Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:187
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑418/10 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Opposizione – Marchio anteriore STABILAT – Segno figurativo “stabilator” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi»
1.
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso –Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo
sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti della
controversia – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 47-48)
2.
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato
della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente
sullo snaturamento dei fatti [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura
della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 66-67)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T‑60/09, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI - Stabilator,
con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo STABILAT, per
prodotti e servizi delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI
16 dicembre 2008, recante rigetto della sua opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo stabilator,
per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 – Valutazione erronea della somiglianza dei servizi designati dai marchi in
conflitto - Violazione del diritto al contraddittorio.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.