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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12945/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1'11 luglio 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere generico, per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della censura e per difetto di qualsivoglia effettiva argomentazione a sostegno, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 cod. pen., rideterminando la pena (fatti commessi in Maruggio 1'11 luglio 2022); - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere generico, per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della censura e per difetto di qualsivoglia effettiva argomentazione a sostegno, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12945/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris