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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14869/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002 per difetto dell'elemento soggettivo del reato; violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto.

La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non fosse incorso in errore nella indicazione del reddito valutabile, come prospettato dal difensore: l'imputato, ben consapevole di dovere dichiarare i redditi risultanti dalla sommatoria degli emolumenti percepiti da lui e dalla convivente, aveva indicato un reddito inferiore a quello reale; dagli accertamenti compiuti il reddito complessivo percepito risultava di oltre mille euro superiore alla soglia prevista per l'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato.

La difesa non si confronta con tale motivazione, insistendo nel prospettare la esistenza di un errore da parte del ricorrente senza tuttavia indicare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

L'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente esaminata dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego in ragione dei precedenti penali annoverati dal ricorrente, di cui uno specifico.

Sul punto, è sufficiente ricordare che la rado dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ttJ (A), 't / L '1A 2 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002 per difetto dell'elemento soggettivo del reato; violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto. La Corte di merito ha offerto congrua giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non fosse incorso in errore nella indicazione del reddito valutabile, come prospettato dal difensore: l'imputato, ben consapevole di dovere dichiarare i redditi risultanti dalla sommatoria degli emolumenti percepiti da lui e dalla convivente, aveva indicato un reddito inferiore a quello reale; dagli accertamenti compiuti il reddito complessivo percepito risultava di oltre mille euro superiore alla soglia prevista per l'ottenimento del patrocinio a spese dello Stato. La difesa non si confronta con tale motivazione, insistendo nel prospettare la esistenza di un errore da parte del ricorrente senza tuttavia indicare aspetti di criticità nel ragionamento seguito dai giudici. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente esaminata dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego in ragione dei precedenti penali annoverati dal ricorrente, di cui uno specifico. Sul punto, è sufficiente ricordare che la rado dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli .elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2 n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ttJ (A), 't / L '1A 2 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14869/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris