CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;L'avv. [OSCURATO:PERSONA] carlo conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Locri che hacondannato XXXXXXXXXXXX per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 12,comma 1, comma 3-bis, comma 3, lett. a), b) c) e d) del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla pena di anni 4 emesi 2 di reclusione ed euro 3.000.000,00 di multa.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXX, peril tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, diseguito enunciati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione delledisposizioni sopra indicate quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi delreato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.La difesa deduce che la dichiarazione di responsabilità del ricorrente siastata ancorata alla sola circostanza che egli avrebbe svolto funzioni di addetto almotore dell’imbarcazione, circostanza desunta dalle dichiarazioni rese da alcunimigranti, dalle quali i giudici di merito hanno inferito che XXXXXX fosseintervenuto, in due imprecisate occasioni nel corso della traversata, per ovviare apresunti guasti del motore del peschereccio, attribuendo a tale condotta efficaciacausale nel favorire l’ingresso clandestino di circa 295 migranti.La difesa sostiene che la sentenza impugnata abbia erroneamente ravvisatola sussistenza del reato, non risultando dimostrato, nel caso concreto, né il nessodi causalità tra la condotta attribuita al ricorrente e l’ingresso clandestino deimigranti, né il corrispondente elemento soggettivo, difettando la prova chel’imputato abbia agito con la consapevolezza e la volontà di contribuire allarealizzazione dell’evento illecito.Difetterebbe la prova che l’assunzione del ruolo in contestazione siaavvenuta in forma preordinata ed organizzata o, comunque, in funzione delpreciso intento di fornire un contributo al buon esito della traversata.Più specificamente, la difesa deduce che difetterebbero elementi idonei aescludere che la condotta attribuita al ricorrente sia stata determinata da merecontingenze del momento, senza tradursi nell’assunzione di un effettivo ruoloall’interno dell’equipaggio. Sostiene, inoltre, che non vi sarebbe prova sufficienteper escludere che tale condotta sia stata posta in essere al solo fine di agevolareil proprio ingresso nel territorio nazionale e non già quello degli altri migrantitrasportati.Deduce la difesa che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata, qualiil possesso di arnesi da lavoro e la presenza di macchie d’olio sugli indumenti delricorrente, non siano idonei a dimostrare che questi avesse assunto un ruolopreviamente concordato nell’equipaggio, né a escludere che il suo interventofosse stato determinato da contingenti esigenze della navigazione o finalizzato alsolo ingresso proprio nel territorio nazionale.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali in ordinealla integrazione degli elementi costitutivi del reato.Secondo la difesa sarebbero rimaste inascoltate e, comunque, liquidate conargomentazioni apparenti e, in ogni caso, contraddittorie le doglianze difensive inordine alla valutazione della testimonianza di XXXXXXXXXXXX e alla mancanzadella prova dell’elemento psicologico del reato in relazione alla insussistenza dielementi attestanti un ruolo preordinato.Deduce la difesa che la Corte di appello abbia acriticamente recepito leargomentazioni del giudice di primo grado, omettendo di confrontarsi con laspecifica censura formulata con l’atto di appello in relazione alle dichiarazionidella migrante [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel corso dell’incidente probatorio, aveva riferitodi essere stata sottoposta a pressioni e condizionamenti durante l’escussione asommarie informazioni, finalizzati a orientarne il riconoscimento fotografico deicomponenti dell’equipaggio in modo, dunque, preordinato dagli operanti efunzionale agli esiti dell’attività investigativa.Tale doglianza sarebbe stata liquidata con una apparente e non conferenteargomentazione contenuta nella pagina 7 della sentenza, invocando problemi dicomunicazione e di interpretazione facendo riferimento ad un backgroundculturale differente da quello degli esperti del diritto.La difesa deduce, inoltre, che la Corte di appello abbia omesso di esaminarela specifica censura con cui si evidenziava come le dichiarazioni della testeXXXXX avessero posto in dubbio l’attendibilità del quadro probatorio nel suocomplesso.In particolare, si lamenta che i giudici di merito non abbiano valutato ledichiarazioni rese dagli altri migranti escussi in incidente probatorio alla lucedelle pressioni denunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle precedenti escussioni, nési siano confrontati con le ulteriori incongruenze segnalate nell’atto di appello inordine alla genesi e all’affidabilità dei riconoscimenti effettuati.Deduce, inoltre, la difesa che mancherebbe qualsiasi elemento dimostrativodell’esistenza di accordi o intese tra i coimputati, nonché di contatti tra gli stessi,difettando conseguentemente la prova del conferimento al ricorrente di unospecifico ruolo o di una determinata funzione all’interno dell’imbarcazione.Con l’atto di appello, inoltre, alle pagine 11, 12 e 13, si erano prospettati iprofili di inattendibilità intrinseca ed estrinseca del narrato dei tre testi circa lecondizioni di spazio e di tempo alle quali detti testi facevano riferimento.La Corte di appello, in particolare, non avrebbe risposto alla deduzione diillogicità delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in punto di ruolo svolto dalricorrente, avendo riferito di non aver visto accedere il ricorrente alla cabina dicomando - dove [OSCURATO:PERSONA] lì collocata ha riferito che l’imputato vi aveva fattoaccesso - posto che trovandosi nel piano intermedio dell’imbarcazione, ovverotra quella dei motori e quella di comando, avrebbero dovuto vedere il ricorrentetrovandosi essi nel luogo di passaggio; né, inoltre, avrebbe risposto alladeduzione difensiva con la quale si eccepiva l’inattendibilità degli stessi, i qualipur avendo dichiarato di essere stati sempre nel piano intermediodell’imbarcazione e di non essersi mai mossi, hanno poi riferito di aver visto ilricorrente intervenire sui motori, posizionati nel piano inferiore.Ulteriori doglianze alle quali non sarebbe stata data risposta sono quellecontenute alle pagine 12 e 13 dell’atto di appello in ordine alla composizionedell’album fotografico e alle incongruenze temporali, liquidate con un riferimentoa una incolpevole omissione nell’ambito della verbalizzazione riassuntiva;sarebbe stato, invece, necessario un più rigoroso onere motivazionale.Secondo la difesa si tratterebbe di doglianze decisive ai fini del valoreprobante delle stesse dichiarazioni, che sono l’unica fonte posta alla base delladichiarazione di responsabilità del ricorrente.Gli specifici rilievi difensivi in ordine alla incompatibilità spazio-temporale deidati forniti dai dichiaranti anche in ordine alle modalità esecutive del contributorilevante renderebbero il dato indiziario privo di precisione e concordanza, ancheconsiderando che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalmedesimo giudice sulla base delle medesime fonti di prova.Si aggiunge inoltre che nulla viene indicato in sentenza circa i rilievi difensivisulla inattendibilità e incongruenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la difesa deduce che la sentenza impugnata si sarebbe limitata alrichiamo al principio giurisprudenziale dell’essere il reato a cd. forma libera,senza però in tale modo fornire la prova anche della sussistenza di un contributoeziologicamente rilevante sotto il profilo dell’elemento soggettivo.Si rileva in particolare che la sentenza fornisce una ricostruzione di alcunecircostanze, quali il possesso di arnesi non meglio indicati, imbrattamenti conl’olio del motore non idonea a supportare la sentenza di condanna in quanto sitratta di elementi che lasciano ampi margini di letture diverse rispettoall’organicità nell’equipaggio di XXXXXX, posto che le investigazioni successiveall’incidente probatorio, con particolare riguardo anche alla verifica del contenutodei cellulari di XXXXXX e dei suoi coimputati, non hanno fornito alcun riscontroall’impianto accusatorio.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delladisposizione di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza,la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in seguito altravisamento della prova, in ordine all’esigenza di riscontri esterni alledichiarazioni etero accusatorie di soggetti indagati in processo connesso e/ocollegato.La difesa deduce che la sentenza impugnata abbia omesso di considerareche i migranti le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dellaresponsabilità del ricorrente sono stati escussi dapprima ex art. 350 cod. proc.pen. e poi in sede di incidente probatorio, con le forme della testimonianzaassistita per essere gli stessi stati indagati ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs. cit.,sicché le loro dichiarazioni avrebbero necessitato dei riscontri della attendibilità.Di ciò osserva la difesa la sentenza non dà alcun conto, limitandosi a fare unarassegna dei contributi testimoniali, attraverso la valorizzazione del valoreautonomo dei singoli elementi probatori senza pervenire alla valutazione unitariadella prova.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], all’esito dellarequisitoria orale, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.Va preliminarmente rilevato che le conformi decisioni di merito integranouna tipica ipotesi di cd. doppia conforme, sicché, ai fini della valutazione dellecensure proposte, occorre fare riferimento al complessivo apparatoargomentativo delle due sentenze, evidenziandosi sin da ora che la Corte diappello non è limitata a un acritico recepimento delle valutazioni del giudice diprimo grado, avendo essa proceduto a un autonomo esame delle fonti di prova edegli elementi rilevanti ai fini del giudizio, come dimostrato dalla specifica analisidella posizione del ricorrente, anche alla luce delle argomentazioni che hannodeterminato l’assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].2. Il primo motivo e parte del secondo motivo di ricorso, con i quali sicontesta la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, sotto il profilo della prova del ruolo svolto dalricorrente quale addetto ai motori dell’imbarcazione, e con i quali si deduconovizi della motivazione sul punto, sono infondati.In primo luogo, la sentenza impugnata ha fondato l’affermazione diresponsabilità del ricorrente su un compendio dichiarativo convergente, costituitodalle deposizioni di più migranti che hanno indicato XXXXXXXXXXXX qualesoggetto incaricato di intervenire sul motore dell’imbarcazione in occasione deiguasti verificatisi durante la traversata.La sentenza impugnata ha evidenziato che le dichiarazioni dei testimoniXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXconvergevano nell’attribuire ad XXXXXXXXXXXX una posizione peculiare rispettoagli altri migranti.In particolare, egli è stato indicato come l’unico soggetto di lingua e identitàaraba, al pari dei conducenti dell’imbarcazione, incaricato di intervenire in caso diavaria del motore di bordo. I testi hanno, inoltre, riferito che nel corso dellatraversata si verificarono due o tre guasti al motore e che il ricorrente intervennein tali occasioni per ripristinarne il funzionamento, circostanza non oggetto dicontestazione difensiva.La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato come, in una traversatamarittima di tale natura, fosse necessaria la presenza a bordo di un soggetto ingrado di intervenire in caso di avarie al motore, valorizzando le dichiarazioni deitestimoni, ritenute particolarmente circostanziate sia nell’individuazione diXXXXXX quale addetto ai motori, in ragione del possesso di arnesi da lavoro edelle tracce di olio o carburante sugli indumenti, sia nella descrizione dei concretiinterventi dallo stesso effettuati in occasione di due o tre guasti verificatisidurante la navigazione.Pur potendosi convenire con la difesa che il possesso di arnesi da lavoro e lapresenza di macchie d’olio sugli indumenti non costituiscano, di per sé, elementiunivocamente dimostrativi dell’assunzione di uno specifico ruolo a bordo,trattandosi di circostanze astrattamente compatibili anche con un interventooccasionale determinato dalle esigenze del momento, deve rilevarsi che tali datinon rappresentano il fondamento della decisione, ma assumono valoremeramente corroborante rispetto al nucleo centrale della motivazione.Quest’ultimo è costituito, infatti, dalle convergenti dichiarazioni testimoniali chehanno individuato il ricorrente quale soggetto deputato a intervenire in occasionedelle avarie del motore, evidenziandone altresì la peculiare posizione a bordo,quale unico migrante della stessa nazionalità dei conducenti dell’imbarcazione eincaricato di una funzione indispensabile ai fini del buon esito della traversata.La sentenza impugnata ha, inoltre, valorizzato il fatto che XXXXXX godeva diuna libertà di movimento non comune agli altri migranti, potendosi spostare trala sala motori e la cabina di pilotaggio.In tal senso è stata richiamata la deposizione del testeXXXXXXX, il quale hariferito di aver visto il ricorrente anche vicino al capitano dell’imbarcazione,precisando di aver potuto osservare tali spostamenti dalla posizione occupata sulponte sovrastante la sala motori. Tale circostanza è stata ritenuta indicativa dellapeculiare funzione svolta dal ricorrente a bordo e del suo inserimentonell’organizzazione della traversata.D’altronde, già la sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo alledichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito di averetrascorso gran parte della traversata nel locale adibito a deposito delle scorte diviveri e acqua, separata dagli altri migranti per disposizione del comandante, inragione della sua condizione di unica donna a bordo.La stessa aveva altresì indicato il ricorrente come uno dei pochi soggettiautorizzati ad accedere a tale locale e a prelevare il cibo, unitamente agli altrioriginari indagati, circostanza ritenuta significativa in quanto sintomatica di unaposizione differenziata e privilegiata rispetto a quella degli altri migrantitrasportati.Viene, dunque, in rilievo un ruolo che la Corte di appello ha ritenuto nonoccasionale né improvvisato, ma sintomatico dell’appartenenza del ricorrenteall’equipaggio dell’imbarcazione.A tale conclusione la Corte di appello è pervenuta, da un lato, valorizzandole dichiarazioni testimoniali, la cui attendibilità è stata esaustivamenteevidenziata, dall’altro, valorizzando l’inattendibilità della versione fornita dalricorrente, il quale aveva sostenuto di essersi limitato a prestare aiuto a unsoggetto di nazionalità pakistana nell’attività di riparazione del motore.Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con il complessivoquadro fattuale ricostruito, i giudici di merito hanno ritenuto tale spiegazioneintrinsecamente implausibile, evidenziando l’inverosimiglianza che una funzioneessenziale per la riuscita della traversata, quale quella di addetto ai motori, fosseaffidata a un soggetto di nazionalità pakistana che non condivideva la lingua deiconducenti dell’imbarcazione, tutti di nazionalità egiziana.Per tali ragioni, la sentenza impugnata ha escluso i presupposti per invocarelo stato di necessità perché, per i medesimi motivi già illustrati, il ruolo esercitatodal ricorrente lo qualifica come membro dell'equipaggio quanto meno per latraversata in questione, a ciò specificamente destinato dagli organizzatori; iGiudici dell’appello, pertanto, correttamente non hanno ravvisato elementi dicontraddittorietà tra l'esclusione dell'aggravante del fine di profitto affermata conla sentenza del Giudice di primo grado e la possibilità che il ricorrente si siaprestato a ricoprire il ruolo assegnatogli al fine di raggiungere le coste italiane,quale corrispettivo indiretto per il suo intervento.La Corte di appello ha offerto, dunque, una motivazione adeguata in ordinealla sussistenza non solo dell’elemento oggettivo del reato, ovvero del contributoal buon esito della traversata ai fini dell’accesso clandestino dei migranti sulterritorio italiano, ma alla luce del quadro probatorio evidenziato anche dellaconsapevolezza del ricorrente di fornire tale contributo a tal fine.Il percorso argomentativo, complessivamente coerente e immune da vizilogici, ha valorizzato in modo unitario gli elementi probatori acquisiti e hacorrettamente individuato nel contributo prestato da XXXXXX un apportoconcorsuale consapevole, senza che sussistessero elementi dai quali desumereuna condizione di stato di necessità.Deve al riguardo rilevarsi come nel caso di specie la sentenza impugnataabbia sostanzialmente ricondotto il ricorrente, addetto ai motori, alla posizionedel cd. « “migrante – scafista” non trafficante» che la sentenza della Cortecostituzionale n. 120 del 2026 dando atto che si tratta di espressione invalsa nellinguaggio giudiziario, indica nel «migrante irregolare – del tutto estraneoall’eventuale sodalizio criminale che ha organizzato il trasporto – cui vieneassegnato, in via occasionale ed episodica, il compito di condurre il mezzo ditrasporto o altro ruolo logistico (ad esempio, di addetto al satellitare, di custodedel cibo e dell’acqua, di incaricato dell’ordine a bordo)».La sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, che ha dichiarato nonfondata la questione di costituzionalità concernente il trattamento sanzionatoriostabilito per il delitto di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto daldecreto - legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5maggio 2023, n. 50, nell’evidenziare che il delitto di recente introduzione puniscecondotte in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli di cui all’art. 12 t.u.immigrazione, ha evidenziato, infatti, che le condotte di cui alle fattispecieincriminatrici possono essere commesse da «chiunque, compresi gli stessistranieri irregolari che, mentre procurano l’ingresso illegale altrui, procurano alcontempo il proprio», delineando pertanto un reato comune.3. Sono altresì infondatele censure oggetto del secondo motivo con le qualisi deducono omesse risposte da parte della Corte di appello e carenzemotivazionali.3.1. La sentenza impugnata, a pagina 7, ha correttamente risposto alladoglianza con la quale la difesa aveva dedotto il condizionamento che avrebbesubito la teste [OSCURATO:PERSONA].I Giudici di appello, senza affatto trascurare la censura difensiva, hannoevidenziato che la teste aveva effettivamente riferito che gli operanti avevanosuggerito il contenuto delle dichiarazioni che la donna avrebbe dovuto rendere,ma hanno al contempo rimarcato come la teste abbia affermato di non aver datoloro ascolto e di aver detto la verità in ordine al ruolo dei quattro imputati.Del resto, deve rilevarsi che quanto affermato dalla Corte di appello trovaesatta corrispondenza nel verbale di incidente probatorio (pag. 83 – 84), allegatoal ricorso, da dove risulta che la donna aveva affermato che seppure gli fossestato suggerito di dire che i quattro indagati erano tutti conducentil’imbarcazione, la stessa ha dichiarato di non voler mentire e ha indicato uno deisoggetti quale conducente e gli altri tre con il ruolo di prelevare i viveri dallacabina all’interno della quale le era stato consentito di stare durante latraversata.3.2. È, altresì destituita di fondamento l’ulteriore doglianza con la quale si èeccepito che la Corte di appello avrebbe dovuto valutare anche le deposizionidegli altri testi alla luce di tale asserito condizionamento.Si tratta di censura generica che, in ogni caso, non coglie nel segno avendola Corte di appello, per già quanto evidenziato, dato conto della genuinità delledichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, la difesa non ha evidenziatoelementi concreti da cui affermare che le dichiarazioni degli altri testi siano statofrutto di condizionamento da parte degli investigatori, trattandosi di merecongetture.3.3. Parimenti infondata è la deduzione concernente l’omessa risposta aimotivi di appello riferiti alle incongruenze circa i tempi e le modalità diverbalizzazione dei testi e di componimento del fascicolo fotografico.Anche in relazione a tale doglianza, alla pagina 7 della sentenza impugnata,la Corte di appello ha fornito adeguata risposta spiegandole con il possibileallontanamento di taluno dei verbalizzati e con la possibilità che nonnecessariamente i testi siano stati escussi contemporaneamente anche se gliorari di apertura e chiusura possano coincidere.3.4. La doglianza concernente l’irritualità della composizione del fascicolo hatrovato risposta nella sentenza impugnata avendo i Giudici affermato che dettofascicolo è stato composto progressivamente.Va in ogni caso rilevato che il ricorrente nell’eccepire l’omessa adeguatarisposta da parte della Corte di appello non ha prospettato le ragioni specificheper le quali “i profili di incompatibilità di spazio e di tempo” indicati e leirregolarità attinenti alla formazione del fascicolo fotografico abbiano potutominare l’attendibilità del dichiarato dei testi escussi nel corso delle indaginipreliminari, anche considerato che gli stessi sono stati escussi in sede diincidente probatorio.E la doglianza risulta ancor più generica, non confrontandosi con quantorisulta dal verbale di incidente probatorio (dalla medesima difesa allegato alricorso) nel quale, alla pagina 37 risulta, che la Corte di appello, proprio sulpresupposto delle irregolarità dei riconoscimenti in fase di indagine, ha dato attoche al dichiarante XXXXXX veniva sottoposto un fascicolo fotografico predispostodal pubblico ministero in vista dell’incidente probatorio, contenente 25 fotografieriproducenti i volti delle persone presenti sull’imbarcazione. Analogo fascicolorisulta poi essere stato sottoposto all’altro teste, XXXXXXX3.5. Priva di specificità è poi la doglianza con la quale si deduce che la Cortedi appello abbia omessodi rispondere al motivo di ricorso dedotto alla pagina 9dell’atto di appello, con il quale si deduceva la illogicità e la inattendibilità delledichiarazioni dei testi XXXXXe XXXXXX, in ordine alla possibilità di descrivere glispostamenti di XXXXXX sull’imbarcazione; con il motivo di gravame si rilevavache in sede di sommarie informazioni testimoniali ilXXXXXXX aveva riferito dinon potersi muovere nemmeno per recarsi al bagno riferendo, altresì, in sede diincidente probatorio di essere collocato al piano intermedio dell’ imbarcazione;da ciò l’appello evidenziava come non fosse possibile che egli riconoscesseXXXXXX come addetto ai motori visto che i motori erano posti nel livelloinferiore, aggiungendo che lo aveva visto nella cabina comando; analogaillogicità veniva sottoposta alla Corte di appello con riferimento alle dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA].Tale doglianza non si confronta con le complessive dichiarazioni rese in sededi incidente probatorio, come indicate nella sentenza di primo grado e comeeffettivamente risultanti dal verbale di incidente probatorio.In particolare, non si confronta con le dichiarazioni del XXXXXX che hariferito che il ricorrente si recava sia nella cabina motori per riparare le avarie,rimanendo tra loro al piano intermedio, sia dal capitano, specificando (a pagina17 del verbale di incidente probatorio) che in due occasioni aveva potutomuoversi per recarsi al bagno; nel la difesa si confronta con la sentenza diprimo grado che ha evidenziato che il teste aveva dichiarato di aver vistoXXXXXX stazionare in più punti del natante anche in compagnia dei capitani; né,ancora, si rapporta con le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato diessere stata all’interno della cabina dove vi erano i viveri - e non dunque inquella di comando come risulta indicato dal motivo di ricorso a pag. 13 - con ciòpotendo vedere il ricorrente entrarvi insieme agli altri due indagati fornendoragione del ruolo differenziato del ricorrente rispetto al resto dei migranti,avendo egli la possibilità di spostarsi sulla imbarcazione.In definitiva, dalla complessiva motivazione della sentenza impugnataemerge che per quanto limitati fossero gli spostamenti sull’imbarcazione, ai testinon era precluso di vedere i movimenti dei quattro imputati in uno spazio di 25metri.Deve, infatti richiamarsi il principio – che va qui ribadito – che in tema diricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplicivalutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offranoampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puòcomportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lostesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di unaverifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito,risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impiantodella decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227 - 01).Il dovere di motivazione della sentenza di appello è, dunque, adempiutoprocessuali, non essendo necessario l’esame dettagliato delle medesime edessendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato ilconvincimento e si dimostri di avere tenuto presente ogni fatto saliente (cfr. trale altre, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, rv. 284096).Per le considerazioni esposte, i Giudici di appello hanno correttamenteadempiuto all’onere motivazionale secondo i principi indicati.4. Infine, anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole del fattoche le dichiarazioni accusatorie rese dagli indagati in procedimento connessoavrebbero dovuto essere riscontrate ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.non è fondato.Va rilevato che, come riconosciuto dalla stessa difesa, i migranti trasportatisono stati ascoltati come testimoni "assistiti", sicché trova applicazione ilprincipio affermato da questa Corte secondo cui "le dichiarazioni accusatorie reseda imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o probatoriamentecollegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente,purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva edoggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti oreciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendoirrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto epurché le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o cheil dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbiaalterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimentiinsostenibile" (ad es. Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano,Rv. 280741-01).L'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principiodi diritto enunciato non risultando, poi, specifici elementi atti a farragionevolmente sospettare di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni,trattandosi di dichiarazioni che risultano concordanti sul nucleo essenziale delnarrato, non nuocendo alla positiva valutazione delle stesse le eventualidivergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto.Deve, infatti, rilevarsi che la valutazione di attendibilità e adeguata reciprocaconvergenza delle dichiarazioni a carico del ricorrente è stata ineccepibilmentecompiuta a pag. 8 e 9 della sentenza impugnata lì dove la Corte di appello haevidenziato come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e diXXXXXXXXXXX Alì fossero non solo particolarmente circostanziate nel descriverei motivi per i quali gli stessi avevano riconosciuto XXXXXX come la persona“addetta ai motori”, ma anche in ordine alle circostanze del suo intervento perriparare i motori, dando conto, peraltro, contrariamente a quanto genericamentededotto dalla difesa, di una valutazione di tali dichiarazioni alla luce delcomplessivo compendio probatorio, alla luce del quale le discrasie denunciate -alle quali la Corte territoriale, come già rilevato, ha fornito adeguate spiegazioni -non sono, in ogni caso, tali da incidere sul nucleo rilevante del fatto costituentereato.5. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.