CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00896/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili sia per manifesta infondatezza, sia in quanto formulati sulla base di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, là dove si prospettano violazioni di legge e vizi della motivazione che mirano a sollecitare, sostanzialmente, un'alternativa, e come tale non consentita, rivisitazione delle risultanze storico-fattuali della vicenda oggetto del tema d'accusa e delle correlative emergenze probatorie; che al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha congruamente vagliato e disatteso, sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili (v., in particolare, le pagg. 6-9 della motivazione), i medesimi profili di censura qui reiterati sia in punto di accertamento della responsabilità a titolo concorsuale (al Rachidi contestata unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato) nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di oltre 248 grammi di cocaina, occultata sotto il sedile di un'autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] (sulla quale anche il Rachidi viaggiava), sia in ordine alla coerenza logica delle argomentazioni delineate nell'apprezzare la valenza probatoria della chiamata in correità da parte del predetto coimputato, coerentemente illustrando, attraverso il richiamo alla conforme decisione di primo grado, le ragioni per le quali doveva ritenersi provata - alla luce di una valutazione, analitica e globale, delle convergenti risultanze offerte sia dalle molteplici conversazioni oggetto delle intercettazioni ivi puntualmente richiamate, sia dal contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - la circostanza di fatto che gli imputati (i quali da tempo si conoscevano) avevano convenuto di incontrarsi la sera in cui vennero tratti in arresto: ragioni motivatamente individuate dai Giudici di merito nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] doveva consegnare l'intero carico di droga di cui era in possesso all'odierno ricorrente, avendo costui ricevuto da persona allo stato non identificata l'incarico di prenderlo in consegna dal primo al fine di destinarlo alla cessione in favore di terzi; che analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in relazione alla argomentata confutazione della tesi difensiva incentrata sul prospettato acquisto di dosi da destinare ad un consumo solo personale (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata e pagg. 4-6 della conforme decisione di primo grado); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere est