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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29743/2024

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seguente 2124 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/11/2023 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, e del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò estinto per prescrizione il reato contestato al capo 2) dell'imputazione e rideterminò la pena per il reato continuato configurato dal Tribunale in relazione ai delitti ascritti ai capi 3), 4) e 5) della rubrica, aventi a oggetto l'utilizzazione, nelle dichiarazioni previste ai fini delle imposte dirette per gli anni 2013, 2014 e 2015, di fatture passive relative a cure odontoiatriche apparentemente rilasciate dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma che l'ipotesi accusatoria assumeva relative a operazioni inesistenti, in anni uno e mesi otto di reclusione.

Fu, anche, ridotto a € 10.036,00 l'importo della confisca già disposta dal Tribunale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i suoi difensori, Cascio che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di legge e vizio esiziale di motivazione, in relazione agli artt. 2 d.lgs. 74/2000, 125, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen..

Il ricorso prospetta che la Corte territoriale non aveva "fornito un'adeguata risposta" al motivo di appello che, valorizzando la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva contestato la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Rizzo, infatti, aveva dichiarato che la documentazione consegnata da Cascio era stata inviata al "CAF centrale", che "l'aveva mandata a L'Aquila" e, una volta "riscontrato che tutta la documentazione in originale era corretta", gli aveva restituito "il modello elaborato" che sarebbe stato firmato dall'imputato.

Tale ricostruzione, non smentita in sentenza, era stata giudicata irrilevante dalla Corte d'appello, che aveva osservato che Rizzo poteva anche aver ritenuto che "la documentazione fornitagli da Cascio" fosse "genuina e regolare" ma ciò non "garantiva che lo fosse" effettivamente, con una motivazione che il ricorrente ha giudicato inadeguata "in punto di assenza di dolo di evasione".

2. Con il secondo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133, 163 e 165 cod. pen. e 125 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

Ha, in primo luogo, denunciato la "mancanza assoluta di motivazione" in relazione al motivo di appello volto a ottenere la sospensione condizionale della pena e la revoca della confisca e il dissequestro delle somme.

Con riferimento alle attenuanti generiche, ha denunciato che la sentenza aveva fornito una motivazione apparente e, comunque, che ricorreva la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. avendo la Corte d'appello eluso l'obbligo "di giustificare sotto ogni possibile profilo la mancata concessione" della circostanza.

Ha, anche, denunciato il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria, avendo la Corte territoriale irrogato una pena "affatto prossima al minimo edittale" senza fornire motivazione alcuna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo lamenta l'omessa valorizzazione della deposizione di Rizzo, di cui il ricorso riporta alcuni passi, e da tale assunto fa discendere la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione.

Lo stesso ricorso, però, dà atto che la Corte d'appello aveva considerato la testimonianza ritenendola irrilevante, non garantendo il convincimento del teste che le fatture di cui all'imputazione fossero genuine e regolari.

Sarebbe stato, quindi, onere del ricorrente chiarire, in primo luogo, l'elemento fattuale o il dato probatorio risultante dalla predetta deposizione incompatibile con la ricostruzione contestata, per poi spiegarne l'incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione ( Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, rv. 281085; Sez. 6, 16/4/2024, n. 22810, Cirà, n.m.).

Tale onere, però, non può dirsi assolto avendo il ricorrente omesso di spiegare la ragione per le quali le generiche dichiarazioni rese da Rizzo in ordine ai controlli espletati dal CAF sulla documentazione disarticolavano l'intero ragionamento probatorio della Corte territoriale, privando di valenza significativa il disconoscimento delle fatture effettuato da Vullo e gli accertamenti di PG riferiti di Lipari in ordine alle fatture apparentemente emesse da Scrima, rendendo così illogica la motivazione.

Giova precisare che il percorso inferenziale della Corte territoriale muoveva dal disconoscimento delle fatture da parte di Vullo e dalle indagini di PG, che avevano rivelato che non risultava un'odontoiatra [OSCURATO:PERSONA] iscritta al relativo ordine professionale, per desumere che le fatture incriminate erano relative a operazioni insistenti e che il fine di evasione costituiva l'unica plausibile spiegazione della loro utilizzazione.

2. Il ricorso viola altresì il canone dell'autosufficienza.

Risultando il motivo fondato su una prova dichiarativa, infatti, vi era l'onere per l'impugnante di suffragare i vizi e le violazioni denunciate mettendo a disposizione della Corte la trascrizione integrale della deposizione di Rizzo, essendo non sufficiente la riproduzione in ricorso di alcune delle frasi proferite dal teste ( Sez.

IV, 26/6/2008, n. 37982, Buzzi, rv. 241023; Sez.

F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. 4, 17/5/2023, n. 34348, Coppola, n. m.).

3. Parimenti infondate sono le censure attinenti al trattamento sanzionatorio.

Occorre premettere, infatti, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; da ultimo Sez. 2, 5/4/2024, n. 22226, n.m.).

Deve, poi, ribadirsi il principio, costante ribadito da questa Corte, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte, Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, 3/10/2019, 46588, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 7, ord. n. 22163 del 23.4.2024, Bueti, n. m.; Sez. 6, n. 22810 del 16/4/2024, Cirà, n.m.).

Tali principi consentono di disattendere i motivi d'impugnazione in valutazione.

Il Tribunale aveva negato la sospensione condizionale della pena sostenendo che, "nonostante l'intervenuta riabilitazione, permane la valenza ostativa dei precedenti penali risultanti dal casellario ( art. 164, comma 2, n. 1 cp)".

L'appello si dolse del diniego, assunse che non vi era alcun ostacolo alla concessione del beneficio, ma non si confrontò con la motivazione addotta dal Tribunale, incentrata sulla sussistenza di precedenti ostativi, indicando gli elementi che rendevano quella spiegazione non condivisibile.

L'omissione argomentativa rinvenibile sul punto nella decisione impugnata è, pertanto, correlata a un motivo di appello formulato in termini aspecifici e generici.

La manifesta infondatezza del motivo di appello, quindi, rende l'omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata non sanzionabile risultando il relativo motivo del ricorso inammissibile per carenza di interesse.

4. Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte in ordine alla confisca.

Il Tribunale aveva dato congrua motivazione in ordine alla misura ablatoria applicata indicando le previsioni normative che la imponevano e determinando, per ciascun anno, gli illeciti profitti derivati dai reati per cui era intervenuta condanna.

Di seguito si riporta il motivo di appello che attaccava il punto della confisca: "Si segnala, infine, che il Giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca della somma di € 13.792,99".

L'apoditticità della censura, priva di qualsivoglia riferimento alle ragioni che inficiavano la statuizione del Tribunale, travolge anche il motivo sul punto proposto con il ricorso in valutazione.

5. La sentenza di primo grado ha negato le attenuanti generiche rilevando che l'imputato era pregiudicato e che non ricorreva alcun elemento positivamente favorevole al fine del riconoscimento della circostanza.

Il motivo di appello che attacca il punto della decisione si esaurisce nella riproduzione di massime giurisprudenziali, nell'enunciazione del principio secondo cui sussiste l'obbligo per il "giudice gravato, di giustificare, sotto ogni possibile profilo, la mancata concessione" delle attenuanti generiche e nel denunciare che il Tribunale, "anziché prendere atto dell'effettiva esistenza di elementi di segno positivo, indicati dalla difesa", si era "trincerata dietro mere clausole di stile".

Va sottolineato, però, che nell'appello non erano indicati gli elementi pretermessi dal Tribunale suscettibili di positiva valutazione ai fini della concessione dell'attenuante.

E' noto che la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza a fronte di peculiari e non • codificabili elementi suscettibili di positiva valutazione, ne deriva che mentre il riconoscimento del beneficio necessita di apposita motivazione che dia conto degli elementi da cui discende la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato.

A ciò consegue che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche manchi o non sia corredata dall'indicazione degli elementi e delle circostanze che la fondano, "l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)" ( Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

Tale principio rende la risposta alla doglianza resa dalla Corte d'appello, che aveva giudicato la motivazione del diniego adottata dal Tribunale, incentrata "sull'insussistenza di elementi di segno positivo valutabili in favore dell'imputato", una "tecnica motiva ampiamente validata dalla giurisprudenza in materia" e corretta la valorizzazione dei precedenti penali, priva di qualsivoglia deficit motivazionale.

6. Non può, infine, ritenersi illegittimo il trattamento sanzionatorio inflitto per asserita violazione dell'art. 133 cod. pen., tenuto conto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, giova ricordarlo, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il valore che separa il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01), situazione del tutto rispettata nel caso di specie, avendo il Tribunale irrogato una pena base che coincide con il minimo edittale e applicato aumenti per i reati satelliti alquanto contenuti, ampiamente giustificati dal richiamo alla previsione dell'art. 133 cod. pen..

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 2124 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 13/11/2023 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile, e del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarò estinto per prescrizione il reato contestato al capo 2) dell'imputazione e rideterminò la pena per il reato continuato configurato dal Tribunale in relazione ai delitti ascritti ai capi 3), 4) e 5) della rubrica, aventi a oggetto l'utilizzazione, nelle dichiarazioni previste ai fini delle imposte dirette per gli anni 2013, 2014 e 2015, di fatture passive relative a cure odontoiatriche apparentemente rilasciate dai dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma che l'ipotesi accusatoria assumeva relative a operazioni inesistenti, in anni uno e mesi otto di reclusione. Fu, anche, ridotto a € 10.036,00 l'importo della confisca già disposta dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite i suoi difensori, Cascio che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di legge e vizio esiziale di motivazione, in relazione agli artt. 2 d.lgs. 74/2000, 125, 192, 530 comma 2, 533 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Il ricorso prospetta che la Corte territoriale non aveva "fornito un'adeguata risposta" al motivo di appello che, valorizzando la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva contestato la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Rizzo, infatti, aveva dichiarato che la documentazione consegnata da Cascio era stata inviata al "CAF centrale", che "l'aveva mandata a L'Aquila" e, una volta "riscontrato che tutta la documentazione in originale era corretta", gli aveva restituito "il modello elaborato" che sarebbe stato firmato dall'imputato. Tale ricostruzione, non smentita in sentenza, era stata giudicata irrilevante dalla Corte d'appello, che aveva osservato che Rizzo poteva anche aver ritenuto che "la documentazione fornitagli da Cascio" fosse "genuina e regolare" ma ciò non "garantiva che lo fosse" effettivamente, con una motivazione che il ricorrente ha giudicato inadeguata "in punto di assenza di dolo di evasione". 2. Con il secondo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 132, 133, 163 e 165 cod. pen. e 125 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Ha, in primo luogo, denunciato la "mancanza assoluta di motivazione" in relazione al motivo di appello volto a ottenere la sospensione condizionale della pena e la revoca della confisca e il dissequestro delle somme. Con riferimento alle attenuanti generiche, ha denunciato che la sentenza aveva fornito una motivazione apparente e, comunque, che ricorreva la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. avendo la Corte d'appello eluso l'obbligo "di giustificare sotto ogni possibile profilo la mancata concessione" della circostanza. Ha, anche, denunciato il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria, avendo la Corte territoriale irrogato una pena "affatto prossima al minimo edittale" senza fornire motivazione alcuna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo lamenta l'omessa valorizzazione della deposizione di Rizzo, di cui il ricorso riporta alcuni passi, e da tale assunto fa discendere la violazione di legge sostanziale e processuale nonché il vizio di motivazione. Lo stesso ricorso, però, dà atto che la Corte d'appello aveva considerato la testimonianza ritenendola irrilevante, non garantendo il convincimento del teste che le fatture di cui all'imputazione fossero genuine e regolari. Sarebbe stato, quindi, onere del ricorrente chiarire, in primo luogo, l'elemento fattuale o il dato probatorio risultante dalla predetta deposizione incompatibile con la ricostruzione contestata, per poi spiegarne l'incidenza decisiva sulla tenuta logica della motivazione ( Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, rv. 281085; Sez. 6, 16/4/2024, n. 22810, Cirà, n.m.). Tale onere, però, non può dirsi assolto avendo il ricorrente omesso di spiegare la ragione per le quali le generiche dichiarazioni rese da Rizzo in ordine ai controlli espletati dal CAF sulla documentazione disarticolavano l'intero ragionamento probatorio della Corte territoriale, privando di valenza significativa il disconoscimento delle fatture effettuato da Vullo e gli accertamenti di PG riferiti di Lipari in ordine alle fatture apparentemente emesse da Scrima, rendendo così illogica la motivazione. Giova precisare che il percorso inferenziale della Corte territoriale muoveva dal disconoscimento delle fatture da parte di Vullo e dalle indagini di PG, che avevano rivelato che non risultava un'odontoiatra [OSCURATO:PERSONA] iscritta al relativo ordine professionale, per desumere che le fatture incriminate erano relative a operazioni insistenti e che il fine di evasione costituiva l'unica plausibile spiegazione della loro utilizzazione. 2. Il ricorso viola altresì il canone dell'autosufficienza. Risultando il motivo fondato su una prova dichiarativa, infatti, vi era l'onere per l'impugnante di suffragare i vizi e le violazioni denunciate mettendo a disposizione della Corte la trascrizione integrale della deposizione di Rizzo, essendo non sufficiente la riproduzione in ricorso di alcune delle frasi proferite dal teste ( Sez. IV, 26/6/2008, n. 37982, Buzzi, rv. 241023; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801; Sez. 4, 17/5/2023, n. 34348, Coppola, n. m.). 3. Parimenti infondate sono le censure attinenti al trattamento sanzionatorio. Occorre premettere, infatti, che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; da ultimo Sez. 2, 5/4/2024, n. 22226, n.m.). Deve, poi, ribadirsi il principio, costante ribadito da questa Corte, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte, Sez. 6, n. 47222 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, 3/10/2019, 46588, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 7, ord. n. 22163 del 23.4.2024, Bueti, n. m.; Sez. 6, n. 22810 del 16/4/2024, Cirà, n.m.). Tali principi consentono di disattendere i motivi d'impugnazione in valutazione. Il Tribunale aveva negato la sospensione condizionale della pena sostenendo che, "nonostante l'intervenuta riabilitazione, permane la valenza ostativa dei precedenti penali risultanti dal casellario ( art. 164, comma 2, n. 1 cp)". L'appello si dolse del diniego, assunse che non vi era alcun ostacolo alla concessione del beneficio, ma non si confrontò con la motivazione addotta dal Tribunale, incentrata sulla sussistenza di precedenti ostativi, indicando gli elementi che rendevano quella spiegazione non condivisibile. L'omissione argomentativa rinvenibile sul punto nella decisione impugnata è, pertanto, correlata a un motivo di appello formulato in termini aspecifici e generici. La manifesta infondatezza del motivo di appello, quindi, rende l'omessa motivazione sul punto della sentenza impugnata non sanzionabile risultando il relativo motivo del ricorso inammissibile per carenza di interesse. 4. Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte in ordine alla confisca. Il Tribunale aveva dato congrua motivazione in ordine alla misura ablatoria applicata indicando le previsioni normative che la imponevano e determinando, per ciascun anno, gli illeciti profitti derivati dai reati per cui era intervenuta condanna. Di seguito si riporta il motivo di appello che attaccava il punto della confisca: "Si segnala, infine, che il Giudice non avrebbe dovuto disporre la confisca della somma di € 13.792,99". L'apoditticità della censura, priva di qualsivoglia riferimento alle ragioni che inficiavano la statuizione del Tribunale, travolge anche il motivo sul punto proposto con il ricorso in valutazione. 5. La sentenza di primo grado ha negato le attenuanti generiche rilevando che l'imputato era pregiudicato e che non ricorreva alcun elemento positivamente favorevole al fine del riconoscimento della circostanza. Il motivo di appello che attacca il punto della decisione si esaurisce nella riproduzione di massime giurisprudenziali, nell'enunciazione del principio secondo cui sussiste l'obbligo per il "giudice gravato, di giustificare, sotto ogni possibile profilo, la mancata concessione" delle attenuanti generiche e nel denunciare che il Tribunale, "anziché prendere atto dell'effettiva esistenza di elementi di segno positivo, indicati dalla difesa", si era "trincerata dietro mere clausole di stile". Va sottolineato, però, che nell'appello non erano indicati gli elementi pretermessi dal Tribunale suscettibili di positiva valutazione ai fini della concessione dell'attenuante. E' noto che la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. è quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza a fronte di peculiari e non • codificabili elementi suscettibili di positiva valutazione, ne deriva che mentre il riconoscimento del beneficio necessita di apposita motivazione che dia conto degli elementi da cui discende la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. A ciò consegue che, quando la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche manchi o non sia corredata dall'indicazione degli elementi e delle circostanze che la fondano, "l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460)" ( Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). Tale principio rende la risposta alla doglianza resa dalla Corte d'appello, che aveva giudicato la motivazione del diniego adottata dal Tribunale, incentrata "sull'insussistenza di elementi di segno positivo valutabili in favore dell'imputato", una "tecnica motiva ampiamente validata dalla giurisprudenza in materia" e corretta la valorizzazione dei precedenti penali, priva di qualsivoglia deficit motivazionale. 6. Non può, infine, ritenersi illegittimo il trattamento sanzionatorio inflitto per asserita violazione dell'art. 133 cod. pen., tenuto conto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, giova ricordarlo, deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il valore che separa il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01), situazione del tutto rispettata nel caso di specie, avendo il Tribunale irrogato una pena base che coincide con il minimo edittale e applicato aumenti per i reati satelliti alquanto contenuti, ampiamente giustificati dal richiamo alla previsione dell'art. 133 cod. pen.. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
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