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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42013/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la responsabilità per i delitti di evasione contestati in ragione dell'influenza che avrebbe avuto il farmaco asseritamente assunto dal ricorrente risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione corretta in fatto e in diritto, ha dato conto delle ragioni per cui, anche alla luce del penetrante controllo effettuato dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, farmaco non potesse spingersi sino al punto di impedire per così lungo lasso di tempo la percezione del suono del campanello,spiegabile solo con l'allontanamento dall'abitazione; ritenuto che il motivo risulta altresì generico nella parte in cui, pur contestando le valutazioni di merito (ex se precluse) su eventuali effetti del farmaco sul ricorrente, nulla deduce in ordine alla incisiva attività di controllo tale da confutare ogni dubbio circa la presenza in casa del Doronzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la responsabilità per i delitti di evasione contestati in ragione dell'influenza che avrebbe avuto il farmaco asseritamente assunto dal ricorrente risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, con motivazione corretta in fatto e in diritto, ha dato conto delle ragioni per cui, anche alla luce del penetrante controllo effettuato dagli appartenenti alla polizia giudiziaria, farmaco non potesse spingersi sino al punto di impedire per così lungo lasso di tempo la percezione del suono del campanello,spiegabile solo con l'allontanamento dall'abitazione; ritenuto che il motivo risulta altresì generico nella parte in cui, pur contestando le valutazioni di merito (ex se precluse) su eventuali effetti del farmaco sul ricorrente, nulla deduce in ordine alla incisiva attività di controllo tale da confutare ogni dubbio circa la presenza in casa del Doronzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris