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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10941/2026

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presentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2296 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 gennaio 2022 (R.G.N.1846/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha respinto il gravame dell’INPS contro la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede e ha dunque riconosciuto il diritto del signor RoccoMarino [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal16 febbraio 2006 al 18 febbraio 2013, di ottenere dal Fondo di garanziail pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2009 (Euro516,16) e della tredicesima mensilità dell’anno 2009 (Euro 1.201,02).A fondamento della decisione, la Corte di merito argomenta che taliemolumenti non sono stati corrisposti dal datore di lavoro, dichiaratofallito con sentenza n. 8 del 19 gennaio 2015, e rientrano nei dodicimesi che precedono l’azione giudiziaria, intrapresa il 27 dicembre 2010al fine di ottenere le spettanze retributive, in virtù della necessarianeutralizzazione dei periodi d’integrazione salariale straordinaria.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con unmotivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, egualmente illustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, lettera a), e 3, deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, e censura la sentenzad’appello per avere accolto la domanda volta a ottenere dal Fondo digaranzia il pagamento della mensilità di dicembre 2009 e dellatredicesima mensilità del 2009, benché tali crediti non rientrino nel“trimestre rilevante”.- 2 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ad avviso del ricorrente, l’obbligo del Fondo di garanziariguarderebbe le ultime tre mensilità del rapporto, a condizione cheesse si collochino nei dodici mesi antecedenti all’insorgeredell’insolvenza, valutando a tale riguardo anche le iniziative dirette afar valere il credito, e prevedano un effettivo diritto alla retribuzione.Tali presupposti temporali non si riscontrerebbero nel caso di speciee dunque le retribuzioni richieste esulerebbero dall’orizzonte annuale,in quanto il lavoratore, sospeso dall’attività lavorativa con trattamentod’integrazione salariale straordinaria dal 14 dicembre 2009, avrebbeagito nei confronti del datore di lavoro il 27 dicembre 2010 perl’accertamento dei crediti retributivi.2.– Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità prospettati nelcontroricorso (pagine 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25) sul presupposto dellagenericità delle censure e della loro attinenza alla rivalutazione delfatto.2.1.– L’Istituto ha ricostruito compiutamente la vicendaprocessuale nei suoi antefatti salienti (pagine da 2 a 7 del ricorso percassazione), in modo da consentire a questa Corte d’inquadrare lequestioni controverse e la portata delle critiche.2.2.– I rilievi del ricorrente, lungi dal sollecitare un riesame deifatti, invero pacifici tra le parti, si appuntano sull’interpretazione dellanormativa vigente e si correlano alla ratio decidendi della pronunciad’appello, focalizzando l’attenzione sugli snodi essenziali del percorsoargomentativo.3.– Le critiche colgono nel segno.Come rimarca l’INPS nella memoria illustrativa, questa Corte ha giàdefinito controversie sovrapponibili a quella odierna, quanto acoordinate di fatto e a questioni giuridiche dibattute (Cass., sez. lav.,20 agosto 2025, n. 23589, e Cass., sez.

VI-L, 13 luglio 2022, n.22148).- 3 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ai princìpi enunciati occorre dare continuità, in difetto di argomentidecisivi che inducano a rimeditarli o a sottoporli al vaglio della pubblicaudienza o delle Sezioni Unite o a interpellare, in sede di rinviopregiudiziale (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea), la Corte di giustizia dell’Unione europea, nei termini delineatidal controricorrente nella memoria illustrativa.3.1.– Si deve ribadire, anzitutto, che il termine di dodici mesi, nelquale rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione dellaprestazione del Fondo di garanzia, «è più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla direttiva» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2009, n. 15832,punto 5 dei Motivi della decisione) e decorre «non già dalla data diapertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenzadella Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95) daquella di proposizione della domanda volta all’apertura della stessa, inriferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere larealizzazione del diritto di credito» (Cass., sez.

VI-L, 13 luglio 2022, n.22148, punto 3 del Considerato).Viene in rilievo, pertanto, qualsiasi atto d’iniziativa giudiziale dellavoratore, preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datoredi lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito (Cass.,sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6834).3.2.- Inoltre, in linea con la Direttiva 1980/987/CEE, questa Corteha puntualizzato che, «per rientrare nella garanzia approntata dalladirettiva, gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da darediritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi nonpossono esser presi in considerazione, mancando lo stessopresupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata; sicché iperiodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie,per sospensione di fatto dell’attività aziendale) devono essere esclusi,ossia neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”,rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente- 4 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026precedenti nei quali invece vi era diritto alla retribuzione, ma questanon fu pagata,... purché rientranti nei dodici mesi anteriori alla datadella domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a caricodel datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazionesub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992,art. 2, comma 1, sia pure nell’ampia accezione detta» (ordinanza n.22148 del 2022, cit., punto

3.1. del Considerato).Condizione essenziale, dunque, è che gli ultimi tre mesi, purconsiderando quelli immediatamente precedenti la sospensione delrapporto di lavoro in virtù del meccanismo di “neutralizzazione” (fra lemolte, Cass., sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10531, e 1° settembre 2005,n. 17600), rientrino nei dodici mesi antecedenti alla domanda direttaall’apertura della procedura concorsuale (Cass., sez. lav., 8 novembre2021, n. 32447, punto 15 del Considerato, e, fra le più risalenti, Cass.,6 maggio 2005, n. 9460, e 2 dicembre 2003, n. 18412), secondo lanozione più ampia recepita da questa Corte al fine di salvaguardarel’effettività della tutela che lo stesso controricorrente richiama a piùriprese quale canone ermeneutico della disciplina vigente.Tali conclusioni sono avvalorate dal necessario rispetto «del nessotemporale indicato dal legislatore in ragione di una presunzione exlege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dellostato di insolvenza, quando l’inadempimento si collochi temporalmentenei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizioneconsidera espressione della esistenza e della irreversibilità di quellostato» (ordinanza n. 32447 del 2021, cit., punto 13 del Considerato).3.3.- Dopo aver esaminato funditus e disatteso i dubbi dicompatibilità di tale interpretazione con il diritto dell'Unione europea(punti 4, 4.1., 5, 5.1., 6 del Considerato), reiterati dal controricorrenteanche nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio,questa Corte ha concluso che «6.1. ciò cui il lavoratore deve prestare- 5 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale, nel sensosuindicato (al p.to 3.), da cui necessariamente decorrono i dodici mesianteriori (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2,comma 1, sia pure nell’ampia accezione suddetta;

7. nel caso di specie,il lavoratore ha depositato il ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il 27dicembre 2010, sicché non ha diritto alla prestazione del Fondo diGaranzia per la parziale mensilità di dicembre né per il relativo rateodi tredicesima mensilità richiesti, in quanto precedenti l’anno anterioredi decorrenza (appunto dal 27 dicembre 2010), per l’avvio dellasospensione in CIGS il 14 dicembre 2009» (ordinanza n. 22148 del2022, cit.).3.4.– Tali conclusioni, confermate da ultimo da Cass., sez. lav., 14febbraio 2026, n. 3338 e n. 3300, si attagliano anche all’odiernavicenda.Anche nel presente giudizio, il lavoratore ha intentato l’azione neiconfronti del datore di lavoro con ricorso del 27 dicembre 2010 e harivendicato nei confronti del Fondo di garanzia le retribuzioni deldicembre 2009 e parte della tredicesima mensilità, a fronte diun’attività lavorativa sospesa dal 14 dicembre 2009 per Cassaintegrazione guadagni straordinaria.4.– Dalle considerazioni illustrate conseguono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.5.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari che, in diversacomposizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa,uniformandosi ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza, eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione.- 6 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato edifeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VINCENZOSTUMPO, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centraledell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procurarilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 2296 del 2021 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 28 gennaio 2022 (R.G.N.1846/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bariha respinto il gravame dell’INPS contro la pronuncia del Tribunale dellamedesima sede e ha dunque riconosciuto il diritto del signor RoccoMarino [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal16 febbraio 2006 al 18 febbraio 2013, di ottenere dal Fondo di garanziail pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2009 (Euro516,16) e della tredicesima mensilità dell’anno 2009 (Euro 1.201,02).A fondamento della decisione, la Corte di merito argomenta che taliemolumenti non sono stati corrisposti dal datore di lavoro, dichiaratofallito con sentenza n. 8 del 19 gennaio 2015, e rientrano nei dodicimesi che precedono l’azione giudiziaria, intrapresa il 27 dicembre 2010al fine di ottenere le spettanze retributive, in virtù della necessarianeutralizzazione dei periodi d’integrazione salariale straordinaria.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello l’INPS ricorre con unmotivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione il signor [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso, egualmente illustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione del combinatodisposto degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, lettera a), e 3, deldecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, e censura la sentenzad’appello per avere accolto la domanda volta a ottenere dal Fondo digaranzia il pagamento della mensilità di dicembre 2009 e dellatredicesima mensilità del 2009, benché tali crediti non rientrino nel“trimestre rilevante”.- 2 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ad avviso del ricorrente, l’obbligo del Fondo di garanziariguarderebbe le ultime tre mensilità del rapporto, a condizione cheesse si collochino nei dodici mesi antecedenti all’insorgeredell’insolvenza, valutando a tale riguardo anche le iniziative dirette afar valere il credito, e prevedano un effettivo diritto alla retribuzione.Tali presupposti temporali non si riscontrerebbero nel caso di speciee dunque le retribuzioni richieste esulerebbero dall’orizzonte annuale,in quanto il lavoratore, sospeso dall’attività lavorativa con trattamentod’integrazione salariale straordinaria dal 14 dicembre 2009, avrebbeagito nei confronti del datore di lavoro il 27 dicembre 2010 perl’accertamento dei crediti retributivi.2.– Il motivo non incorre nei profili d’inammissibilità prospettati nelcontroricorso (pagine 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25) sul presupposto dellagenericità delle censure e della loro attinenza alla rivalutazione delfatto.2.1.– L’Istituto ha ricostruito compiutamente la vicendaprocessuale nei suoi antefatti salienti (pagine da 2 a 7 del ricorso percassazione), in modo da consentire a questa Corte d’inquadrare lequestioni controverse e la portata delle critiche.2.2.– I rilievi del ricorrente, lungi dal sollecitare un riesame deifatti, invero pacifici tra le parti, si appuntano sull’interpretazione dellanormativa vigente e si correlano alla ratio decidendi della pronunciad’appello, focalizzando l’attenzione sugli snodi essenziali del percorsoargomentativo.3.– Le critiche colgono nel segno.Come rimarca l’INPS nella memoria illustrativa, questa Corte ha giàdefinito controversie sovrapponibili a quella odierna, quanto acoordinate di fatto e a questioni giuridiche dibattute (Cass., sez. lav.,20 agosto 2025, n. 23589, e Cass., sez. VI-L, 13 luglio 2022, n.22148).- 3 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ai princìpi enunciati occorre dare continuità, in difetto di argomentidecisivi che inducano a rimeditarli o a sottoporli al vaglio della pubblicaudienza o delle Sezioni Unite o a interpellare, in sede di rinviopregiudiziale (art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea), la Corte di giustizia dell’Unione europea, nei termini delineatidal controricorrente nella memoria illustrativa.3.1.– Si deve ribadire, anzitutto, che il termine di dodici mesi, nelquale rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione dellaprestazione del Fondo di garanzia, «è più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla direttiva» (Cass., sez. lav., 6 luglio 2009, n. 15832,punto 5 dei Motivi della decisione) e decorre «non già dalla data diapertura della procedura concorsuale, ma (alla luce della sentenzadella Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-373/95) daquella di proposizione della domanda volta all’apertura della stessa, inriferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere larealizzazione del diritto di credito» (Cass., sez. VI-L, 13 luglio 2022, n.22148, punto 3 del Considerato).Viene in rilievo, pertanto, qualsiasi atto d’iniziativa giudiziale dellavoratore, preordinato a far dichiarare lo stato di insolvenza del datoredi lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito (Cass.,sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6834).3.2.- Inoltre, in linea con la Direttiva 1980/987/CEE, questa Corteha puntualizzato che, «per rientrare nella garanzia approntata dalladirettiva, gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da darediritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi nonpossono esser presi in considerazione, mancando lo stessopresupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata; sicché iperiodi non lavorati che non danno luogo a diritti salariali (nella specie,per sospensione di fatto dell’attività aziendale) devono essere esclusi,ossia neutralizzati dalla nozione di “ultimi tre mesi del rapporto”,rientrando nella tutela della direttiva i tre mesi immediatamente- 4 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026precedenti nei quali invece vi era diritto alla retribuzione, ma questanon fu pagata,... purché rientranti nei dodici mesi anteriori alla datadella domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale a caricodel datore di lavoro (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazionesub p.to 15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992,art. 2, comma 1, sia pure nell’ampia accezione detta» (ordinanza n.22148 del 2022, cit., punto 3.1. del Considerato).Condizione essenziale, dunque, è che gli ultimi tre mesi, purconsiderando quelli immediatamente precedenti la sospensione delrapporto di lavoro in virtù del meccanismo di “neutralizzazione” (fra lemolte, Cass., sez. lav., 30 aprile 2010, n. 10531, e 1° settembre 2005,n. 17600), rientrino nei dodici mesi antecedenti alla domanda direttaall’apertura della procedura concorsuale (Cass., sez. lav., 8 novembre2021, n. 32447, punto 15 del Considerato, e, fra le più risalenti, Cass.,6 maggio 2005, n. 9460, e 2 dicembre 2003, n. 18412), secondo lanozione più ampia recepita da questa Corte al fine di salvaguardarel’effettività della tutela che lo stesso controricorrente richiama a piùriprese quale canone ermeneutico della disciplina vigente.Tali conclusioni sono avvalorate dal necessario rispetto «del nessotemporale indicato dal legislatore in ragione di una presunzione exlege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dellostato di insolvenza, quando l’inadempimento si collochi temporalmentenei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizioneconsidera espressione della esistenza e della irreversibilità di quellostato» (ordinanza n. 32447 del 2021, cit., punto 13 del Considerato).3.3.- Dopo aver esaminato funditus e disatteso i dubbi dicompatibilità di tale interpretazione con il diritto dell'Unione europea(punti 4, 4.1., 5, 5.1., 6 del Considerato), reiterati dal controricorrenteanche nella memoria illustrativa depositata nell’odierno giudizio,questa Corte ha concluso che «6.1. ciò cui il lavoratore deve prestare- 5 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale, nel sensosuindicato (al p.to 3.), da cui necessariamente decorrono i dodici mesianteriori (Cass. 8 novembre 2021, n. 32447, in motivazione sub p.to15), in quanto requisito prescritto dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2,comma 1, sia pure nell’ampia accezione suddetta; 7. nel caso di specie,il lavoratore ha depositato il ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., il 27dicembre 2010, sicché non ha diritto alla prestazione del Fondo diGaranzia per la parziale mensilità di dicembre né per il relativo rateodi tredicesima mensilità richiesti, in quanto precedenti l’anno anterioredi decorrenza (appunto dal 27 dicembre 2010), per l’avvio dellasospensione in CIGS il 14 dicembre 2009» (ordinanza n. 22148 del2022, cit.).3.4.– Tali conclusioni, confermate da ultimo da Cass., sez. lav., 14febbraio 2026, n. 3338 e n. 3300, si attagliano anche all’odiernavicenda.Anche nel presente giudizio, il lavoratore ha intentato l’azione neiconfronti del datore di lavoro con ricorso del 27 dicembre 2010 e harivendicato nei confronti del Fondo di garanzia le retribuzioni deldicembre 2009 e parte della tredicesima mensilità, a fronte diun’attività lavorativa sospesa dal 14 dicembre 2009 per Cassaintegrazione guadagni straordinaria.4.– Dalle considerazioni illustrate conseguono l’accoglimento delricorso e la cassazione della sentenza impugnata.5.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bari che, in diversacomposizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa,uniformandosi ai princìpi ribaditi nella presente ordinanza, eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia lacausa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, allaCorte d’appello di Bari, in diversa composizione.- 6 -Numero registro generale 18650/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 10941/2026Data pubblicazione 24/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 febbraio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -
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