CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1986
Cassazione n. 46779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1986 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di cui all'ad. 497 bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illegalità della pena, è manifestamente infondato in quanto: - il ricorrente sostiene, condivisibilmente, che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'ad. 497 bis cod. pen. è fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggrava nte; - in forza di ciò deduce l'erroneità del calcolo della pena effettuato bilanciando, in termini di equivalenza, le attenuanti generiche con l'aggravante erroneamente ritenuta; - si tratta di un errore, però, non denunciato con i motivi di appello e che non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso in cassazione; - invero si vede in una ipotesi non di pena illegale, che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie), che quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato) ma solo di una pena "illegittima" (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de