CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma –ricorrente – CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato controricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, con sede a Roma, n. 9519/13/2016, depositata il 28.12.2016, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal RISCOSSIONE -[OSCURATO:PERSONA]– ESTINZIONE. consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento 05720120050917663, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 della dichiarazione modello Unico persone fisiche 2008 per l’anno di imposta 2007, notificatale dopo il mancato pagamento della seconda ed ultima rata del piano di rateazione, richiesto ed ottenuto a seguito della comunicazione di irregolarità, eccependo la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento. 2. La C.T.P. di Roma, nella resistenza dell’agente della riscossione e dell’ente impositore, rigettava il ricorso. 3.La C.T.R. del Lazio, adita dalla soccombente, respingeva il gravame e la condannava al pagamento delle spese processuali. 4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 7. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata. 7. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. In data 9.9.2025 il difensore della parte ricorrente ha depositato documentazione relativa all’adesione dell’assistita alla “rottamazione ter”. 9. In data 22.9.2025 la difesa della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione della sentenza d'appello sulla denunciata decadenza dal potere di riscuotere le somme erroneamente reclamate nella cartella di pagamento, correlata alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 comma 1, lettera a) del dpr n. 602 del 1973 e dell’art. 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 462/1997. 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione o falsa applicazione dell'articolo 7 comma 2, lettera a) dello Statuto del contribuente e dell'articolo 36 comma quattro ter del decreto legge n. 248/ 2007, convertito in legge n. 31/2008 in relazione alla denunciata illegittimità della cartella di pagamento per mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione», assume di aver denunciato nel ricorso di primo grado la mancanza del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella di pagamento ed il motivo era stato riproposto nell’atto di appello. Senonchè, la C.T.R. aveva respinto il motivo ritenendo che il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo era stato indicato laddove la censura riguardava invece il responsabile del procedimento di emissione e notifica della cartella di pagamento, di cui non vi era traccia nella cartella impugnata. 3. Con il terzo motivo denuncia difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello sulla denunciata carenza di motivazione della cartella di pagamento e l’omesso esame del relativo fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la concorrente violazione o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge numero 241/1990 e degli articoli 7 e 17 dello Statuto del contribuente, dell'articolo 12 del d.p.r. numero 602/1973 e dell'articolo 24 della costituzione. 4. Tanto premesso, va rilevato che il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte, avendo la propria assistita aderito alla “rottamazione ter” ed estinto l’intero debito, sebbene non in possesso di tutte le quietanze, allegando un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione relativo ad altra cartella di pagamento; 5. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., può pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese processuali tra le parti; 6. che non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass.28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella