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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:187
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑418/10 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Opposizione – Marchio anteriore STABILAT – Segno figurativo “stabilator” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi»

1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso –Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti della controversia – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 47-48)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 66-67) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T‑60/09, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI - Stabilator, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo STABILAT, per prodotti e servizi delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2008, recante rigetto della sua opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo stabilator, per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 – Valutazione erronea della somiglianza dei servizi designati dai marchi in conflitto - Violazione del diritto al contraddittorio.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 28 marzo 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (causa C‑418/10 P) «[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Opposizione – Marchio anteriore STABILAT – Segno figurativo “stabilator” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi» 1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso –Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti della controversia – Inclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 47-48) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 66-67) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010, causa T‑60/09, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI - Stabilator, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal titolare del marchio comunitario denominativo STABILAT, per prodotti e servizi delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 16 dicembre 2008, recante rigetto della sua opposizione alla registrazione del marchio comunitario figurativo stabilator, per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 – Valutazione erronea della somiglianza dei servizi designati dai marchi in conflitto - Violazione del diritto al contraddittorio. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA]Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.