CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 34651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19322/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, l’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e l’[OSCURATO:PERSONA] (già USP), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ed elettivamente domiciliati in Roma, presso gli uffici della stessa in via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente - avverso la sentenza n. 277/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 98/2015; R.G.N. 19322/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati iscritti per la prima volta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia del personale docente della scuola primaria; in occasione dell’aggiornamento previsto dal DM n. 42 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il biennio 2009/2011 i medesimi non avevano presentato alcuna domanda maavevano poi chiesto il reinserimento per il triennio 2011/2014, sulla base del D.M. n. 44 del 12.5.2011 che però era stato denegato, sul presupposto che non fossero ammessi nuovi inserimenti o reinserimenti di chi precedentemente era stato cancellato per mancata proposizione della necessaria richiesta; il Tribunale di Campobasso prima e poi la Corte d’appello della stessa città ritenevano la fondatezza della domanda giudiziale proposta dai docenti, per il reinserimento relativamente al triennio 2011/2014,che veniva quindi accolta; 2. avverso la sentenza della Corte d’Appello, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in una con l’[OSCURATO:PERSONA] per il Molise e con l’[OSCURATO:PERSONA] di Isernia hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], poi illustrato da memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3, comma 1, cod. proc. civ., la contestuale violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bise 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in legge n. 143/2004, dell’art. 1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; sostiene, in particolare, che la Corte territoriale nel recepire acriticamente ed erroneamente le argomentazioni espresso dal Tribunale, avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97/2004, in quanto disposizione abrogata dall’art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/2006 ed avrebbe altresì omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 del medesimo d.l. n. 97/2004 che esclude espressamente la possibilità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perseguito dal legislatore di trasformazione delle graduatorie ad esaurimento; 2. il motivo è infondato, dovendosi dare continuità al principio (affermato da Cass. 27 novembre 2017, n. 28250 -seguita dalle conformi da Cass. 28 maggio 2020, n. 10221; Cass. 4 agosto 2022, n. 24291; Cass. 28 settembre 2022 n. 28189 - le cui motivazioni si R.G.N. 19322/2017 Pag.richiamano ai sensi dell’art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) per il quale la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione; a tale principio ha fatto seguito quale corollario la disapplicazione, perché in contrasto con la norma di legge, della normativa secondaria (e così dei dd.mm. n. 42 del 2009, n. 44 del 2011, n. 235 del 2014) nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza; 3. il ricorso va, dunque, respinto; 4. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quaterd.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma