CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21336/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27317-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 365/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad una sentenza di divisione ereditaria emessa dal Tribunale di Agrigento il 16.12.2014; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 938/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 365/2020, depositata il 22.1.2020, accolse l'appello ritenendo corretta, alla luce degli artt. 34 e 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, la sottoposizione a tassazione della registrazione della sentenza con cui il Tribunale aveva condannato il coerede al pagamento dell'eccedenza ereditaria emersa a seguito di collazione, considerando irrilevante l'esenzione del trasferimento di tali valori nella massa da suddividere ai fini della successione; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA]-EU, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2020 n. 27317 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo - articolato in due sottocensure - parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4, 5 e 3, cod. proc. civ.) della violazione dell'ad 112 cod. proc. civ., nonché dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché, ancora, della violazione ed errata applicazione dell'art. 7, della I. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della I. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 41, 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, per non avere il giudice di appello (a) preso in esame lo specifico motivo di gravame inserito alla p. 13 delle proprie controdeduzioni in appello, con cui si era denunciata la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, siccome privo degli elementi specifici posti a fondamento della ripresa, (b) né preso in esame lo specifico motivo di gravame, inserito alla pp. 12-13 delle proprie controdeduzioni in appello, relativo alla erronea applicazione, da parte dell'ente impositore, della disciplina afferente alla tassazione degli atti inter vivos anziché quella concernente gli atti mortis causa (trattandosi di scioglimento giudiziario di una comunione ereditaria); che - parzialmente dissentendo il Collegio dalla proposta formulata dal relatore - il motivo è manifestamente fondato limitatamente alla prima sotto-censura in cui esso si articola, risultando, al contrario, manifestamente infondato nella seconda; che, muovendo proprio dall'esame della prima doglianza e premesso che, pur nella pluralità delle censure contestualmente proposte nell'unico motivo, appare evidente che il contribuente si duole della mancata pronuncia, ad opera della C.T.R., rispetto a specifici motivi che riguardano il merito Ric. 2020 n. 27317 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -3- della pretesa fiscale nonché a vizi di forma da cui sarebbe affetto l'atto di intimazione - sicché il motivo va correttamente inquadrato in termini di lamentata omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - emerge dalla lettura del ricorso che parte odierna ricorrente, con specifico mezzo di gravame contenuto nell'atto difensivo del giudizio di appello, datato 14.2.2018 e del quale (ai fini della specificità della censura, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) si riporta, a p. 5, sub A) dell'odierno ricorso, l'esatta localizzazione nella precedente fase di merito (p. 13 e ss), aveva sottoposto alla cognizione della C.T.R. la questione relativa all'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato (trascritto nella sua parte essenziale, ai fini della specificità del motivo, alla p. 5, ult. cpv., del ricorso) per omessa motivazione, non essendo in esso riportata la percentuale dell'imposta applicata né, tantomeno, la base imponibile su cui fu operato il calcolo ad opera dell'ufficio (se, cioè, esso era riferito all'intero compendio o solo alle somme a dovute a titolo di conguaglio); che, effettivamente, alcuna pronunzia al riguardo, neppure implicita, si scorge nella motivazione della decisione impugnata; che, diversamente, non appare sussistere la lamentata omissione di pronunzia in ordine alla seconda sotto-censura in cui si articola il motivo in esame (come peraltro confermato dal secondo motivo sviluppato dalla difesa del cuNErro), considerato che alla p. 4, penultimo ed ult. cpv. della motivazione è espressamente affrontato il tema della modalità di liquidazione dell'imposta di registro dovuta nella specie, sia pure essendo la C.T.R. pervenuta ad una soluzione Ric. 2020 n. 27317 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -4- (l'applicazione, nella specie, della tassazione dovuta per gli atti inter vivos, ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986) diversa da quella auspicata dalla difesa del contribuente; che quanto precede determina, peraltro, l'assorbimento del secondo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. ritenuto che l'avviso di liquidazione abbia sottoposto a tassazione i meri conguagli stabiliti dalla sentenza di divisione laddove, al contrario, la base imponibile "presumibilmente ed erroneamente utilizzata dall'Ufficio" sarebbe rappresentata da tutti i beni e/o somme di denaro di cui il Tribunale di Agrigento ha disposto il trasferimento in favore di ciascun erede e già sottoposti a tassazione al momento della successione - con conseguente violazione del principio del ne bis in idem) e del terzo motivo (con cui parte ricorrente lamenta - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.- la violazione ed errata applicazione dell'art 8 della Tar 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e successive modifiche, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la tassazione nella misura dell'3% del valore complessivo dell'intero compendio ereditario e non nella misura dell'1°/0 dei conguagli stabiliti nella sentenza pari ad C 21.691,67); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione alla prima sotto-censura articolata con il primo motivo, con rigetto della seconda sotto-censura ivi dedotta ed assorbimento dei restanti motivi, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, affinché riesamini la íe_ Ric. 2020 n. 27317 sez. Sesta civile - T - ud. 11-05-2022 -5- controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione siciliana, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio