CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18734-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 18734 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 3199/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2010; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell'INPS fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali (da individuarsi alla data del 16 giugno 2011), con conseguente tardività della richiesta dell'Istituto previdenziale, avanzata con nota del 4 luglio 2016; 3. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui resiste l'avvocato con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. in via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente per tardività della proposizione del ricorso per cassazione e per mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stata riportata correttamente e chiaramente l'evoluzione processuale della controversia, atteso che, da un lato, il ricorso per cassazione Ric. 2021 n. 18734 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- risulta avviato alla notifica in data 30 giugno 2021, dunque entro l’arco temporale di 6 mesi prescritti dall’art. 327 c.p.c. (sul principio generale di scissione dei termini per la perfezione del momento della notifica tra notificante e destinatario, cfr. Corte Costituzionale n. 477/2002 e l’art. 149 c.p.c. come novellato dalla legge n. 263 del 2005) e, dall’altra, i fatti salienti sono stati sinteticamente e sufficientemente esposti, in modo da consentire a questa Corte di avere una cognizione chiara e completa degli stessi; 2. con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, in relazione all'art.360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta dal professionista in data 6 luglio 2016 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi al 6 luglio 2011 disposto dal D.P.C.M. 12 giugno 2011in favore di tutte "le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca"; 3. il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con numerose pronunce di questa Corte (cfr., tra le tante, ordinanze nn. 10273, 32467 del 2021 e nn. 20275, 23309 del 2022) pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.; 4. in effetti, la Corte di appello ha dichiarato prescritti i contributi riferiti all'anno 2010 e la cui richiesta era stata avanzata dall'Istituto previdenziale con nota ricevuta dal contribuente in data 4 luglio 2016, senza considerare il predetto differimento del termine; 5. viceversa, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, Ric. 2021 n. 18734 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021); 6. in particolare, come già osservato da questa Corte (ordinanza n. 10273 del 2021, cit.) occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l'obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 conv. con modif. nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene, quindi, in rilievo il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessitermini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; 7. nel caso di specie, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, art. 1, comma 1, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18 cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che i soggetti "tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, Ric. 2021 n. 18734 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- art. 62-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b); 8. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato prescritta la pretesa contributiva dell'Istituto previdenziale ricevuta dal professionista in data 4 luglio 2016, atteso che il termine risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. cit., irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fraaltre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472); 9. infine, va pure evidenziato che, giusta la lettera dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i soggetti "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss., (in tal senso, già Cass. n. 10273 del 2021, cit., cui va data continuità); 10. pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2021 n. 18734 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- La Corte accoglie il ricorso, cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in