CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto con ordinanza del Giudice dipace di [OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2025 nella causa iscritta al n 1773 del2024Izzo RobertaRicorrente non costituita in questa faseAgenzia delle Entrate – Riscossione, Prefettura di GrossetoResistenti non costituiti in questa faseudita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del regolamentod’ufficio.[OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proponendo opposizioneavverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, fondata su cartella di pagamentoderivante da violazioni del codice della strada.Numero registro generale 19083/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 9620/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il tribunale, quindi, con ordinanza del 19/04/2024 ha dichiarato la propriaincompetenza in ragione dell’oggetto dell’azione volta all’accertamento negativo deldiritto dell’esattore di iscrivere ipoteca, trattandosi di controversia instaurata ai sensidell’art. 7 del d. lgs. n. 150 del 2011.Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Grosseto, quest’ultimo haritenuto che fosse stata svolta sia un’opposizione recuperatoria, volta a opporre ilverbale di accertamento della sanzione, sia un’opposizione “all’esecuzione ex art.617c.p.c.” per essere dedotti vizi della notificazione della cartella di pagamento e dellacomunicazione dell’iscrizione ipotecaria; sulla base di questa qualificazione delledomande il giudice di pace ha perciò chiesto il regolamento di competenzasull’opposizione ex art.617 c.p.c., ritenendo che su questa vi fosse competenzafunzionale del tribunale.Il PM ha concluso per iscritto per l’inammissibilità del regolamento per esserevietato nei giudizi davanti al giudice di pace ex art.46 c.p.c.Nessuna delle parti del giudizio dinanzi al giudice di pace ha depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il regolamento di competenza è ammissibile: l’art.46 c.p.c. esclude ilregolamento di competenza nei giudizi davanti al giudice di pace solo nelle ipotesi exartt.42 e 43 c.p.c., cioè quelle di regolamento su istanza delle parti; la norma non faalcun richiamo, invece, all’art.45 c.p.c., che disciplina il regolamento d’ufficio (v.Cass. n. 15382/2012 e n.25232/2014).Inoltre, atteso che l’art. 45 c.p.c. stabilisce che il regolamento di competenzad’ufficio è possibile solo in caso di incompetenza per materia e per territorioinderogabile ex art. 28 c.p.c., il regolamento è ammissibile anche sotto questo profilo,Il regolamento è altresì tempestivo: il giudice di pace l’ha proposto ascioglimento della riserva assunta in prima udienza nel procedimento svoltosi con ilrito ex art. 281 decies c.p.c., per il quale l’art.38 cpc (nella formulazione postcorrettivo Cartabia) stabilisce quale termine ultimo per il rilievo officioso la primaudienza.Numero registro generale 19083/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 9620/2026Data pubblicazione 15/04/20262. L’istanza di regolamento di competenza del giudice di pace si fonda su unaqualificazione dell’azione svolta in termini (anche) di opposizione agli atti esecutivi exart.617 c.p.c.Questo assunto non può essere condiviso: anche dall’esame del ricorso inriassunzione, si evince che la Izzo ha opposto il preavviso di iscrizione ipotecaria exart.26 del d.P.R. n. 602 del 1973 adducendo, tra l’altro, che ella non avrebbe ricevutola notifica delle cartelle di pagamento che fondavano l’iscrizione, le qualiconcernevano sanzioni per violazioni del codice della strada.Come affermato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza dichiarativadella sua incompetenza, l’scrizione ipotecaria non costituisce un atto esecutivo bensìuna misura alternativa afflittiva volta ad indurre all’adempimento, per cui il giudiziodiretto a contestare l’iscrizione ipotecaria, per vizi formali o sostanziali, ha comeoggetto l’accertamento negativo della pretesa dell’agente riscossore di iscriverel’ipoteca e, in quanto tale, si svolge secondo le regole del processo di cognizioneordinaria (v. tra le tante, Cass.n. 24234/2015, n.23564/2016).Quindi, essendo pacifico e documentato che l’iscrizione si fonda su creditiderivanti da sanzioni del codice della strada, la competenza rimane radicata in capoal giudice di pace (v. art. 6, d.lgs. n. 150/2011).Inoltre, la Corte osserva che la proposizione di un’opposizione recuperatoria,nella misura in cui l’interessata ha contestato il verbale di accertamento delleviolazioni per averne avuto conoscenza solo con la notifica della cartella dipagamento unitamente all’iscrizione ipotecaria, impone comunque le forme ex art. 7,d.lgs. n. 150 del 2011 e non quelle dell’opposizione all’esecuzione (v. Cass. n.14266/2021 e, prima ancora, Sez.U. n. 22080/2017); sicché la qualificazione dupliceeffettuata dal giudice di pace, che distingue tra l’opposizione recuperatoria el’opposizione agli atti esecutivi, confligge anche con il consolidato orientamento dellaSuprema Corte in tema.Va quindi dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grosseto.Nulla deve disporsi sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio. P.Q.Mla Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Grosseto, dinanzi al qualedeve essere riassunta la controversia nei termini di legge.Numero registro generale 19083/2025Numero sezionale 365/2026Numero di raccolta generale 9620/2026Data pubblicazione 15/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, indata 17/2/2026.Il presidenteGiuseppe Tedesco