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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23011/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 giugno 2024 n. 3911;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Nel 2021 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1975 (sic) ed il 1986;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diNumero registro generale 33/2025N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto trentacinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2.

Con sentenza 6574/22 Il Tribunale di Roma rigettò la domanda permaturata prescrizione e la Corte d’appello rigettò il gravame proposto dagli3.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su sei motivi.Le amministrazioni sopra indicate non hanno depositato un controricorso,ma solo un “atto di costituzione formale” ai fini della partecipazioneall’eventuale pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1.

Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte.2.

Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c..N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.,alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il dirittoal risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).3.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2935 c.c. e 4 l.183/11.

I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appelloavrebbe fatto applicazione di quest’ultima norma, inapplicabile al caso dispecie.3.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto il riferimentoall’art. 4 l. cit. contenuto nella sentenza è un mero obiter rafforzativo dellaN.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026decisione, non la ratio decidendi.

Il Tribunale ha applicato il terminedecennale di prescrizione e la Corte d’appello ha confermato talestatuizione.

Il motivo dunque è privo di rilevanza.In ogni caso ed ad abundantiam deve aggiungersi che questa corte ha giàstabilito che “in ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto alrisarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011,è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durataresidua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatoredel danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore),applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per lasua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione siastato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, apartire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (Cass.Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571, Rv. 669779 - 01).4.

Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo i ricorrenti sostengono che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.3.1.

Il motivo resta assorbito dalla maturata prescrizione del diritto.5.

Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.5.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez.

Un.,n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaNumero registro generale 33/2025N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero dieci anni primadell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente,tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avversouna sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte,senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione.6.

Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo è censurato il capo di sentenza che ha condannato gliodierni ricorrenti al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96c.p.c..I ricorrenti deducono che non si sarebbe potuta ritenere temeraria unaimpugnazione avente ad oggetto questioni contrastate in giurisprudenza, ivicompresa quella di questa Corte.6.1.

Appare al Collegio francamente temerario che il difensore dei ricorrentepossa ritenere “non temeraria” la sua azione prima, e la sua impugnazionepoi.Il difensore dei ricorrenti ha proposto una domanda che da quindici anniquesta Corte ha sistematicamente dichiarato infondata, senza spendere unasola parola per affrontare gli argomenti spesi da questa Corte a sostegnodella tesi negativa.Il difensore dei ricorrenti ha già proposto sessantaquattro ricorsi sufattispecie identiche, vedendoli rigettare.Il difensore dei ricorrenti, in tutti e sessantaquattro i casi sopra indicati, haproposto ricorsi esattamente identici nei contenuti, nella forma e sinancheN.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026nei refusi, quale che fosse stato il contenuto della sentenza impugnata, cosìpalesando una ostinazione tanto cieca quanto abusiva nell’uso del processo.Ve ne sarebbe stato d’avanzo, dunque, non solo per ritenere corretta ladecisione di condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dalla Corte d’appello,ma anche per pronunciare identica condanna nella presente sede, sol che ladifesa erariale si fosse difesa.7.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensiodell’Amministrazione.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 3 giugno 2024 n. 3911;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2021 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1975 (sic) ed il 1986;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diNumero registro generale 33/2025N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto trentacinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Con sentenza 6574/22 Il Tribunale di Roma rigettò la domanda permaturata prescrizione e la Corte d’appello rigettò il gravame proposto dagli3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su sei motivi.Le amministrazioni sopra indicate non hanno depositato un controricorso,ma solo un “atto di costituzione formale” ai fini della partecipazioneall’eventuale pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte.2. Il secondo motivo di ricorso.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c..N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.,alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il dirittoal risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 2935 c.c. e 4 l.183/11. I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appelloavrebbe fatto applicazione di quest’ultima norma, inapplicabile al caso dispecie.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto il riferimentoall’art. 4 l. cit. contenuto nella sentenza è un mero obiter rafforzativo dellaN.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026decisione, non la ratio decidendi. Il Tribunale ha applicato il terminedecennale di prescrizione e la Corte d’appello ha confermato talestatuizione. Il motivo dunque è privo di rilevanza.In ogni caso ed ad abundantiam deve aggiungersi che questa corte ha giàstabilito che “in ossequio al disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto alrisarcimento del danno da tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, aseguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011,è soggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1° gennaio2012, il termine decennale precedentemente vigente avesse una durataresidua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che il fatto generatoredel danno o il danno stesso si fosse verificato in epoca anteriore),applicandosi invece, in caso di durata inferiore, il termine decennale per lasua residua durata, fermo restando che, ove il corso della prescrizione siastato validamente interrotto in epoca successiva alla suddetta data, apartire dall'atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale” (Cass.Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571, Rv. 669779 - 01).4. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo i ricorrenti sostengono che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.3.1. Il motivo resta assorbito dalla maturata prescrizione del diritto.5. Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un.,n. 14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaNumero registro generale 33/2025N.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero dieci anni primadell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente,tale circostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avversouna sentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte,senza peraltro nemmeno metterli seriamente in discussione.6. Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo è censurato il capo di sentenza che ha condannato gliodierni ricorrenti al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96c.p.c..I ricorrenti deducono che non si sarebbe potuta ritenere temeraria unaimpugnazione avente ad oggetto questioni contrastate in giurisprudenza, ivicompresa quella di questa Corte.6.1. Appare al Collegio francamente temerario che il difensore dei ricorrentepossa ritenere “non temeraria” la sua azione prima, e la sua impugnazionepoi.Il difensore dei ricorrenti ha proposto una domanda che da quindici anniquesta Corte ha sistematicamente dichiarato infondata, senza spendere unasola parola per affrontare gli argomenti spesi da questa Corte a sostegnodella tesi negativa.Il difensore dei ricorrenti ha già proposto sessantaquattro ricorsi sufattispecie identiche, vedendoli rigettare.Il difensore dei ricorrenti, in tutti e sessantaquattro i casi sopra indicati, haproposto ricorsi esattamente identici nei contenuti, nella forma e sinancheN.R.G.: 33/25Camera di consiglio del 4 giugno 2025 Numero registro generale 33/2025Numero sezionale 2017/2026Numero di raccolta generale 23011/2026Data pubblicazione 10/07/2026nei refusi, quale che fosse stato il contenuto della sentenza impugnata, cosìpalesando una ostinazione tanto cieca quanto abusiva nell’uso del processo.Ve ne sarebbe stato d’avanzo, dunque, non solo per ritenere corretta ladecisione di condanna ex art. 96 c.p.c. pronunciata dalla Corte d’appello,ma anche per pronunciare identica condanna nella presente sede, sol che ladifesa erariale si fosse difesa.7. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensiodell’Amministrazione.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])