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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01388/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2463/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ANDREANO' [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di servicer e mandataria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 12 - contro ricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1985/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. Con atto di precetto la Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimò, in forza di contratto di mutuo del 2 novembre 2007 e relativa quietanza del 15 febbraio 2008, a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mutuatario, il pagamento della somma di euro 258.284,25, ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di euro 230.000,00, pari all'importo massimo della garanzia fideiussoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione, deducendo: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo, poiché il contratto azionato non poteva considerarsi contratto di mutuo fondiario, bensì mero contratto di finanziamento ipotecario «condizionato», con conseguente obbligo, non assolto dal creditore, di procedere alla notificazione del titolo esecutivo; b) la violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., non costituendo il contratto di mutuo azionato valido titolo esecutivo; c) la mancata apposizione della formula esecutiva, di cui non si faceva menzione nell'atto di precetto.Si costituì la Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale replicò che, trattandosi di contratto di mutuo fondiario, doveva ritenersi escluso l'obbligo della sua notifica ai sensi dell'art. 41 t.u.b.; intervenuta in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la Banca della [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il credito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione, condannando gli opponenti anche al pagamento delle spese di lite.

In particolare, il Tribunale, disattendendo le eccezioni sollevate, ha osservato che gli opponenti non avevano mai negato di avere ricevuto la somma di danaro mutuata, che il contratto di mutuo, benché risolto, costituisse titolo per conseguire integralmente in via esecutiva quanto spettante al creditore e che la doglianza volta a denunciare la illegittima capitalizzazione degli interessi maturati era estremamente generica.

Ha escluso, infine, che la sentenza n. 1666/2015, con la quale il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sulla opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa dagli stessi debitori, aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande per tardiva instaurazione del giudizio di merito, potesse spiegare effetti nel presente giudizio, trattandosi di statuizione di mero rito, che non faceva venire meno il titolo esecutivo ed il diritto del creditore di agire esecutivamente contro la parte debitrice.

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. - mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», rimarcando che il titolo azionato dalla Banca creditrice è un contratto di mutuo di scopo, e precisamente un contratto condizionato di mutuo diretto ai miglioramenti agrari, che difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.; dall'incontro delle volontà delle parti è sorta solo l'obbligazione a carico del finanziatore di estinguere le passività e di procedere alla cancellazione delle ipoteche precedenti ed a favore del mutuatario il diritto di credito ad ottenere tale adempimento, ma non è stata trasferita la proprietà di alcuna somma di danaro.

1.1. Il Tribunale, dando atto che gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione al precetto, fondato sul contratto di mutuo e sull'atto di quietanza, ha evidenziato, «sotto il profilo della certezza e liquidità del credito», come il requisito di cui all'art. 474 cod. proc. civ. sussista sia quando la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto emerga esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, sia quando il contenuto del diritto sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi contenuti nel titolo stesso ed ha rilevato che «gli opponenti non hanno mai negato di aver ricevuto la somma di danaro mutuata» e che «quel contratto...è un titolo per conseguire integralmente in via esecutiva quanto spettante al creditore in forza di esso (per capitale, interessi e spese)».

1.2. La censura mossa alla decisione impugnata sul punto, in quanto volta a negare che il contratto di mutuo azionato abbia natura di titolo esecutivo, è inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere a mezzo di appello, e non con il ricorso per cassazione, in quanto l'opposizione, sotto tale profilo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Va, infatti, considerato che: in materia di opposizioni esecutive, «quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.» (Cass., sez. 3, 12/08/2000, n. 10804).

Seppure è vero che «l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti», tuttavia «occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente generica», con la conseguenza che, «ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione» (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez.3, 18/05/2005, n. 8006).

Nel caso di specie, deve ritenersi che la mera indicazione dell'oggetto del ricorso quale «opposizione agli atti esecutivi», contenuto nella intestazione della sentenza impugnata, non possa considerarsi effettivamente qualificante della natura dell'opposizione; dovendosi, pertanto, procedere alla qualificazione della domanda al fine di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione svolta, deve ritenersi che, essendo contestato che la parte istante avesse titolo per procedere all'esecuzione, l'opposizione costituisce indubbiamente una opposizione all'esecuzione, cosicché la doglianza in esame avrebbe dovuto essere fatta valere come motivo di appello, anziché a mezzo di ricorso per cassazione.

Infatti, oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il quomodo di tale esecuzione e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante di agire in executivis (Cass., sez. 3, 05/05/2009, n. 10296).

2. Con il secondo motivo, deducendo «nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla censura di omessa notifica del titolo contrattuale esecutivo», i ricorrenti, partendo dalla considerazione che il contratto azionato deve essere qualificato quale contratto condizionato di finanziamento e che la Banca aveva l'onere di notificare il titolo esecutivo, lamentano che la motivazione resa dal Tribunale sulla questione prospettata è meramente apparente perché non rende percepibile il fondamento della decisione.2.1.

Occorre premettere che nella più recente giurisprudenza di questa Corte prevale l'affermazione per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatl:a soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (così, Cass., sez. 1, 27/12/2013, n. 28663; conformi, Cass., sez. 3, 22/04/1999, n. 3990; Cass., sez. 5, 30/05/2012, n. 8622; v. anche Cass., sez.

L, 11/11/2014, n. 23989, che afferma il medesimo principio con riferimento al caso di motivazione solo apparente; Cass., sez.

U, 02/02/2017, n. 2731).

Ne discende che, sebbene il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, non si sia espressamente pronunciato sulla questione dell'invalidità del precetto per difetto di notifica del titolo esecutivo, a questa Corte è consentito integrare la motivazione della sentenza impugnata nei termini che di seguito si espongono.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

2.3. Il mutuo di cui si discute, come emerge dal testo del contratto, è stato concesso «ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» e ciò è confermato anche dall'art. 9 dello stesso contratto, ove è previsto che la parte mutuante si sarebbe avvalsa «degli speciali privilegi di procedura spettanti a norma di legge, segnatamente quelli previsti dal Decreto legislativo 1/9/93, n. 385».

2.4. Ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo».

Come chiarito, di recente, da questa Corte (Cass., sez. 3, 22/09/2022, n. 27848), la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo norrnativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detta una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ.

Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, Cass., sez. 3, 06/04/2022, n. 11191).

Del tutto inconferente risulta, pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui alla data della stipulazione dell'atto di quietanza non risultavano ancora cancellate le ipoteche precedentemente iscritte sui beni di proprietà degli odierni ricorrenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA].

3. Con il terzo motivo, deducendo «nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla censura di omessa apposizione della formula esecutiva», i ricorrenti si dolgono che la motivazione della decisione gravata sia del tutto insussistente sulla eccepita omessa apposizione della formula esecutiva al titolo esecutivo azionato.

Il Tribunale di Catanzaro, limitandosi ad affermare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, non ha esplicitato le ragioni che giustificano il rigetto della dedotta violazione, cosicché, sul punto, la sentenza si rivela meramente apparente.

Facendo, tuttavia, applicazione del principio già richiamato al § 2.2., dettato dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 2731 del 2017, questa Corte può procedere alla integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini che seguono.

Il motivo è infondato.

Correttamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione, per avere ritenuto documentalmente provato che il contratto di mutuo e l'atto di quietanza finale erano muniti di apposita formula esecutiva, rispettivamente rilasciate in data 30 ottobre 2007 e in data 31 marzo 2008.

4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 481 e 627 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.I ricorrenti fanno rilevare di avere proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, ribadendo le medesime censure fatte valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc civ., e che, a seguito della disposta sospensione della procedura esecutiva e della riassunzione del giudizio di merito da parte della Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Catanzaro, c:on sentenza n. 1666/2015, resa nell'ambito di quel giudizio (iscritto al n. 2978/12), accogliendo l'eccezione dagli stessi odierni ricorrenti sollevata, ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio di merito perché tardivamente introdotto oltre il termine assegnato dai giudice dell'esecuzione.

Si dolgono che, pur avendo prodotto la sentenza, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al fine di far valere gli effetti del giudicato, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza in questa sede impugnata, ha erroneamente ritenuto che detta sentenza non potesse spiegare alcun effetto tra le parti, trascurando di considerare che la tardiva introduzione del giudizio di merito comportava l'irreversibile estinzione della procedura esecutiva che non poteva non travolgere anche l'atto di precetto oggetto di impugnazione.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Come rilevato dal Tribunale, la sentenza n. 1666/15 è una pronuncia di mero rito perché non esamina il merito della controversia, ma si limita a dichiarare l'inammissibilità per tardiva instaurazione del giudizio di riassunzione promosso dalla Banca mutuante, cosicché essa dà luogo soltanto ad un giudicato formale.

La statuizione su una questione di rito, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass., sez. 3, 16/1212014, n. 26377;Cass., sez. 3, 19/05/2021, n. 13603).

Da tanto deriva che la sentenza n. 1666/15 non può aver fatto venire meno il titolo esecutivo, né il diritto della Banca creditrice di agire esecutivamente.

Quanto al precetto - poiché nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nell'opposizione ex art. 61.7 cod. proc. civ., la proposta impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia (insuscettibile di appello) - il termine di efficacia del precetto opposto resta sospeso, ai sensi dell'art. 481, secondo comma, cod. proc. civ., sino alla definizione del giudizio di legittimità.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2463/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ANDREANO' [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati per legge in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nella qualità di servicer e mandataria, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 12 - contro ricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1985/2019, pubblicata in data 29 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera ch consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con atto di precetto la Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimò, in forza di contratto di mutuo del 2 novembre 2007 e relativa quietanza del 15 febbraio 2008, a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mutuatario, il pagamento della somma di euro 258.284,25, ed a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori, il pagamento della somma di euro 230.000,00, pari all'importo massimo della garanzia fideiussoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione, deducendo: a) l'omessa notifica del titolo esecutivo, poiché il contratto azionato non poteva considerarsi contratto di mutuo fondiario, bensì mero contratto di finanziamento ipotecario «condizionato», con conseguente obbligo, non assolto dal creditore, di procedere alla notificazione del titolo esecutivo; b) la violazione dell'art. 474 cod. proc. civ., non costituendo il contratto di mutuo azionato valido titolo esecutivo; c) la mancata apposizione della formula esecutiva, di cui non si faceva menzione nell'atto di precetto.Si costituì la Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale replicò che, trattandosi di contratto di mutuo fondiario, doveva ritenersi escluso l'obbligo della sua notifica ai sensi dell'art. 41 t.u.b.; intervenuta in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., alla quale la Banca della [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il credito, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'opposizione, condannando gli opponenti anche al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale, disattendendo le eccezioni sollevate, ha osservato che gli opponenti non avevano mai negato di avere ricevuto la somma di danaro mutuata, che il contratto di mutuo, benché risolto, costituisse titolo per conseguire integralmente in via esecutiva quanto spettante al creditore e che la doglianza volta a denunciare la illegittima capitalizzazione degli interessi maturati era estremamente generica. Ha escluso, infine, che la sentenza n. 1666/2015, con la quale il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosi sulla opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. promossa dagli stessi debitori, aveva dichiarato l'inammissibilità delle domande per tardiva instaurazione del giudizio di merito, potesse spiegare effetti nel presente giudizio, trattandosi di statuizione di mero rito, che non faceva venire meno il titolo esecutivo ed il diritto del creditore di agire esecutivamente contro la parte debitrice. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'art. 474, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. - mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile - in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», rimarcando che il titolo azionato dalla Banca creditrice è un contratto di mutuo di scopo, e precisamente un contratto condizionato di mutuo diretto ai miglioramenti agrari, che difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito previsti dall'art. 474 cod. proc. civ.; dall'incontro delle volontà delle parti è sorta solo l'obbligazione a carico del finanziatore di estinguere le passività e di procedere alla cancellazione delle ipoteche precedenti ed a favore del mutuatario il diritto di credito ad ottenere tale adempimento, ma non è stata trasferita la proprietà di alcuna somma di danaro. 1.1. Il Tribunale, dando atto che gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione al precetto, fondato sul contratto di mutuo e sull'atto di quietanza, ha evidenziato, «sotto il profilo della certezza e liquidità del credito», come il requisito di cui all'art. 474 cod. proc. civ. sussista sia quando la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto emerga esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti, dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale, sia quando il contenuto del diritto sia facilmente determinabile alla stregua degli elementi contenuti nel titolo stesso ed ha rilevato che «gli opponenti non hanno mai negato di aver ricevuto la somma di danaro mutuata» e che «quel contratto...è un titolo per conseguire integralmente in via esecutiva quanto spettante al creditore in forza di esso (per capitale, interessi e spese)». 1.2. La censura mossa alla decisione impugnata sul punto, in quanto volta a negare che il contratto di mutuo azionato abbia natura di titolo esecutivo, è inammissibile perché avrebbe dovuto essere fatta valere a mezzo di appello, e non con il ricorso per cassazione, in quanto l'opposizione, sotto tale profilo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Va, infatti, considerato che: in materia di opposizioni esecutive, «quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.» (Cass., sez. 3, 12/08/2000, n. 10804). Seppure è vero che «l'identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti», tuttavia «occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente generica», con la conseguenza che, «ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione» (Cass., sez. 3, 14/05/2007, n. 11012; negli stessi termini, Cass., sez.3, 18/05/2005, n. 8006). Nel caso di specie, deve ritenersi che la mera indicazione dell'oggetto del ricorso quale «opposizione agli atti esecutivi», contenuto nella intestazione della sentenza impugnata, non possa considerarsi effettivamente qualificante della natura dell'opposizione; dovendosi, pertanto, procedere alla qualificazione della domanda al fine di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione svolta, deve ritenersi che, essendo contestato che la parte istante avesse titolo per procedere all'esecuzione, l'opposizione costituisce indubbiamente una opposizione all'esecuzione, cosicché la doglianza in esame avrebbe dovuto essere fatta valere come motivo di appello, anziché a mezzo di ricorso per cassazione. Infatti, oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. che investe, invece, il quomodo di tale esecuzione e concerne, quindi, la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante di agire in executivis (Cass., sez. 3, 05/05/2009, n. 10296). 2. Con il secondo motivo, deducendo «nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento alla censura di omessa notifica del titolo contrattuale esecutivo», i ricorrenti, partendo dalla considerazione che il contratto azionato deve essere qualificato quale contratto condizionato di finanziamento e che la Banca aveva l'onere di notificare il titolo esecutivo, lamentano che la motivazione resa dal Tribunale sulla questione prospettata è meramente apparente perché non rende percepibile il fondamento della decisione.2.1. Occorre premettere che nella più recente giurisprudenza di questa Corte prevale l'affermazione per cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatl:a soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art.384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (così, Cass., sez. 1, 27/12/2013, n. 28663; conformi, Cass., sez. 3, 22/04/1999, n. 3990; Cass., sez. 5, 30/05/2012, n. 8622; v. anche Cass., sez. L, 11/11/2014, n. 23989, che afferma il medesimo principio con riferimento al caso di motivazione solo apparente; Cass., sez. U, 02/02/2017, n. 2731). Ne discende che, sebbene il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, non si sia espressamente pronunciato sulla questione dell'invalidità del precetto per difetto di notifica del titolo esecutivo, a questa Corte è consentito integrare la motivazione della sentenza impugnata nei termini che di seguito si espongono. 2.2. Il secondo motivo è infondato. 2.3. Il mutuo di cui si discute, come emerge dal testo del contratto, è stato concesso «ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» e ciò è confermato anche dall'art. 9 dello stesso contratto, ove è previsto che la parte mutuante si sarebbe avvalsa «degli speciali privilegi di procedura spettanti a norma di legge, segnatamente quelli previsti dal Decreto legislativo 1/9/93, n. 385». 2.4. Ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Come chiarito, di recente, da questa Corte (Cass., sez. 3, 22/09/2022, n. 27848), la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo norrnativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detta una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, Cass., sez. 3, 06/04/2022, n. 11191). Del tutto inconferente risulta, pertanto, l'assunto di parte ricorrente secondo cui alla data della stipulazione dell'atto di quietanza non risultavano ancora cancellate le ipoteche precedentemente iscritte sui beni di proprietà degli odierni ricorrenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Con il terzo motivo, deducendo «nullità della sentenza, inesistenza o mera apparenza della motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comma, n. 4, 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ. e 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla censura di omessa apposizione della formula esecutiva», i ricorrenti si dolgono che la motivazione della decisione gravata sia del tutto insussistente sulla eccepita omessa apposizione della formula esecutiva al titolo esecutivo azionato. Il Tribunale di Catanzaro, limitandosi ad affermare l'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti, non ha esplicitato le ragioni che giustificano il rigetto della dedotta violazione, cosicché, sul punto, la sentenza si rivela meramente apparente. Facendo, tuttavia, applicazione del principio già richiamato al § 2.2., dettato dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza n. 2731 del 2017, questa Corte può procedere alla integrazione della motivazione della sentenza impugnata nei termini che seguono. Il motivo è infondato. Correttamente il Tribunale ha disatteso l'eccezione, per avere ritenuto documentalmente provato che il contratto di mutuo e l'atto di quietanza finale erano muniti di apposita formula esecutiva, rispettivamente rilasciate in data 30 ottobre 2007 e in data 31 marzo 2008. 4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., degli artt. 481 e 627 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.I ricorrenti fanno rilevare di avere proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. dinanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catanzaro, ribadendo le medesime censure fatte valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc civ., e che, a seguito della disposta sospensione della procedura esecutiva e della riassunzione del giudizio di merito da parte della Banca della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Catanzaro, c:on sentenza n. 1666/2015, resa nell'ambito di quel giudizio (iscritto al n. 2978/12), accogliendo l'eccezione dagli stessi odierni ricorrenti sollevata, ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio di merito perché tardivamente introdotto oltre il termine assegnato dai giudice dell'esecuzione. Si dolgono che, pur avendo prodotto la sentenza, munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. al fine di far valere gli effetti del giudicato, il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza in questa sede impugnata, ha erroneamente ritenuto che detta sentenza non potesse spiegare alcun effetto tra le parti, trascurando di considerare che la tardiva introduzione del giudizio di merito comportava l'irreversibile estinzione della procedura esecutiva che non poteva non travolgere anche l'atto di precetto oggetto di impugnazione. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Come rilevato dal Tribunale, la sentenza n. 1666/15 è una pronuncia di mero rito perché non esamina il merito della controversia, ma si limita a dichiarare l'inammissibilità per tardiva instaurazione del giudizio di riassunzione promosso dalla Banca mutuante, cosicché essa dà luogo soltanto ad un giudicato formale. La statuizione su una questione di rito, come ripetutamente affermato da questa Corte, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass., sez. 3, 16/1212014, n. 26377;Cass., sez. 3, 19/05/2021, n. 13603). Da tanto deriva che la sentenza n. 1666/15 non può aver fatto venire meno il titolo esecutivo, né il diritto della Banca creditrice di agire esecutivamente. Quanto al precetto - poiché nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nell'opposizione ex art. 61.7 cod. proc. civ., la proposta impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia (insuscettibile di appello) - il termine di efficacia del precetto opposto resta sospeso, ai sensi dell'art. 481, secondo comma, cod. proc. civ., sino alla definizione del giudizio di legittimità. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ve
Sentenza Cassazione n. 01388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris