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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04920/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Mantova applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 534,00 di multa al [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti ai capi a) e) ed f) dell'imputazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della penain relazione agli art. 133 e 133-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, oltre che generico e del tutto aspecifico.

Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'innputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo non consentito in assenza di qualsiasi illegalità della pena inflitta sull'accordo delle parti.

Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Mantova applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 534,00 di multa al [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascritti ai capi a) e) ed f) dell'imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge per illegalità della penain relazione agli art. 133 e 133-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'innputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo non consentito in assenza di qualsiasi illegalità della pena inflitta sull'accordo delle parti. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale. 5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17
Sentenza Cassazione n. 04920/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris