CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33248/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];%. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 20 gennaio 2026, che ha confermato la condanna emessa in primo grado per furto aggravato in concorso. Rilevato che i motivi sono meramente reiterativi di questioni già risolte dalla Corte di appello la quale, con motivazione esaustiva e ragionevole, ha dato applicazione ai consolidati principi elaborati in sede di legittimità nelle materie della legittimazione a proporre querela e del reato impossibile, nonché con riferimento alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Riproponendo le medesime questioni, la parte non ha adeguatamente confutato la giurisprudenza costante di questa Corte della quale, invece, il giudice del merito ha fatto buon governo. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i P.Q.M