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di 16carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anchequando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre ingiudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittoriosulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli, Rv. 276494 - 01).3.2. Con riguardo alla questione posta dalla difesa in ordine alla affermata inammissibilitàdella “consulenza storica” redatta dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio come dalla sualettura emergano plurime criticità. Pur dando atto della senz’altro approfondita conoscenza chela consulente di parte dimostra della storia palestinese e di quella dell’organizzazione diHamas, non risulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterlaqualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possa qualificarsicome scientifico. Vale al riguardo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tenerconto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza,della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano allatesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinionidissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazioneteorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonchédell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021,dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01). In sostanza, devono risultare adeguatamentedocumentati sia la base scientifica dell’indagine, con riguardo ai criteri oggettivi seguiti, allefonti utilizzate e ai riscontri fattuali rinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità,qualificazione e indipendenza di chi ne è l’autore.3.3. Tutto ciò difetta nel caso di specie.La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti, accadimenti e circostanzeche, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicende oggetto del presente procedimento,esulano dal materiale acquisito nello stesso e vengono dati per accertati senza che sianoindicate le relative fonti, se non in modo del tutto generico. Essa, pertanto, non solo è priva delrigore metodologico che deve caratterizzare l’indagine scientifica, ma determina altresì unanon consentita espansione della piattaforma cognitiva del giudizio. A ciò si aggiunga che datale materiale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte trae conclusioniche vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi ad esprimere valutazionigiuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazione terroristica e sul ruolo svolto dalleassociazioni di beneficenza situate a Gaza e all’estero nel finanziamento di tale attività.È pertanto corretta l’affermazione con cui il Tribunale del riesame ha esclusol’ammissibilità della “consulenza storica” della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa conteneva«valutazioni in fatto e diritto spettanti all’Autorità giudiziaria». La difesa non si è confrontatacon tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risulta ineccepibile, in quanto coglieesattamente il reale contenuto della relazione, che, lungi dall’esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell’ambito dell’attività di qualificazione giuridica dei fatti riservata al 17giudice.4. Sempre per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare il terzo motivo di ricorso,con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle “fonti aperte” utilizzate ai fini delladecisione.Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.4.1. L’espressione “fonti aperte” è utilizzata anche in giurisprudenza per definire leinformazioni accessibili a tutti. Si tratta di informazioni reperibili attraverso la stampa, letrasmissioni televisive e radiofoniche, nonché attraverso il web. Ed in tal senso va rammentatoche alla possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete fa espressoriferimento l’art. 234-bis cod. proc. pen.La circostanza che l’informazione sia liberamente fruibile, tuttavia non equivale adammetterne la sua utilizzabilità nel processo.4.2. Si deve innanzitutto precisare che la circostanza che la fonte sia liberamenteaccessibile ad una vasta platea di soggetti – come avviene appunto nel caso di notizie reperibiliin rete – non consente di per sé di ricondurre la notizia al “fatto notorio”. Tale, invero, è solo ilfatto che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum, vale adire ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni,storiche o de rerum natura (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv.287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, in motivazione; Sez.6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); è necessario, in altri termini, chesi tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale gradodi certezza da apparire incontestabile.Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte “indefinite”, vale adire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento allaprovenienza, acquisibili nel web. Tali notizie, che in rete ben possono consistere anche nella«opinione personalissima di una singola persona (a prescindere dalle sue effettive capacitàelaborative del pensiero)» la quale «ha la stessa accessibilità di un report scientifico di elevatolivello» porta a considerare la categoria in esame l’evoluzione non già della categoria del “fattonotorio”, quanto piuttosto l'evoluzione delle “voci correnti nel pubblico” (Sez. 6, n. 14838 del16/12/2024, cit.).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre a fondamento dellapropria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale siaaccertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani dafonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che siottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntualeriscontro nei passaggi logici della motivazione dei provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione). Si è perciò ritenuto che le cd."fonti aperte", reperibili anche tramite la rete Internet, possono costituire solo un parametro 18con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggettodi contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione (Sez. 4, n. 21310 del26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelle informazioni rese accessibili a tutti e chiaramenteindividuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non diistituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l’esistenza di una notizia giornalistica benindividuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali,accadimenti noti e incontroversi» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).4.3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.Dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienza israeliana,l’ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario sulle intercettazioni di conversazioni,sui dati rinvenuti sul server dell’associazione, nonché su “fonti aperte”.Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, in particolareper affermare: i) la vocazione estera di Hamas, che coinvolge nella sua attività soggettioperanti all’estero; ii) Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenzae fondazioni della Fratellanza musulmana» ; iii) [OSCURATO:PERSONA], uno dei fondatori di ABSPP esuo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricoperto il ruolo di ministro del governopalestinese iv) [OSCURATO:PERSONA], referente di ABSPP, ha presenziatoalla cerimonia celebrativa dell’accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalitrapito da Hamas, alla presenza di membri di Hamas ; v) la riferibilità dell’associazione Rowad(finanziata da ABSPP) ad Hamas.Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dal momento che ilTribunale si è limitato ad evocare indistinte “fonti aperte”, senza specificare quali fossero (latestata giornalistica da cui ha attinto la notizia, report presenti su siti istituzionali e quali,pubblicazioni scientifiche sul tema) e senza valutarne specificamente l’attendibilità.Ne consegue che la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità nepreclude l’utilizzabilità.5. Ciò comporta l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Genova.I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovranno pertantoprocedere ad una rivisitazione complessiva del thema probandum, avendo cura di selezionareprovenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fonti aperte; qualora le fonti aperte siano intutto o in parte abbandonate, se sussistano altri elementi indiziari, processualmente utilizzabilied autonomi rispetto alle fonti aperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione;esprimersi, nei limiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sullarispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d’incolpazione provvisoria aglielementi costitutivi del reato contestato e, con particolare riferimento al ruolo partecipativo delricorrente, se ricorrano elementi appaganti della consapevolezza, da parte sua, delle finalità(anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni; 19se il finanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas siaindividuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; soffermarsi, poi,sulla attività delle charities più volte menzionate nei provvedimenti cautelari, chiarendo sequeste ultime rappresentino mero “schermo” fittizio del finanziamento di atti terroristici;ovvero se, qualora le charities siano invece esistenti ed impegnate nel settore del welfare perconto di Hamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o in parte,al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris