CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 10519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15928/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4656/2021, depositata il 17/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 4686/2021, resa pubblica in data 17/12/2021, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la sentenza n. 2212/2016 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato l’inefficacia exart. 2901 cod.civ nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’atto con cui [OSCURATO:PERSONA], loro debitore di euro 258.228,44, per effetto della sentenza n. 441/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva trasferito a titolo gratuito al figlio Michele la sua partecipazione al capitale della società AMC [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non svolgono attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Considerato che: 1) In data 18/2/2025 è pervenuta rinunzia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore, per intervenuta transazione. 2) Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia. 3) Nulla deve essere liquidato per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2025 dalla Terza