CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30885/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 del GIP TRIBUNALE di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del G.I.P. del Tribunale di Pesaro del 10 ottobre 2025, con la quale a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in relazione ai reati ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 337 cod. pen. (capo 2) e 582, 585 e 576 comma 1, n. 1 e n. 5 bis cod. pen. (capo 3); fatti commessi in Pesaro il 13 aprile 2025. Osservato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabili nel caso di specie rispetto a ciascuna doglianza sollevata, venendo in rilievo censure motivazionali rispetto al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che esulano dal perimetro del sindacato di legittimità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.M